Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22470 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 27/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.27/09/2017),  n. 22470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19560-2015 proposto da:

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO

D’IMPRESA SPA, in persona del suo Amministratore Delegato e Legale

Rappresentante Dott. A.D., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

GRIECO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LIFE LABORATORIES FOR INFORMATION FOOD AND ENERGY;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4162/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale MISTRI Corrado, che ha chiesto la

declaratoria di parziale inammissibilità e comunque per il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel novembre 2006 Life s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17886/2006 che in accoglimento dell’opposizione proposta da Sviluppo Italia s.p.a. aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 3453/03 con cui era stato ingiunto all’opponente il pagamento a favore della LIFE s.r.l. della somma di Euro 124.979,44 a titolo di corrispettivo pattuito nel contratto stipulato in data 22 luglio 2000 con la Società per l’imprenditorialità giovanile, cui era subentrata Sviluppo Italia, avente ad oggetto la prestazione da parte dell’opposta, di servizi di assistenza tecnica nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio dell’iniziativa, nonchè di formazione e qualificazione professionale” in favore della Società Setaco s.r.l. ammessa alle agevolazioni di cui alla L. 29 marzo 1995, n. 95.

2. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 4162 del 20 giugno 2014, ha riformato la decisione del Tribunale. Ha ritenuto di non condividere la tesi del primo giudice che ha basato la sua decisione sull’applicazione della clausola di cui all’art. 3 del contratto stipulato dalle parti, invocata dall’opponente non al fine di ottenere la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., come previsto dalla clausola stessa, ma per paralizzare l’azione dell’opposta volta ad ottenere la liquidazione del corrispettivo contrattuale. Il Tribunale aveva anche sostenuto che l’opposta, che ne era onerata, non aveva fornito la prova della trasmissione delle relazioni intermedie sull’attività svolta in esecuzione del contratto, come stabilito dalla clausola in questione e tanto era sufficiente a giustificare il rifiuto di pagamento del corrispettivo da parte di Sviluppo Italia ex art. 1460 c.c..

La corte territoriale, al contrario, ha invece considerato che la clausola non è stata fatta valere al fine di ottenere la risoluzione del contratto, ma solo quale eccezione inadimplementi non est adimplendum ai sensi dell’art. 1460 c.c., e pertanto occorreva valutare la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma, ed in particolare, se il rifiuto di pagare il corrispettivo fosse o meno conforme a buona fede come prescritto dal secondo comma. Inoltre, secondo la Corte territoriale è stata provata l’attività posta in essere dalla società Life, attività riconosciuta anche da una lettera sottoscritta dall’amministratore unico di Seteco srl con cui ringraziava la società Life per la collaborazione offerta e manifestando piena soddisfazione per il lavoro effettuato.

Non solo. E’ pacifico anche tra le parti che il finanziamento agevolato è stato concesso ed usufruito da Seteco srl non risultando tra l’altro alcuna revoca da parte di sviluppo Italia per ragioni connesse all’esecuzione del contratto fra le parti del presente giudizio. E come emerso dalla documentazione prodotta durante l’esecuzione del contratto sviluppo Italia non aveva mai contestato il mancato invio delle relazioni intermedie, ma si era limitata contestare il mancato invio nella relazione finale con lettera del 10 giugno 2003. Relazione poi pervenuta a sviluppo Italia alla fine di luglio 2002. Pertanto il giudice del merito ha ritenuto che il rifiuto del pagamento da parte di sviluppo Italia non sia stato conforme a buona fede.

3. Avverso tale pronunzia, Invitalia propone ricorso in Cassazione con tre motivi. Deposita anche memoria.

3.1. La Life, intimata, non ha svolto attività difensiva.

3.2. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo la parziale inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.

4. Il collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la “illegittimità per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Ritiene che il giudice dell’appello abbia errato laddove ha ritenuto che sussistessero le condizioni per poter applicare l’art. 1460 c.c., comma 2 e quindi per aver ritenuto che il rifiuto al pagamento da parte della società esponente fosse contrario alla buona fede. La corte d’appello invece avrebbe dovuto ritenere applicabile la disposizione di cui all’art. 1460 c.c., comma 1 e riconoscere, a fronte dell’inadempimento della Life Srl il rifiuto della Sviluppo Italia al pagamento del corrispettivo richiesto.

Il motivo è inammissibile.

Il giudice, ove venga proposta dalla parte l’eccezione inadimplenti non est adimplendum, deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse. Ciò in quanto in materia contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (ex multis Cass. civ., 18/11/2008, n. 27423; Cass. 28.6.2006 n. 14974).

Orbene la Corte di appello di Roma non si è affatto discostata dai principi indicati, posto che – come emerge dalla adeguata motivazione a sostegno della decisione impugnata – i giudici di appello hanno proceduto alla disamina di tutte le evenienze del caso specifico ed hanno ritenuto (pag. 7-10 della sentenza), che l’inadempimento della parte, consistito nel rifiuto di adempiere la propria obbligazione non fosse in buona fede e, quindi, non giustificato ai sensi dell’art. 1460 c.c., comma 2.. E tale valutazione, come già detto, rientra nei compiti del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, come nel caso di specie. Inoltre la ricorrente, pur denunciando, apparentemente, violazione di legge chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

5.2. Con il secondo motivo deduce “illegittimità per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 3) e per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4”.

Lamenta che la motivazione della sentenza è illogica e censurabile sul piano motivazionale perchè la Corte di Appello ha omesso di considerare che già solo la mancata consegna delle relazioni intermedie costituisse grave inadempimento in capo alla Life, tale da giustificare l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1460 c.c., comma 1. La sentenza, inoltre, riconosce con riferimento alle relazioni intermedie, che la controparte non ha fornito la prova della consegna della documentazione pur tuttavia afferma che le pretese relazioni sono state prodotte in atti e che pertanto alle stesse non è stata mossa nessuna specifica contestazione da Sviluppo Italia.

Il motivo è inammissibile.

Non si indica alcun fatto storico specifico ed idoneo a determinare un esito diverso nella controversia il cui esame è stato omesso dal giudice della corte territoriale, sviluppando censure di carattere prettamente motivazionali che sono invece precluse trattandosi di provvedimento depositato successivamente a settembre 2012.

Infatti nel giudizio in esame, trova applicazione, con riguardo ai motivi concernenti la denuncia di vizio di motivazione, l’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ai ricorsi proposti avverso provvedimenti depositati successivamente alla sua entrata in vigore (11 settembre 2012).

Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Scompare, invece, nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (che pur cambia in buona misura d’ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà.

Al riguardo, si ricorda il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5) “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (cfr. Cass. 22/09/2014, n. 19881).

Alla luce dell’enunciato principio, risulta rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 6, n. 5.

5.3. Con il terzo motivo denuncia “illegittimità per violazione di legge, delle preclusioni di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5, per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Lamenta che le domande riconvenzionali riproposte anche in sede di giudizio di appello dalla controparte con riferimento sia ai presunti danni da valutazione monetaria ai sensi dell’art. 1224 c.c., sia di, maggior esborso sostenuto a cagione della fideiussione bancaria rilasciata dalla Banca di Roma siano state introdotte in maniera irrituale e siano inammissibili oltre che infondate.

Anche questo motivo è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza laddove non si riporta specificatamente gli atti in cui sono contenute la domanda originaria e quella che si assume modificata, in tal modo non ponendo il giudice di legittimità nella condizione di avere la completa cognizione della controversia del suo oggetto e di cogliere il significato della portata delle censure rivolte contro la sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo.

Inoltre nel giudizio di opposizione a ingiunzione, integra una consentita l’emendatio libelli” la richiesta degli interessi (legali o convenzionali) dovuti per l’inadempimento dell’obbligazione o il maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2, invocato secondo parametri fissi (Cass. 18767/2013). Come appunto nella concreta fattispecie, ove la rivalutazione è operata (cfr. pag. 10 sentenza) in virtù di parametri di natura strettamente aritmetica e quindi di automatica applicazione.

7. Non occorre disporre sulle spese in considerazione del fatto che l’intimata non ha svolto difese.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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