Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22470 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. I, 24/09/2018, (ud. 06/06/2018, dep. 24/09/2018), n.22470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1800/13, proposto da:

G.P.; G.L.; G.C.; G.R.; tutti in

proprio e quali eredi di GI.RI., elett.te domic. presso

l’avv. M. Spinella, rappres. e difesi dall’avv. Ugo Luciano

Celestino, il primo con procura speciale in calce al ricorso, la

seconda in forza di procura speciale per notar S., la terza

con procura speciale per notar V. e la quarta in forza di

procura speciale per notar P., come in atti;

– reicorrenti –

contro

Comune di Rende, in persona del sindaco p.t., in virtù di Det.

Dirig. 25 gennaio 2013, n. 25 elett.te domic. presso l’avv. Vincenzo

Maradei che la rappres. e difende, con procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

NONCHE’

L.M.R.; + ALTRI OMESSI;

– intimati non costituiti –

avverso la sentenza n. 1239/2011 emessa dalla Corte d’appello di

Catanzaro, depositata il 24.11.2011;

udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, nella

camera di consiglio del 6 giugno 2018.

Fatto

RILEVATO

CHE:

I sigg. G. e D. – come indicati in epigrafe – citarono innanzi al Tribunale di Cosenza il Comune di Rende, esponendo: che il comune convenuto aveva assegnato ad una cooperativa edilizia 6400 mq di suolo di loro proprietà per la costruzione di 50 alloggi; che tale opera era stata dichiarata di pubblica utilità e delegata dalla provincia alla stessa cooperativa con decreto del 18.2.87 con relativa occupazione d’urgenza dei suoli; che l’opera era stata completata prima della scadenza dei cinque anni stabiliti dal decreto e che alcuna indennità era stata loro corrisposta; che tale situazione aveva comportato la perdita delle proprietà del suolo e il mancato indennizzo per i reliquati di terreno.

Pertanto, gli attori chiesero il risarcimento del danno e l’indennità di occupazione legittima.

Si costituì il comune di Rende, resistendo alla domanda e chiamando in causa le cooperative Domus 84 e il Caminetto.

Il Tribunale accolse la domanda, condannando, in solido, il comune e le due cooperative al risarcimento dei danni, oltre rivalutazione e interessi legali.

Proposero appello i singoli soci della cooperativa Domus 84; si costituirono gli originari attori, spiegando anche appello incidentale, e il Comune di Rende.

La Corte d’appello ha dichiarato: inammissibile l’appello principale per difetto d’interesse degli appellanti in quanto soci della cooperativa Domus 84, non essendo loro dunque la parte soccombente legittimata al gravame; improcedibili gli appelli incidentali perchè tardivi; inammissibile l’appello incidentale di D.A..

P., L., C. e G.R. – in proprio e quali eredi della madre Gi.Ri. – hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste il Comune con controricorso. Non si sono costituiti gli altri intimati ai quali il ricorso è stato regolarmente notificato.

R.M. ha depositato istanza in cui, premesso di non essersi costituito, ha aderito alle conclusioni dei ricorrenti.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con l’unico motivo di ricorso è stata denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 334 c.p.c., avendo la Corte d’appello dichiarato improcedibile l’appello incidentale tardivo proposto dagli stessi ricorrenti sul presupposto della pronuncia d’inammissibilità dell’appello principale.

Il ricorso è infondato.

L’unico motivo non può essere accolto in conformità dell’orientamento di questa Corte secondo cui, nel caso di declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione dei principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass., n. 4074/14).

A conclusione non dissimile si perviene quantunque s’intenda tener conto del principio, parimenti affermato da questa Corte, a tenore del quale l’art. 334 c.p.c., comma 2, in base al quale l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se è dichiarata inammissibile quella principale, si applica nei soli casi dell’inammissibilità dell’impugnazione in senso proprio, tra i quali rientrano l’inosservanza dell’onere di specificazione dei motivi d’appello, imposto dall’art. 342 c.p.c., e la proposizione di domanda nuova, preclusa dall’art. 345 c.p.c. (Cass., n. 19284/14).

Al riguardo, premesso che nella motivazione adottata per quest’ultima sentenza il riferimento operato ai casi menzionati d’inammissibilità “in senso proprio” è solo esemplificativo, va osservato che non è dubbio che la carenza di interesse ad agire o di legittimazione concretizzi una fattispecie d’inammissibilità in senso stretto.

Invero, nel caso concreto, la Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello principale perchè proposto da soggetti non legittimati, quali i soci delle suddette cooperative (per una pronuncia analoga in tema di società, nel senso dell’inammissibilità dell’appello proposto dai soci di società di persone in un giudizio in cui sia parte la società di persone, v. Cass. n. 23129/2010).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Comune di Rende, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di Euro 3200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, la maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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