Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22470 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 16/10/2020), n.22470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27466-2014 proposto da:

LA SELVA SRL, elettivamente domiciliato in SORA VIA V. DE SICA 60,

presso lo studio dell’avvocato LORETA ALTOBELLI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS) UFFICIO

LEGALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1959/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il27/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/10/2019 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Selva s.r.l. ricevette, in data 16.3.2010, notifica di un avviso di accertamento per indebito rimborso IVA anno 2006, con cui si recuperava l’importo di Euro 220.000,00, oltre interessi e sanzioni. Proposto ricorso dalla contribuente, la C.T.P. di Latina lo accolse in parte, limitatamente agli accessori, rigettando nel resto. La società propose, quindi, appello dinanzi alla C.T.R. di Roma, sez. dist. di Latina, che con sentenza del 27.3.2014, rilevò d’ufficio l’inammissibilità del gravame, per aver la ricorrente omesso di depositare tempestivamente, nella segreteria della C.T.P., copia dell’atto d’appello, e ciò in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, nel testo vigente ratione temporis.

Selva s.r.l. ricorre ora per cassazione, sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con l’unico motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22, 23, 53 e 54 nonchè della L. n. 248 del 2005, art. 3-bis, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente si duole del fatto che la C.T.R. abbia erroneamente rilevato, d’ufficio, l’inammissibilità dell’appello, per aver essa società ritenuto di assolvere l’onere di deposito dell’atto presso la segreteria del giudice di primo grado, mediante spedizione postale del plico, anzichè mediante consegna diretta. Rileva in proposito la società che – alla luce della normativa indicata in rubrica, come anche interpretata dalla Corte costituzionale – le modalità di deposito degli atti nel processo tributario possono essere indifferentemente assolte o mediante la consegna diretta in segreteria, o mediante spedizione postale con raccomandata.

2.1 – Il ricorso è fondato.

La decisione impugnata si fonda su un non condivisibile passaggio della motivazione di Cass. n. 23499/2011, oramai da ritenersi ampiamente superato dalla giurisprudenza successiva di questa Corte (Cass. n. 12853/2016, Cass. n. 26191/2015, Cass. n. 26192/2015, Cass. n. 24699/2015), secondo cui deve ritenersi che l’adempimento in discorso (allo stato non più necessario, stante l’intervenuta abrogazione dell’art. 53, comma 2, secondo periodo, ma rilevante nella specie, stante il principio del tempus regit actum) possa assolversi anche mediante spedizione del plico a mezzo posta. Peraltro, deve rilevarsi che detta norma richiedeva che l’adempimento stesso fosse svolto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione del gravame, pena l’inammissibilità. E poichè la funzione del deposito dell’appello dinanzi al giudice di primo grado è (era) quella di evitare il rilascio di possibili attestazioni errate circa il passaggio in giudicato della sentenza, ne deriva che non basta semplicemente spedire l’atto d’appello entro quel termine, ma anche dimostrare che esso sia effettivamente pervenuto presso la segreteria della C.T.P. entro lo stesso termine.

Nella specie, la ricorrente (v. ricorso, p. 2), dopo aver premesso di aver proposto l’appello con racc. a. r. del 21.5.2011, ha precisato di aver spedito copia dell’atto alla C.T.P. di Frosinone, a pag. 2 del ricorso, con racc. a r. del 17.6.2011, e a pag. 11 del ricorso con racc. a. r. del 21.5.2011, sebbene non abbia neanche allegato, come anche osservato dall’Agenzia, che detto atto sia tempestivamente pervenuto alla stessa C.T.P..

Ora, sebbene l’unico motivo in esame sia stato avanzato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, quello denunciato è, in realtà, un classico error in procedendo, giacchè la C.T.R. ha violato una specifica regola processuale (quella dettata dal predetto art. 53, comma 2), riducendone erroneamente la portata circa le modalità con cui adempiervi. Pertanto, operatane la “conversione” secondo l’insegnamento di Cass., Sez. Un. 17931/2013, ne deriva che questa Corte è anche giudice del fatto processuale, ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa (da ultimo, ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 20181/2019).

Ebbene, dall’esame del documento F), prodotto in questa sede dalla ricorrente, risulta in modo inequivoco che il plico postale non solo è stato spedito alla C.T.P. coevamente alla proposizione dell’appello (21.5.2011), ma è stato anche da questa ricevuto il 25 successivo e, quindi, senz’altro entro il termine suddetto.

Ha dunque errato, la C.T.R., sia nel ritenere invalidamente effettuato il deposito del gravame presso il giudice di primo grado, ben possibile essendo assolvere (l’oramai non più attuale) l’onere in discorso anche a mezzo del servizio postale, sia nel non averne accertato la tempestività, anche riguardo alla ricezione.

3.1 – In definitiva, il ricorso è fondato. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, Sez. stacc. di Latina, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. del Lazio, Sez. stacc. di Latina, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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