Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2247 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4163-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

HUYCK WANGNER ITALIA SPA (già HUYCK ITALIA SPA), in persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. AVEZZANA 31 presso lo studio

dell’avvocato DE DOMINICIS TOMMASO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 495/2007 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 22/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE SOCIO GIANNA MARIA, che ha

chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo,

l’inammissibilità in subordine il rigetto del 2, 3, 5 e 6 motivo, il

rigetto del 4 motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Latina, notificava a Hujck Italia s.p.a. avviso di accertamento relativo al 1999, con cui erano recuperati a tassazione, a fini IRPEG ed IRAP, in quanto ritenuti non deducibili, ammortamenti anticipati riferiti a due fabbricati, costi ritenuti non documentati, spese per commissioni su vendite ritenute non di pertinenza, spese per sviluppo considerate mancanti dei requisiti di certezza, determinabilità ed inerenza.

Avverso l’avviso proponeva ricorso la società innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina sostenendo la infondatezza dei rilievi dell’Ufficio.

La Commissione accoglieva il ricorso.

Appellava l’Ufficio e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza n, 495/40/07 in data 8-6-2007, depositata il 22-10-2007, lo respingeva, confermando la decisione impugnata.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, con sei motivi.

Resiste la società con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la Agenzia deduce omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Sostiene, in relazione al rilievo dell’Ufficio secondo cui le quote di ammortamento anticipato relative a due immobili di proprietà della società erano relative a migliorie, e quindi a manutenzione, riparazione ed ammodernamento di beni esistenti, con applicazione della disciplina di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67m comma 7 che esclude la possibilità di ammortamento anticipato, che l’assunto della Commissione Regionale, che i lavori erano invece destinati a fabbricati di nuova costruzione,con possibilità degli ammortamenti in questione, era motivato esclusivamente su una relazione tecnica della società obliterando la osservazione dell’Ufficio che nella contabilità della stessa società i lavori per un immobile erano classificati “migliorie” e per l’altro “rifacimento” con ciò ammettendo che erano riferiti a beni già esistenti.

Con il secondo motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la società, che aveva prodotto in primo grado la documentazione relativa ai costi ritenuti dall’Ufficio non documentati, solo in secondo grado aveva sostenuto che della stessa si poteva tenere conto in quanto la documentazione in questione era stata consegnata ai verificatori durante la ispezione, con violazione del divieto del “ius novorum” in appello. Con il terzo motivo deduce sulla stessa questione vizio di motivazione, in quanto la Commissione aveva dato credito alla asserzione in appello della società di avere consegnato la documentazione ai verificatori, laddove la CTP aveva solo dato atto della produzione in giudizio di detta documentazione, con motivazione apodittica e contraddittoria.

Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del TUIR nonchè degli artt. 1748 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Espone che nell’anno di riferimento la società aveva detratto il costo relativo alle fatture emesse dal proprio agente in (OMISSIS) in relazione a contratti conclusi con il suo intervento, nell’esercizio in cui erano stati contabilizzati i ricavi delle vendite effettuate con l’intervento del predetto. L’Ufficio, dato atto che nel contratto tra preponente ed agente, stipulato nel 1994, era previsto che l’agente “aveva diritto a percepire il proprio compenso commisurandolo proporzionalmente alle somme effettivamente incassate da Huyck Italia” sostiene che tale imputazione, ritenuta valida dalla Commissione, era carente del requisito della competenza in quanto il costo delle provvigioni era imputabile all’esercizio in cui il preponente aveva effettuato la prestazione relativa al contratto, a nulla rilevando il pagamento del corrispettivo da parte del cliente, salva la esistenza di una clausola “star del credere” o “salvo buon fine” la cui esistenza non era provata dalla società.

Con il quinto motivo, deduce violazione dell’art 75 TUIR e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Espone che in relazione alla detrazione delle spese per lo sviluppo la società si era limitata ad esibire il contratto con la società consociata inglese concernente la trasferta di dipendenti di tale impresa in Italia e la ripartizione dei costi tra di esse, e la documentazione di spesa. A fronte della contestazioni dell’Ufficio circa la genericità della documentazione prodotta in ordine alla certezza, determinabilità ed inerenza dei costi rispetto ai redditi della società, la Commissione aveva affermato in modo generico la sufficienza della documentazione prodotta e la genericità delle contestazioni dell’Ufficio, senza ritenere la necessità di una specifica documentazione della inerenza, con violazione dei principi in tema di onere della prova.

Con il sesto motivo deduce insufficienza di motivazione sullo stesso punto, in quanto la Commissione aveva fondato la decisione sul contratto di riparto delle spese tra la medesima e la società inglese, che a dire dell’Ufficio non è idoneo di per sè a provare la inerenza dei costi in concreto sopportati, nè aveva specificamente citato i documenti da cui tale inerenza derivava.

La società in controricorso contesta le argomentazioni dell’Ufficio, sostenendone la inammissibilità ed infondatezza.

I motivi di ricorso non sono fondati. In ordine al primo punto, non vi è difetto di motivazione in quanto la Commissione ha affermato esplicitamente che dalle licenze edilizie e dalla relazione tecnica prodotta dalla società si evinceva che si trattava di nuove costruzioni, ed in specie della costruzione di un fabbricato nuovo adiacente rispetto a quello preesistente.

Conclusione che non è stata contestata dall’Ufficio con argomenti diretti, essendosi questo limitato a porre in dubbio la competenza tecnica della Commissione a valutare la relazione (assunto fermamente smentito in sentenza) e a rifarsi alla classificazione operata in contabilità (“miglioria-rifacimento”).

A prescindere che il termine “rifacimento” postula una costruzione nuova in luogo della precedente, anche il termine “miglioria” non esclude che questa si traduca in una costruzione nuova, nel senso ritenuto dal giudice di appello.

Si tratta quindi di una valutazione di fatto operata dal giudice di merito congruamente e logicamente motivata e quindi immune da censura.

Il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione tra loro esistente, non sono fondati.

Sotto il profilo del diritto, l’Ufficio asserisce che la circostanza della avvenuta consegna della documentazione ai verificatori è nuova in quanto formulata dalla società solo in grado di appello. La società ha obiettato in controricorso che la eccezione era resa necessaria in risposta al motivo di gravame con cui l’Ufficio, per la prima volta, sollevava la questione della mancata consegna della documentazione in questione in sede di verifica, con la preclusione di cui al D.P.R. n. 600 del 1972, art. 32 alla successiva produzione in giudizio. Il punto, di decisiva importanza, non è stato illustrato dall’Ufficio il quale omette di allegare e provare la avvenuta proposizione della questione in primo grado ed in quali termini, con violazione del principio di autosufficienza del ricorso e conseguente inammissibilità del rilievo.

Sotto il profilo della motivazione, la Commissione ha dato credito alla asserzione della parte sulla avvenuta consegna della documentazione giustificativa dei costi in sede di verifica (non generica, ma con menzione della data e dell’invito a comparire cui era allegata) sulla base della constatazione di omessa contestazione della veridicità della allegazione da parte dell’Ufficio. Tale assunto (condivisibile sotto il profilo logico-giuridico come valido argomento presuntivo, ove non diversamente contrastato) non risulta smentito neppure in questa sede dall’Ufficio, il quale poggia il suo assunto di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione sul rilievo che il giudice di primo grado si era limitato ad affermare che la documentazione era stata prodotta in sede contenziosa; non considerando che ciò non esclude affatto che la stessa fosse stata consegnata o esibita ai verbalizzanti anche in sede di verifica, in quanto il punto non è stato considerato dal primo giudice (nè doveva esserlo, in quanto, in mancanza di prova contraria a carico dell’ufficio per quanto sopra detto, la questione esorbitava dal thema decidendum del giudizio di primo grado).

La censura è quindi da respingersi. Il quarto motivo è palesemente infondato.

La stesso Ufficio da atto che nel contratto stipulato dalla società contribuente con il proprio agente in (OMISSIS) era pattuito espressamente che il diritto dell’agente alla provvigione era commisurato proporzionalmente alle somme incassate effettivamente dalla preponente in relazione ai contratti stipulati con l’intervento dello stesso. Detta clausola, legittima in relazione alla autonomia contrattuale delle parti, era sostanzialmente equivalente alla clausola “salvo buon fine” di cui l’Ufficio denuncia la mancanza, e comporta che il compenso dell’agente diventa liquido ed esigibile solo all’avvenuto pagamento alla preponente del prezzo di vendita delle merci oggetto del contratto, ed in proporzione percentuale di tale pagamento, per cui solo quanto l’incasso viene registrato della preponente l’agente ha titolo a richiedere la provvigione, e conseguentemente, solo in tale esercizio la preponente può porre in detrazione i relativi costi.

Ne consegue che la Commissione rettamente ha riconosciuto che la società, che ha agito con tali modalità, non ha violato il principio di competenza.

Il quinto ed il sesto motivo sono strettamente connessi e devono essere esaminati congiuntamente.

Il motivo relativo alla supposta violazione di legge per mancato rispetto da parte del giudice di appello del principio dell’onere della prova a carico del contribuente circa la inerenza, i criteri e la effettività dei costi posti in detrazione è infondato in quanto carente dei presupposti di fatto della censura. La Commissione infatti non ha in alcun modo contestato il principio di diritto affermato nel motivo, in quanto ha dichiarato che la società, producendo la documentazione intercorsa con la consociata inglese “ha ampiamente dimostrato i costi dedotti” dovendo intendersi compresa in tale onnicoprensiva affermazione non solo la certezza, ma anche la inerenza dei costi altrimenti non deducibili, affermando quindi in modo implicito ma univoco, che la società aveva assolto all’onere che le competeva.

Uguale sorte ha anche la censura in punto a difetto di motivazione.

Infatti, in sostanza, l’Ufficio si duole che la Commissione, a suo dire, abbia fondato la decisione sull’accordo tra la società italiana ed inglese sulla percentuale di riparto tra le due delle spese relative allo sviluppo, senza prendere in considerazione, operando la dovuta comparazione, i fatti “prospettati dall’Ufficio che invece deponevano per la insussistenza del requisito della inerenza”.

Senonchè nel mezzo di impugnazione non è esposto alcun fatto idoneo a provare la asserita assenza di inerenza dei costi, in quanto tutti i rilievi dell’Ufficio sono fondati su una asserita carenza di detto requisito imputata ai documenti prodotti a sostegno dalla parte, i quali ad avviso del ricorrente non sarebbero idonei a provare che i costi esposti fossero concretamente inerenti alla attività aziendale produttiva di ricavi.

Tale censura, peraltro del tutto generica, è palesemente inammissibile in quanto tendente ad una rivalutazione degli elementi di prova assunti in causa, risolta in modo non equivoco nè illogico dal giudice di merito cui tale valutazione è riservata e non esperibile in questa fase di legittimità.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la Agenzia alla rifusione a favore della contribuente delle spese, che liquida in complessivi Euro 6.500, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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