Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2247 del 03/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2247 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

LITISCONSORZIO.
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è
domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, 12 RICORRENTE
CONTRO
RUGGIERO PASQUALE residente a Ercolano,

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.209/15/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli – Sezione n.15, in data 17.05.2010,
depositata il 20 settembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 18 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.

Data pubblicazione: 03/02/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.27209/2011 è chiesta la
cassazione della sentenza n.209/15/2010, pronunziata
dalla CTR di Napoli Sezione n. 15 il 17.05.2010 e

Con tale decisione la CTR, ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate, ritenendo e dichiarando
l’infondatezza della pretesa fiscale, per non essere
stata data la prova del reddito societario.
Con il ricorso di che trattasi,

che riguarda

impugnazione di avviso di accertamento, relativo ad
IRPEF dell’anno 1999, l’Agenzia Entrate ha chiesto la
cassazione della decisione impugnata, sulla base di un
mezzo.
L’intimato contribuente, non ha svolto difese in questa
sede.
In via preliminare, deve essere rilevata la nullità
dell’intero giudizio.
Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione,
secondo quanto si evince dall’impugnata sentenza,
attiene a reddito di partecipazione in una , e,
d’altronde, che al giudizio di appello ha partecipato
solo l’odierno ricorrente, e non anche la società e gli
altri soci. Ciò stante, in applicazione del principio
di recente affermato dalle sezioni Unite a mente del

DEPOSITATA il 20 settembre 2010.

quale “La unitarietà dell’accertamento che è (o deve
essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni
dei redditi delle società ed associazioni di cui
all’art.5 del TUIR e dei soci delle stesse (art.40 dpr

redditi della società a ciascun socio proporzionalmente
alla quota di partecipazione agli utili,
indipendentemente dalla percezione degli stessi,
comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o
dalla società, anche avverso un solo avviso di
rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i
soci (salvo che questi prospettino questioni
personali), i quali tutti devono essere parte nello
stesso processo, e che la controversia non può essere
decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (art.14
comma I ° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad oggetto la
singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì
la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori
rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto
autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della
fattispecie costitutiva dell’obbligazione
(Cass.SS.UU.n.1052/2007); trattasi pertanto di
fattispecie di litisconsorzio necessario originario,
con la conseguenza che:
il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
3

n.600/1973) e la conseguente automatica imputazione dei

soggetti

interessati,

destinatario

di

un

atto

impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente
collettivo e il giudice adito in primo grado deve
ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che

separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
– il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione
del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU. 4 giugno
2008 n.14815).
Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio,
rimettendo la causa al giudice di primo grado per i
provvedimenti di competenza.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
4

non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti

alla relativa stregua,

Considerato che,
preliminare,

deve

essere

rilevata

la

in via
nullità

dell’intero giudizio;
Considerato, infatti, che l’accertamento in questione

al giudizio ha partecipato solo l’intimato e non anche
gli altri soci e la società;
Considerato
litisconsorzio

che

trattasi
necessario

di

fattispecie

di

con

la

originario,

conseguenza che il giudizio celebrato, come nel caso,
senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi
necessari è nullo per violazione del principio del
contraddittorio di cui agli artt.101 cpc e 111 secondo
comma Cost. e trattasi di nullità che può e deve essere
rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche
di ufficio”(Cass. SS.UU.

4 giugno 2008 n.14815), con

la conseguenza che la causa va rimessa al giudice di
primo grado, perché, adottati i provvedimenti sottesi a
garantire l’integrità del contraddittorio nei confronti
dei litisconsorzi necessari, decida nel merito;
Considerato che, conseguendo la presente decisione alla
applicazione di orientamento giurisprudenziale, da
ultimo formatosi a seguito di pronuncia delle Sezione
Unite di questa Corte, le spese del presente giudizio
di legittimità e delle pregresse fasi di merito, vanno
5

attiene al reddito di partecipazione in una SAS e che

compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara la nullità degli atti successivi alla

delle sentenze di primo e secondo grado e rimette alla
CTP di Napoli; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013
Il Pre dente

costituzione in giudizio del ricorrente in prime cure e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA