Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22469 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20261/2010 proposto da:

F.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GALLIA 86, presso lo studio dell’avvocato MANCINI MONALDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PECORELLA Renzo, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UGF ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) (nuova denominazione assunta

dalla Compagnia Assicuratrice Unipol SpA) quale Società incorporante

della Aurora Assicurazioni SpA in persona del suo procuratore ad

negotia, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTEVERDI 16, presso

lo studio dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, rappresentata e difesa

dall’avvocato STAMPANATO Pasqualino, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ITAS ASSICURAZIONI SPA, P.P.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 11/2010 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

25.11.09, depositata il 16/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata la seguente relazione:

“1 – La sentenza impugnata, confermando quella del Tribunale di Udine, ha, per quanto qui rileva, rigettato l’appello di F. F., ritenendo “impeccabile” la valutazione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli nella produzione dell’evento lesivo; in particolare: a) l’imprudente condotta della conducente dell’auto non era stata la sola causa del sinistro, avendovi contribuito quella altrettanto imprudente del motociclista ( F.), che non aveva mantenuto la destra e procedeva a velocità inadeguata, per lo stato dei luoghi e del traffico, non mantenendo la distanza di sicurezza con il veicolo della resistente;

b) la colpa della conducente antagonista – per quanto grave – non esonerava la parte onerata della presunzione di corresponsabilità di dimostrare non solo di aver mantenuto una condotta di guida scrupolosamente aderente a tutti i dettami delle regole di normale prudenza e normative, ma anche di non aver potuto evitare il danno per essere stato sopraffatto dall’imprudenza altrui, tale da impedirgli qualsiasi manovra diversiva.

2 – Ricorre per cassazione il F. con cinque motivi, resiste la compagnia assicuratrice UGF con controricorso; gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

3.1. – Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 2054 c.c., perchè la Corte territoriale si sarebbe limitata ad ipotizzare che avrebbe dovuto presumersi la pari responsabilità dei conducenti omettendo sostanzialmente di valutare le emergenze istruttorie di primo grado, così violando detta disposizione che opera solo in via sussidiaria. Il secondo deduce motivazione omessa, ovvero insufficiente e contraddittoria, circa la sussistenza del fatto – controverso e decisivo – dell’esclusiva responsabilità della conducente dell’auto nella determinazione del sinistro e dell’assenza di propria responsabilità. Il terzo motivazione omessa, ovvero insufficiente e contraddittoria, circa la sussistenza del fatto – controverso e decisivo – della responsabilità prevalente della conducente dell’auto nella determinazione del sinistro e dell’eventuale correlata responsabilità “minoritaria” del F.. Il quarto lamenta motivazione omessa, ovvero insufficiente e contraddittoria, circa la sussistenza del fatto – controverso e decisivo – dell’insufficiente liquidazione dei danni riportati dal ricorrente. Il quinto denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e art. 75 disp. att. c.p.c., per essere stata erroneamente pronunciata condanna alle spese (nella trattazione del motivo viene anche censurata la motivazione di appello in ordine alla compensazione di quelle di primo grado) ed essendo state liquidate in misura esorbitante e superiore a quella consentita dalla normativa vigente (compreso il D.M. 8 aprile 2004, n. 127).

3.2. Le prime quattro censure – che possono trattarsi congiuntamente, data l’intima connessione – sono manifestamente prive di pregio, giacchè implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito.

Ripropongono, in particolare e nonostante nel primo motivo venga rubricata una violazione di legge, un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, senza tenere presente il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (Cass. n. 15434/04; 11007/03; v. anche Cass. n. 13085/07; 4009 e 4660/06).

La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione, come anche la quantificazione del danno (quarto motivo).

3.2. Senza contare, quanto al primo motivo, che la decisione è conforme al consolidato orientamento di questa S.C., secondo cui nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente (Cass. n. 195/07; 7109/05; 477/03;

5671/00). Inoltre, nonostante la prospettazione di violazione di legge, buona parte della prima censura è destinata a riproporre un’inammissibile diversa lettura delle risultanze della prova testimoniale, congruamente e motivatamente apprezzate nella motivazione della sentenza impugnata.

3.3. Manifestamente inammissibile è la quinta censura, relativa alla compensazione delle spese di primo grado ed all’eccessiva quantificazione di quelle di secondo grado, perchè formulata in violazione del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione, dovendosi ribadire che la decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge soltanto nel caso in cui la spese siano poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa (situazione non verificatasi nella specie), ed allorquando sia stato violato il principio della inderogabilità della tariffa professionale o vi sia stato il mancato riconoscimento di spese asseritamente documentate, sempre però che, visto il principio dell’autosufficienza del ricorso per Cassazione, siano stati specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonchè le singole spese asseritamente non riconosciute (Cass. n. 12413/03; confermata quanto agli asseriti errori relativi alle voci di tabella da Cass. n. 13098/03; 14744/07 e 22287/09).

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c., ed il rigetto dello stesso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Il ricorrente ha presentato memoria che si limita a ribadire le argomentazioni contenute nel ricorso.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato, essendo manifestamente infondato;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorario in favore della parte costituita, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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