Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22469 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. I, 24/09/2018, (ud. 31/05/2018, dep. 24/09/2018), n.22469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24297/2014 proposto da:

P.A., (CF (OMISSIS)), nella qualità di legale rapp.te

p.t. della società (OMISSIS) s.r.l. (CF (OMISSIS)), rapp.to e

difeso per procura in calce al ricorso dall’avv. Claudio Defilippi,

elettivamente domiciliato in Parma al Vicolo dei Mulini n. 6;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) (CF (OMISSIS)) in persona dell’amministratore

F.L., rapp.to e difeso per procura in calce al controricorso

dall’avv. Romina Filippini ed elettivamente domiciliato unitamente

all’avv. Deborah Fortinelli in Roma alla v. Costantino Morin n. 45;

– controricorrente –

e

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., (CF (OMISSIS)) in persona del curatore

dr. T.C., rapp.to e difeso per procura in calce al

controricorso dall’avv. Antonio Rossi, elettivamente domiciliato in

Roma alla via Cardinal de Luca n. 22 presso lo studio dell’avv.

Pietro Sciubba;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1921/2014

depositata in data 20.8.2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 31 maggio 2018 dal relatore dr. Aldo Ceniccola.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 1921 del 20.8.2014 la Corte di Appello di Bologna respingeva il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l. e da P.A. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bologna aveva dichiarato il fallimento della società (OMISSIS) s.r.l.

Osservava la Corte che il contraddittorio in sede prefallimentare era stato correttamente instaurato atteso che l’istanza di fallimento era stata regolarmente notificata ad opera della cancelleria come dimostrava la ricevuta di avvenuta consegna inviata ed attestante la regolarità dell’intero procedimento notificatorio; l’ulteriore censura riguardante la mancanza del requisito soggettivo di fallibilità per preteso difetto dei parametri di cui alla L. Fall., art. 1 era infondata in quanto da almeno uno dei bilanci relativi agli esercizi precedenti (e segnatamente dal bilancio del 2011) emergeva che tutti i parametri di cui alla L. Fall., art. 1 risultavano superati.

Avverso tale decreto P.A., nella qualità di ex amministratore unico della società fallita, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resistono mediante controricorso la Curatela fallimentare ed il Condominio (OMISSIS) in persona dell’amministratore. Il ricorrente e la curatela fallimentare hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o errata applicazione della L. Fall., art. 1 in quanto, avendo il creditore depositato il ricorso in data 7.2.2014, relativamente alla quantificazione dell’attivo patrimoniale occorreva fare riferimento ai tre esercizi sociali antecedenti e non soltanto al bilancio sociale del 2011. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in riferimento alla L. Fall., art. 15,insistendo sul profilo dell’omessa notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento.

Il primo motivo è infondato.

La L. Fall., art. 1 prevede l’esonero dal fallimento per l’imprenditore che dimostri di aver avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad Euro trecentomila, di aver realizzato nei tre esercizi precedenti la data del deposito dell’istanza di fallimento ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad Euro duecentomila e di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad Euro cinquecentomila.

Nel caso di specie tale dimostrazione è mancata in quanto, come correttamente accertato dal giudice del merito, il bilancio del 2011 attestava il superamento delle soglie.

Il ricorrente si duole della circostanza che il tribunale fallimentare, nel dichiarare il fallimento, ha fatto riferimento esclusivamente al bilancio relativo all’esercizio sociale del 2011 sia per l’ammontare dei ricavi lordi, sia per l’ammontare dei debiti sia per l’ammontare dell’attivo patrimoniale: ma, in realtà, la Corte ha ben chiarito come il superamento di uno solo dei parametri, anche nel corso di uno solo degli esercizi di riferimento, comporta l’applicazione della regola generale dell’assoggettabilità a fallimento dell’imprenditore commerciale, superamento emerso, in relazione ai tre parametri di cui alla L. Fall., art. 1, proprio dall’esame del bilancio depositato e relativo al 2011.

Il secondo motivo è infondato.

Il giudice del merito ha testualmente ritrascritto, nella sentenza, l’intero contenuto della ricevuta di consegna della notifica effettuata dalla cancelleria a mezzo Pec, dalla quale emerge chiaramente, non essendo contestato che l’indirizzo di posta elettronica della fallita corrispondesse a quello riportato, l’avvenuta consegna del messaggio nella cartella di destinazione.

Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione del procedimento notificatorio descritto dalla L. Fall., art. 15.

Le considerazioni che precedono impongono, dunque, il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; pone le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente liquidandole in Euro 7.800 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed agli accessori come per legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, copmma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 31 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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