Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22469 del 04/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22469
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15435-2015 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO,
62, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO BETTINELLI
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.R., MO.RO., C.F., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio
dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che li rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ALESSANDRO FERRARI, FRANCESCO FERRARA
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
nonchè contro
MO.MA.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 333/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
emessa l’11/03/2015 e depositata il 13/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI;
udito l’Avvocato Stefano Bettinelli per il ricorrente che si riporta
agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.;
“Ritenuto che:
– la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva deciso sulle domande proposte da C.R., Mo.Ma. e Mo.Ro. nei confronti di M.A. e da quest’ultimo in via riconvenzionale nei confronti dei primi, ha condannato il M. a rimuovere il marciapiede realizzato nel cortile comune alle parti nonchè a ripristinate l’aiuola preesistente; ha rigettato ogni altra domanda;
– per la cassazione di tale sentenza ricorre M.A. sulla base di due motivi;
resistono con controricorso C.R., Mo.Ma. e Mo.Ro.;
Atteso che:
– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1102 c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto che le opere realizzate dal convenuto – consistite nella trasformazione della preesistente aiuola in marciapiede – alterassero la destinazione della cosa comune) appare inammissibile, in quanto la valutazione della alterazione della destinazione della cosa comune e dell’equilibrio fra le concorrenti utilizzazioni degli altri comproprietari è riservato al giudice di merito e, come tale, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 1072 del 19/01/2005, Rv. 578600), avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione dell’art. 1102 c.c., con motivazione esente da errore giuridico;
– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1102 c.c., per avere la Corte di Appello rigettato la domanda riconvenzionale con la quale il M. aveva chiesto che nel cortile comune fosse inibito il parcheggio degli autoveicoli) appare manifestamente infondato, in quanto, tra le destinazioni accessorie del cortile comune (la cui funzione principale è quella di dare aria e luce alle varie unità immobiliari), rientra quella di consentire ai condomini l’accesso a piedi o con veicoli alle loro proprietà, di cui il cortile costituisce un accessorio, nonchè la sosta anche temporanea dei veicoli stessi (Sez. 2^, Sentenza n. 13879 del 09/06/2010, Rv. 613437), salva la possibilità per l’assemblea del condominio, in considerazione dell’insufficienza dei posti auto in rapporto al numero dei condomini, di disciplinare il godimento turnario del bene (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 12485 del 19/07/2012, Rv. 623462);
Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;
Considerato che:
– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380 – bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici (le parti non hanno depositato memorie);
– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;
– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dell’art. 13, comma 1 – bis;
PQM
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della Sesta-2 Sezione Civile, il 15 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016