Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22468 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 27/09/2017, (ud. 20/06/2017, dep.27/09/2017),  n. 22468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2122-2015 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI

PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO VIOLA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati SAVERIO ROCCO

CETRARO, DORIS REICHEL, ANDREA COMINELLI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

SC.RI.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1223/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 23/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.M. ha proposto ricorso per cassazione contro Sc.Ri. avverso la sentenza del 23 giugno 2014, con la quale la Corte d’Appello di Torino, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dall’intimata avverso la sentenza del 2 gennaio 2012 del Tribunale di Verbania, Sezione Distaccata di Domodossola, ha rigettato, in parziale riforma di essa, una domanda da esso ricorrente introdotta nel novembre del 2004, unitamente ad altre invece rigettate dal primo giudice, nel contempo respingendo l’appello incidentale dello stesso ricorrente.

2. Al ricorso non vi è stata resistenza degli intimati.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, e non sono state depositate conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, mentre parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio in via preliminare rileva che deve essere rilevata l’inammissibilità del ricorso, in quanto la struttura del medesimo non ha assolto in modo idoneo al raggiungimento dello scopo, al requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 3.

Queste le ragioni.

1.1. Il ricorso, prima di procedere all’esposizione dei motivi, presenta la seguente struttura:

a) dopo che nella prima pagina si è fatta l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata, e, quindi, nelle ultime due righe della stessa e di seguito nelle prime quattro della pagina successiva si è riprodotto il dispositivo della sentenza impugnata, dedica espressamente una parte all’esposizione sommaria dei fatti di causa;

b) tale parte presenta il seguente contenuto: b1) vi si espone innanzitutto quello che viene chiamato “antefatto” e, dopo avere alluso al fatto che nel 1996 il ricorrente intratteneva una relazione con la sorellastra dell’intimata e che un immobile di proprietà di quest’ultima era gravato del peso di numerosi debiti, vi si riproduce – premettendo che detta relazione ne era stato il presupposto – dalle ultime sette righe della pagina due fino al quartultimo rigo della pagina tre, il contenuto di una scrittura privata intervenuta fra le parti, che si dice redatta in tedesco e della quale si riporta la traduzione; b2) si dice, quindi, nelle ultime tre righe della pagina tre e nelle prime otto della pagina quattro, genericamente che conformemente agli accordi della scrittura il ricorrente aveva versato una somma di Euro 204.147,00, di cui una parte – Euro 129.114,2 – era stata poi riconosciuta dall’intimata con un atto di ricognizione di debito del 14 luglio 1998;

c) segue, quindi, una seconda parte (contenuta nella pagina 4 e nelle prime quattro righe della successiva), riferita al “giudizio di primo grado”, che: c1) inizia con la generica enunciazione – del tutto inidonea da individuarne i fatti costitutivi della domanda proposta – che “al fine, pertanto di vedersi rifondere le ingenti somme elargitele per risanare i debiti che gravavano sull’immobile”, il ricorrente domandò la condanna al pagamento della somma complessiva di Euro 204.147,00; c2) prosegue, senza alcuna delucidazione esplicativa dei fatti allegati, con l’assunto che oggetto del giudizio era anche l’atto di ricognizione del debito, e, quindi, con il riferire della costituzione della parte convenuta, dicendo che essa chiese il getto della domanda, nonchè, in via riconvenzionale la condanna alla restituzione di Euro 40.000,00 “ricevuti dal medesimo a titolo di asserita sublocazione dell’immobile” cui si riferiva la scrittura, oltre la condanna risarcimento dei danni quantificati in Euro 50.000,00; c3) termina riferendo che con la sentenza del 2 gennaio 2012 il Tribunale adito “in parziale accoglimento della domanda” condannava la convenuta alla restituzione all’attore di Euro 129.114,22 oltre interessi legali dalla domanda.

d) di seguito, sotto altra parte, riferita al giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Torino e che termina con le prime tre righe della pagina 6, ci si limita: d1) a precisare che la qui intimata appellava la sentenza, “chiedendo il rigetto delle domande formulate in primo grado dallo S. e in caso di conferma anche parziale della sentenza, la condanna dell’appellato al pagamento di complessivi Euro 280.500,00 a titolo di canone mensile di locazione, nonchè al risarcimento dei danni provocati all’immobile in conseguenza dell’inadempimento da obblighi di manutenzione nella misura di accertarsi a seguito di C.T.U. tecnica, nonchè infine alla ripetizione dell’importo di Euro 40.000,00 dal medesimo percepito a titolo di sublocazione di porzione dell’immobile”; d2) a riferire che, costituendosi in giudizio, il qui ricorrente chiedeva il rigetto dell’appello principale e proponeva appello incidentale, con il quale domandava la condanna dell’appellante al pagamento in suo favore della somma di Euro 204.147,00 a titolo di restituzione delle somme percepite per risanare l’immobile, nonchè in via subordinata il rigetto dell’appello principale con conseguente conferma della sentenza di primo grado; d3) a riferire quindi della decisione della Corte d’Appello nel senso della parziale riforma della sentenza di primo grado alludendo al dispositivo prima trascritto e dicendo che essa ha rigettato la domanda del ricorrente relativa alla somma di Euro 121.114,22 “poichè la ricognizione di debito non rappresentava un autonomo titolo di fonte di obbligazione, ma comportava esclusivamente, ex art. 1988 c.c., l’effetto di dispensare il beneficiario dall’onere di provare il rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria” e che, dunque, la Corte territoriale avrebbe così “ritenuto che il rapporto sottostante a quello in oggetto, relativo a prestiti ricevuti, avendo una causa ricompresa nell’originaria scrittura privata, dovesse necessariamente seguirne le sorti.”.

1.2. Ciò premesso, si deve ricordare che il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3 è volto a garantire alla Corte di cassazione di avere dopo le indicazioni richieste dall’art. 366 c.p.c., nn. 1 e 2 un’immediata cognizione, sebbene sulla base di un’esposizione riassuntiva, come implica il riferimento alla sommarietà, di quello che, in relazione alla proposizione del ricorso, costituisce il “fatto” cui esso si riferisce. Essendo questo “fatto” rappresentato dai termini della vicenda sostanziale e dalla sua deduzione iniziale in giudizio, nonchè dallo svolgimento di essa nelle fasi di merito fino alla pronuncia della sentenza impugnata, nonchè dal contenuto di quest’ultima, il soddisfacimento del requisito di cui all’art. 366, n. 3 suppone la narrazione delle pretese originarie delle parti per come si connotavano prima dell’insorgenza della lite e, dunque, l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che le avevano giustificate, l’indicazione del modo in cui tali pretese erano entrate nel giudizio con la domanda (o le domande), quella delle eccezioni e delle difese, nonchè del modo in cui si è articolata la vicenda processuale, ivi comprese, quando vi siano stati due gradi di giudizio, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fondò la decisione di primo grado e, quindi, si fondarono le prospettazioni delle parti in appello, ed in fine l’enunciazione delle ragioni della sentenza impugnata (si veda già Cass. sez. un. n. 11653 del 2006).

Lo scopo del requisito dell’art. 366, n. 3 non è quello di rispondere ad un’esigenza di mero formalismo (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003), ma di consentire alla Corte di cassazione, prima di procedere all’esame dei motivi, di avere una completa, sebbene riassuntiva, indicazione della vicenda cui la critica svolta con i motivi si intende riferire e ciò per comprendere se ed in quali limiti i motivi, al di là di quanto in essi illustrato, risultino scrutinabili in relazione al pregresso svolgimento processuale di merito.

Ebbene, l’adottata modalità di esposizione della vicenda sostanziale e processuale risulta articolata in modo da non consentire alla Corte di Cassazione di percepire – sia pure sulla base di allegazioni riassuntive e sommarie quali sarebbero state imposte dall’art. 366 c.p.c., n. 3 – le pretese sostanziali dedotte con l’atto introduttivo nel processo e quali siano state le loro vicende nel corso dello svolgimento di esso, in ragione del contraddittorio e delle due decisioni di merito.

In particolare, la riferita esposizione si segnala per il fatto di omettere qualsiasi individuazione dei fatti costitutivi della domanda o delle domande introduttive del giudizio di primo grado, nonchè qualsiasi specificazione delle ragioni con le quali la parte convenuta e qui intimata ne aveva contestato il relativo fondamento e di quelle sulla base delle quali aveva introdotto domanda riconvenzionale.

Il lettore del ricorso non risulta messo in alcun modo in grado di percepire che cosa le parti avevano devoluto alla cognizione del primo giudice e in che termini giustificativi lo avessero fatto.

L’esposizione appare, poi, del tutto carente in ordine alla individuazione delle ragioni della decisione adottata dal Tribunale sulle non meglio individuate domande del ricorrente ed anzi nel dispositivo come riportato nemmeno si coglie l’indicazione di una statuizione su di essa. Inoltre, alcuna indicazione si fa delle ragioni per cui venne disposta a favore del ricorrente la condanna a quella che il dispositivo enuncia come restituzione della somma di Euro 129.114,22.

Rileva ancora il Collegio che è del tutto omessa l’indicazione di quelle che furono le ragioni dell’appello principale proposto dalla qui intimata contro la sentenza di primo grado e meno che mai, di quelle che furono le ragioni della richiesta del suo rigetto da parte del ricorrente e di quello che sembrerebbe, ancorchè nel ricorso non lo si dica, l’appello incidentale proposto dal medesimo ricorrente per ottenere la condanna della somma di Euro 204.147,00 che viene indicata del tutto genericamente “a titolo di restituzione delle somme percepite per risanare l’immobile”, mentre nel breve riferimento introduttivo dell’esposizione del giudizio di primo grado si era detto genericamente che si trattava di somma elargita alla controparte per risanare i debiti che gravavano sull’immobile.

Di totale oscurità, dopo le lacune espositive segnalate, risulta l’indicazione delle ragioni per le quali la Corte d’appello di Torino ha adottato le statuizioni sopra ricordate.

Ne segue che il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3 non risulta rispettato nei termini che sopra sono stati indicati come necessari.

2. Questa conclusione è confermata anche dalla considerazione della successiva parte del ricorso, nella quale l’esposizione di quelle che vengono indicate come tre “violazioni” e che all’apparenza dovrebbero integrare i motivi su cui il ricorso si fonda, risulta preceduta da altra parte che viene definita una “premessa”.

Essa si scinde in un primo punto, nel quale si enuncia di voler riferire di quella che viene indicata come “ritenuta risoluzione del titolo” da parte della sentenza di appello ed in un secondo, nel quale si dice di voler riferire del contenuto della sentenza di primo grado, rilevante ai fini del ricorso, in quanto, a dire del ricorrente, erroneamente recepito dalla Corte d’appello ed elevato a presupposto della propria decisione.

Nella prima parte della premessa si riferiscono, estrapolandole, tre proposizioni della sentenza della Corte d’appello e quindi le si critica, ma il lettore del ricorso, in ragione della struttura dell’esposizione del fatto, non è messo in alcun modo in grado di percepire il significato di quanto si argomenta. Non solo: la critica che viene svolta si esprime nell’asserto che la Corte territoriale avrebbe errato nel percepire il significato della sentenza di primo grado, là dove avrebbe ad essa attribuito di avere affermato “una risoluzione del titolo”. Ma tale asserto rimane qui privo di spiegazione.

Quest’ultima si dovrebbe cogliere nel secondo punto, ma le argomentazioni che vi vengono svolte muovono da un assunto iniziale oscuro, quello evocativo di un inciso “palesemente nullo” della sentenza di primo grado, che – dopo la riproduzione di un passo della relativa motivazione in cui esso non risulta evocato – si dice sarebbe stato da essa riferito solo ad un patto commissorio e non all’intero atto stipulato fra le parti. La successiva esposizione si muove, poi, con enunciazioni meramente assertive e sempre senza che il lettore sia stato posto in grado, per la pregressa struttura del ricorso, di comprenderne il senso, al di là di una oscurità intrinseca alla stessa esposizione.

Le due premesse, una volta lette, parrebbero esse stesse, nella loro congiunta struttura, integrare una critica alla sentenza impugnata, in quanto essa avrebbe deciso l’appello attribuendo alla sentenza primo grado un significato ch’essa non avrebbe avuto. Ciò è confermato dal fatto che le successive tre “violazioni” risultano espressamente articolate “sulla base di quanto esposto”. Sicchè, anche l’esposizione delle tre violazioni, risente della oscurità di quanto esposto nella premessa.

Oscurità ch si coglie anche là dove, essendo risultato che la Corte territoriale era investita di un appello principale e di uno incidentale, nemmeno si enuncia di voler criticare le statuizioni della sentenza impugnata all’uno e/o all’altro.

In definitiva, la struttura complessiva del ricorso, non essendo possibile: si veda ampiamente Cass. (ord.) n. 19047 del 2016, da ultimo) rinvenire il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3, in presenza di una parte dedicata all’esposizione del fatto, leggendo i motivi, risulta inidonea a garantire una sufficiente comprensione del fatto sostanziale e processuale.

3. Se si passa alla lettura dei motivi, la loro prospettazione e segnatamente quella della premessa, che rappresenta la pars destruens preliminare della motivazione della sentenza impugnata, risulterebbe, pur apprezzata senza che si sia potuta avere la comprensione del fatto sostanziale e processuale, del tutto inidonea ad evidenziare fondate, sebbene astratte, considerazioni giustificative delle conclusioni in iure.

Il senso della doglianza preliminare e decisiva che è esposta nella premessa, là dove si postula che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto di attribuire erroneamente alla sentenza in primo grado l’affermazione che tutto il (non meglio identificato) “rapporto” fra le parti, originante dalla scrittura riprodotta nell’esposizione del fatto, era palesemente nullo, con statuizione – lo si comprende faticosamente non impugnata, mentre essa avrebbe, in realtà, fatto un’affermazione riferita solo a parte di esso.

La tesi è sostenuta, nel secondo punto della ricordata “premessa”, rilevando in primo luogo che “nel dispositivo della sentenza del tribunale non v’è traccia di alcuna pronuncia di risoluzione e/o di nullità”.

Questa circostanza, esaminata in astratto, cioè senza procedere alla lettura della sentenza di primo grado, che è stata prodotta unitamente al ricorso, è del tutto inidonea a giustificare che la sentenza di primo grado non abbia potuto pronunciare la caducazione del negozio di cui alla scrittura affermandola in via incidentale, cioè sulla base della rilevazione di un’eccezione di risolubilità del contratto o di un’eccezione di nullità di esso: questa circostanza sarebbe sufficiente a spiegare perchè nel dispositivo non ne sia rimasta traccia. Sicchè, bene la Corte territoriale potrebbe avere ritenuto che tale pronunzia incidentale dovesse estendere le sue implicazioni a tutte le pretese originanti dal rapporto e dedotte in causa.

In secondo luogo, la tesi è sostenuta adducendo che con la frase “obbligo che in ragione della qualificazione data al contratto non sussisteva in quanto priva di valida causa” la sentenza di primo grado non avesse inteso riferirsi all’intera scrittura privata: senonchè, tale assunto è giustificato non solo alludendo ad un’interpretazione della stessa che la detta sentenza avrebbe enunciato con un incipit che risulta riportato con l’omissione di un inciso al posto del quale vi sono puntini sospensivi tra parentesi quadra.

Sicchè, per ciò solo, non conoscendosi che cosa contenesse l’inciso non riportato, la postulazione del ricorrente risulta priva di base.

E così tutte le successive argomentazioni svolte prima di iniziare l’esposizione di quella che risulta la prima violazione e ciò anche là dove si discute di un riferimento nella sentenza di primo grado alla “previa risoluzione del rapporto obbligatorio”.

Ciò si osserva non senza doversi ulteriormente rimarcare che la stessa prospettazione del decisivo secondo punto della “premessa” risulta anche svolta in modo meramente assertorio e senza alcuna efficacia persuasiva.

Ne segue che la sola mera lettura della “premessa” (che, come s’è detto, ha la sostanziale natura di motivo di ricorso preliminare e decisivo rispetto al quale l’illustrazione delle tre successiva violazioni risulta dipendente), si palesa del tutto inidonea per la struttura argomentativa ad evidenziare in astratto il preteso errore di lettura della sentenza di primo grado addebitato alla sentenza qui impugnata.

4. Quanto così emerso in astratto risulta – lo si osserva per mera completezza – se si passa a confrontare le allegazioni della premessa con i contenuti della sentenza di primo grado e della sentenza di appello.

Dalla lettura della sentenza di primo grado, risulta che l’inciso non riportato e sostituito dai puntini sospensivi, è quello con cui il Tribunale aveva ritenuto che la scrittura integrasse un patto commissorio.

Il passo motivazionale risulta così del seguente tenore, che si riporta in neretto per quanto attiene a ciò che figura al posto dei puntini sospensivi: “il tenore complessivo dell’atto, pur in formulazione complessa ed infelice, deve interpretarsi semplicemente come mutuo di scopo con sottostante patto commissorio palesemente nullo e connesso un diritto di utilizzazione della casa a titolo gratuito”.

Ebbene, è palese che la considerazione del neretto evidenzia che il Tribunale costruì la pattuizione come patto commissorio e lo fece chiaramente come basterebbe a giustificare sia il riferimento al “tenore complessivo dell’atto” sia alla connessione del diritto di utilizzazione, con riferimento all’intero atto, sicchè la successiva affermazione della “previa risoluzione del rapporto obbligatorio e conseguente cessazione dl diritto personale dell’attore al godimento”, pur nell’improprietà dell’utilizzo del termine “risoluzione”, palesava il riferirsi ad esso nel senso di “venir meno della pattuizione della scrittura per effetto della rilevata nullità”.

Sempre la lettura della sentenza di primo grado, evidenzia, d’altro canto, che nel dispositivo si dice espressamente “ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita”, il che giustifica che la cognizione della nullità, rilevabile d’ufficio e come tale rilevata, venne effettuata incidentalmente, cioè in funzione della paralisi di talune delle domande esaminande.

La lettura della motivazione della sentenza impugnata, una volta effettuate queste considerazioni giustificative del significato della sentenza di primo grado, evidenzia che la Corte torinese si è mossa sostanzialmente e correttamente proprio nella loro contemplazione, là dove ha, in riforma della sentenza impugnata, ritenuto che il non essere stata impugnata – all’evidenza con appello incidentale – l’affermazione della nullità del rapporto contrattuale originante dalla scrittura e, dunque, il suo consolidamento con giudicato interno, sebbene ai fini della cognizione della materia deferita con gli appelli proposti, comportasse la conclusione che la scrittura non poteva giustificare alcuna pretesa e, quindi, oltre che di quelle del ricorrente prospettate con l’appello incidentale, anche di quella riconosciuta in favore del ricorrente dal Tribunale riguardo alla somma di Euro 129.114,22 e oggetto dell’appello principale.

Detta contemplazione risulta espressa nelle ultime dieci righe della pagina 10 e nelle prime tre righe della pagina 11.

L’affermazione finale che “la pronuncia risolutoria va, quindi, riferita (in difetto di diverse indicazioni da parte della sentenza impugnata) alla scrittura nel suo insieme” risulta pienamente giustificata.

Ed anzi dalla lettura della sentenza impugnata in parte qua emerge anche che nelle ultime tre righe della pagina 10 e nel primo della pagina 11 essa, dopo avere riferito il contenuto della sentenza del Tribunale, ha affermato che: “ora, va da un lato sottolineato come il rapporto obbligatorio derivante dalla scrittura privata oggetto di causa, più sopra in parte trascritta, prevedesse una serie di pattuizioni tra di loro strettamente connesse ed, altresì, come per suo tramite sia stata realizzata un’operazione economica complessiva ed unitaria”.

Affermazione questa di cui nel primo nella “premessa” il ricorrente si disinteressa.

L’esame – pur non dovuto, stante la rilevata duplice gradata inammissibilità – della “premessa” al lume della lettura della sentenza di primo grado e di quella qui impugnata, palesa allora che la prospettazione impugnatoria della premessa è priva di fondamento e prima ancora, non considerando detta affermazione, neppure correlata alla motivazione della sentenza impugnata, con conseguente ulteriore ragione di inammissibilità.

L’esame delle tre “violazioni” resta a questo punto precluso, dipendendo dalla fondatezza della premessa.

Comunque, quanto alla prima, inerente la “risoluzione” della scrittura, si è già detto che la sentenza di primo grado vi si riferiva intendendone la nullità e nella stessa logica si è correttamente mossa la sentenza impugnata, quando registra l’affermazione della sentenza di primo grado.

Quanto alla seconda, lo stesso ricorrente riconosce che, se vale la premessa che la scrittura fosse nulla, la promessa di pagamento non potesse avere efficacia giustificativa della debenza di alcunchè.

Quanto alla terza, denunciante il fato che la Corte territoriale, ma è da dire – prima ancora il Tribunale, abbiano ritenuto quello che il ricorrente definisce come “il travolgimento degli effetti della ricognizione di debito per connessione causale con il contratto sul presupposto dell’invalidità causale di questo” e nonostante tale rapporto fosse stato qualificato dalla qui intimata come anticresi ed essa non l’avesse impugnato, è sufficiente ribadire che la nullità per violazione del divieto del patto commissorio è rilevabile d’ufficio e lo è stata.

5. Il ricorso è conclusivamente dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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