Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22468 del 24/09/2018
Cassazione civile sez. I, 24/09/2018, (ud. 31/05/2018, dep. 24/09/2018), n.22468
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 19132/2014 proposto da:
CARPENTERIE METALLICHE SICILIANE F.LLI V. & C. S.N.C.
CA.ME.SI., in persona del legale rapp.te p.t., V.A. e
V.M., in proprio e nella qualità di soci, rapp.ti e difesi
per procura in calce al ricorso dall’avv. Antonino Minacapilli,
elettivamente domiciliato in Roma alla v. Tacito n. 90 (studio
legale avv. Giuseppe Vaccaro);
– ricorrenti –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., (CF (OMISSIS)), in persona
del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso per procura in calce al
controricorso dall’avv. Giuseppe Balistreri, elettivamente
domiciliato in Roma alla v. Cardinal De Luca n. 1 presso lo studio
dell’avv. Maria Lorena Cordaro;
nonchè
CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore,
dr. F.A. e dr. VI.Ma., rispettivamente nelle
qualità di commissario liquidatore e commissario giudiziale del
concordato preventivo e poi quali curatori del fallimento della
società Carpenterie Metalliche Siciliane F.lli V. & C.
s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta n.
23/2014 depositata in data 26.5.2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 31 maggio 2018 dal relatore dr. Aldo Ceniccola;
letta la requisitoria del P.G. depositata in data 10.5.2018 che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 23/14 del 26.5.2014 la Corte di Appello di Caltanissetta rigettava il reclamo avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Caltanissetta aveva pronunziato la risoluzione per inadempimento del concordato preventivo proposto da Carpenterie Metalliche Siciliane F.lli V. & C. s.n.c. CA.ME.SI., dichiarando il fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili.
Osservava la Corte che una valutazione complessiva degli elementi disponibili induceva a ritenere che il profilo di inadempimento posto a fondamento della decisione del giudice di prime cure dovesse essere considerato quale indice obiettivo dell’intervenuta elisione della causa concordataria, realizzandosi il controllo di legittimità del tribunale mediante l’applicazione di un unico parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola il procedimento concordatario. Il sindacato del giudice sulla fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario, consiste, secondo la Corte, nella verifica diretta del presupposto stesso, sia sotto il profilo della fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, sia sotto il profilo della fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del piano medesimo, dovendosi in tal caso verificare unicamente la sussistenza o meno di un’assoluta e manifesta attitudine del piano concordatario a realizzare la causa in concreto del concordato.
Nel caso di specie, proseguiva la Corte, vari elementi inducevano appunto a ritenere la manifesta irrealizzabilità del piano: quanto ottenuto dalla vendita del compendio immobiliare costituiva una mera frazione di quanto ipotizzato in sede concordataria; il mancato adempimento delle obbligazioni assunte dai soci illimitatamente responsabili, che non avevano dimostrato l’avvenuto versamento di una somma pari ad Euro 80 mila per un debito ormai scaduto al momento della decisione; l’ulteriore ridimensionamento di un credito vantato nei confronti di una società sottoposta a procedura fallimentare; la mancanza di ogni garanzia circa la vendita degli immobili. Tutti elementi idonei, dunque, a dimostrare la notevole ed ineludibile sproporzione tra le esigenze di copertura del fabbisogno concordatario e le risorse previste nel piano.
Avverso tale sentenza Carpenterie Metalliche Siciliane F.lli V. & C. s.n.c. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. mediante controricorso. La curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. nonchè i dr. F.A. e Vi.Ma., rispettivamente nelle qualità di commissario liquidatore e commissario giudiziale del concordato preventivo e poi quali curatori del fallimento della società Carpenterie Metalliche Siciliane F.11i V. & C. s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili, sono rimasti intimati.
In data 10.5.2018 il P.G. ha depositato la requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, con atto depositato in data 25.5.2018, il procuratore dei ricorrenti, munito di procura speciale a rinunciare apposta in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio, ha comunicato la volontà dei ricorrenti di rinunciare all’azione intrapresa.
Secondo quanto statuito da Sez.U. 18/02/2010, n. 3876, “a norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità”.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio, nei rapporti tra i ricorrenti ed il controricorrente, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; nulla per le spese nei confronti degli intimati.
Non si deve invece far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
Secondo l’orientamento di questa Corte, infatti, “in tema di impugnazioni, la “ratio” del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)” (Cass. 2/7/2015, n. 13636).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; pone le spese del giudizio di legittimità a carico dei ricorrenti liquidandole in Euro 6.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed agli accessori come per legge, in favore del controricorrente; nulla per le spese nei confronti degli intimati.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 31 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018