Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22468 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 11/09/2019, dep. 16/10/2020), n.22468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7272-2016 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 42,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA COZZI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIO ARGENIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS) in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1995/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 23/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dalla emissione dell’atto di accertamento n. Rf (OMISSIS) emesso dalla Agenzia delle Entrate di (OMISSIS) nei confronti di S.S., con cui era rettificato il reddito di impresa elevandolo ad Euro 7953,00.

A seguito di ricorso del contribuente la Commissione provinciale di Foggia annullava l’atto di accertamento.

Proposto appello dalla Agenzia delle Entrate la Commissione Regionale, in accoglimento dell’appello confermava l’atto di accertamento in quanto l’attività accertativa era doverosa, avendo il contribuente indicato nella dichiarazione fiscale per l’anno 2003 le rimanenze finali in Euro 15.715,00, mentre per l’anno successivo tale valore era scomparso in violazione dei principi di continuità dei valori di bilancio, considerando quindi corretta la ricostruzione del reddito effettuata dall’ufficio impositore, dovendosi presumere l’intervenuta vendita di tali rimanenze, il cui valore era determinato sulla base del ricarico normalmente effettuato dal contribuente nell’anno in esame.

Proponeva ricorso in Cassazione il contribuente deducendo:

1) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: a) violazione D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 – 42, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54, 55 e 56, L. n. 241 del 1990, art. 3, e L. n. 212 del 2000, art. 7; b) violazione art. 2697 cc; c) violazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. A e b per illecito ricorso ad elementi induttivi, d) violazione artt. 2727 e 2729 c.c. per erroneo utilizzo di cd presunzioni di secondo grado, e) violazione dell’art. 2697 cc;

2) In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione: a) violazione D.P.R. n. 917 del 1986, art. 92, comma 7, L. n. 212 del 2000, art. l0, e art. 97 Cost. per errata interpretazione del dettato normativo, b) per omessa considerazione di elementi di prova contraria alla presunzione semplice adottata dall’ufficio. Si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto e /o l’inammissibilità dei motivi proposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nel ricorso principale, dopo l’esposizione sommaria dei fatti il ricorrente riporta facendo seguire al primo motivo 5 cinque paragrafi, contenenti argomentazioni in fatto e in diritto, ciascuno preceduto da una intitolazione alfabetica.

Ciò posto, va premesso in diritto che il ricorso per cassazione, avendo a oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilita dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass., sez. U, n. 17931 del 24/07/2013). Proprio perchè il giudizio di Cassazione è un giudizio a critica vincolata, esso è delimitato dai motivi di ricorso che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito, il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie previste, sicchè sono inammissibili critiche generiche della sentenza impugnata.

Nel caso di specie, l’esposizione cumulativa delle questioni non è consentita in quanto mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse. Essendo, viceversa, statuito che la formulazione debba permettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, la lunga elencazione delle violazioni di legge appare completamente avulsa dal contenuto della decisione impugnata, invero pare diretta ad ottenere una revisione completa della decisione non consentita in questo grado.

In sintesi in relazione al contenuto dei cinque capitoli, come sopra descritti, che seguono all’intestazione, va comunque stigmatizzato che con essi la parte ricorrente, in sostanza, pur lamentandosi di fantomatiche violazioni di legge, sottopone alla corte di legittimità inammissibili istanze di revisione di valutazioni di fatto, prevalentemente probatorie, rientranti nell'(Ndr: testo originale non comprensibile) apprezzamento del giudice del merito e non sindacabili in sede di legittimità.

Nel caso di specie la commissione regionale della Puglia ha prima messo in risalto che il contribuente stesso avesse indicato nelle dichiarazioni del 2003 una determinata rimanenza, e poi non riportato tale valore nell’anno successivo (il che esclude ex se la violazione dell’onere della prova) sicchè la presunzione di vendita si fondava appunto, sulla mancata indicazione della merce tra le esistenze iniziali nella dichiarazione presentata nell’anno successivo, il che esclude l’esistenza di una doppia presunzione come tra l’altro erroneamente sostenuto. Va ricordato che tale presunzione di vendita è avallata dallo stesso legislatore, al riguardo, va ricordata in base alla presunzione di cui al D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4, comma 2, che ove a seguito del raffronto tra le scritture contabili e la consistenza delle rimanenze registrate, in presenza di gravi divergenze, le eventuali differenze quantitative costituiscono presunzione di cessione per il periodo d’imposta oggetto del controllo. Vero è che tale divergenza non è emersa in via di fatto a seguito di riscontro ma comunque è assimilabile derivando proprio da ammissioni del contribuente contenute nella dichiarazioni fiscali. Per quanto riguarda il secondo motivo, non supera il limite della autosufficienza avendo dedotto l’esistenza di errore nella dichiarazione del 2004. In primo luogo va premesso che trattandosi di errore non percepibile ictu oculi era onere del ricorrente indicare in quale parte dell’atto di costituzione di appello fosse stata sollevata la questione e soprattutto quali prove fossero state allegate e non valutate, impedendo in tal modo quindi a questa Corte di valutarne la novità. Pertanto i motivi proposti sono inammissibili.

PQM

La corte dichiara inammissibili i motivi del ricorso che pertanto rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1500 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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