Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22468 del 04/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22468
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15044-2015 proposto da:
EDILCOM SAS DI L.P. & C. DI RECANATI, in persona del
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C.
MIRABELLO 6, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA SCANO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMILIA MAGNARELLI,
PIERGIORGIO MORETTI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
F.L., FR.PA., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato MARIA LIMONGI,
rappresentati e difesi dall’avvocato GIANCARLO SAVI giusta procura
in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso il provvedimento n. 616/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
emessa il 18/09/2013 e depositata il 05/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.;
“Ritenuto che:
– la Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale di Macerata (Sezione distaccata di Civitanova Marche), rigettò la domanda di rivendica proposta dalla società Edilcom s.a.s. nei confronti di Fr.Pa. e F.L. relativamente a due locali posti a piano terra;
– per la cassazione della sentenza di appello ricorre la società Edilcom s.a.s. sulla base di tre motivi;
– resistono con controricorso Fr.Pa. e F.L.;
Atteso che:
– i primi due motivi di ricorso (con i quali si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 ss. in relazione all’art. 948 c.c. e artt. 113 e 116 c.p.c., con riguardo all’interpretazione dei titoli di proprietà dei convenuti) appaiono inammissibili, in quanto si risolvono in una critica all’interpretazione dei titoli di proprietà dei convenuti, senza considerare che l’interpretazione degli atti negoziali, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, se non nella ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all’artt. 1362 e segg. c.c., (cfr., ex multis, Sez. L, Sentenza n. 17168 del 09/10/2012, Rv. 624346; Sez. 2, Sentenza n. 13242 del 31/05/2010, Rv. 613151); violazione che, nel caso di specie, deve escludersi, per avere la Corte territoriale – come si evince dalla motivazione della sentenza – fatto corretta applicazione delle norme di legge interpretate in conformità alla giurisprudenza di questa Corte;
– il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1538 in relazione all’art. 948 c.c. e artt. 113 e 116 c.p.c.) appare inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale è autonomamente fondata sulla comune intenzione delle parti delle compravendite circa l’estensione dei beni compravenduti, a prescindere dalla determinazione del loro prezzo;
Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarato inammissibile”;
Considerato che:
– il legale rappresentante della società ricorrente ha personalmente rinunciato al ricorso e che la rinuncia, sottoscritta dal difensore della ricorrente, è stata accettata personalmente dalle parti intimate, con atto sottoscritto anche dal loro difensore;
– che, alla luce di quanto sopra e visto il combinato disposto degli artt. 306 e 390 c.p.c., il processo va dichiarato estinto e che, stante l’accettazione della rinuncia, nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta – 2 Sezione Civile, il 15 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016