Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22467 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 27/09/2017, (ud. 12/06/2017, dep.27/09/2017),  n. 22467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26163-2015 proposto da:

GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS) in persona del procuratore speciale

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO IANNOTTA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONELLA IANNOTTA

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (OMISSIS) in persona del Ministro

pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per

legge;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 6592/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/06/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato ANTONELLA IANNOTTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Generali Italia s.p.a., assumendo di essere società “soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali s.p.a. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi” ha proposto ricorso per cassazione contro il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 28 ottobre 2014, che ha rigettato l’appello proposto dalla Assicurazioni Generali s.p.a. nei confronti dei Ministeri, contro la sentenza del Tribunale di Roma del 22 marzo 2010.

2. Con quella sentenza il Tribunale capitolino aveva rigettato la domanda introdotta dalle Assicurazioni Generali nel marzo del 2005, per ottenere, successivamente a procedimento cautelare ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 669-bis e 29 che ne aveva sospeso l’efficacia esecutiva, la declaratoria della nullità e/o inefficacia di una cartella di pagamento emessa per l’importo di Euro 1.042.269,42 afferente ad una pretesa creditoria originante dall’escussione di una polizza fideiussoria, a seguito di provvedimento ministeriale del 10 aprile 2003, dispositivo della revoca delle agevolazioni finanziarie ex lege n. 488 del 1992, a suo tempo concesse con un decreto del 14 agosto del 1998 alla beneficiaria garantita Alumaf s.r.l..

3. Al ricorso per cassazione hanno resistito con congiunto controricorso i Ministeri intimati.

4. Parte resistente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio in via preliminare rileva che è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, prospettata dai resistenti e comunque rilevabile d’ufficio, nel senso che esso è stato posto da un soggetto che non è stato parte del giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata e che non ha nè allegato nè dimostrato la legittimazione a proporlo nonostante quella carenza.

Dall’allegazione svolta nell’intestazione del ricorso si evince anzi che la stessa ricorrente, descrivendo la sua relazione con il soggetto che è stata parte del giudizio di merito, ha escluso essa stessa la legittimazione a proporre il ricorso, atteso che l’essere la Assicurazioni Generali s.p.a. socio unico della ricorrente e l’essere quest’ultima soggetta all’attività di direzione coordinamento della medesima, nonchè soggetto appartenente al Gruppo Generali non esprime alcuna ragione giuridica giustificativa dell’agre per conto della detta s.p.a., con conseguente violazione manifesta dell’art. 81 cod. proc. civ..

1.1. Nella discussione orale il difensore della ricorrente ha replicato che la legittimazione della medesima emergerebbe comunque dagli atti del giudizio di appello.

L’assunto è privo di fondamento: l’atto di appello, presente nel fascicolo d’appello depositato dalla ricorrente venne proposto dalle Assicurazioni Generali s.p.a.

La conclusionale e la nota di replica risultano intestate alla Generali Italia s.p.a. qualificata genericamente come già Assicurazioni generali s.p.a., ma senza che risulti in quegli atti alcuna specificazione al riguardo. Comunque, non solo la sentenza impugnata indica come parte le Assicurazioni generali s.p.a., ma nel ricorso Generali Italia s.p.a. nemmeno si è qualificata come “già Assicurazioni generali s.p.a.”.

Sempre nella discussione orale il difensore della ricorrente ha evocato Cass. n. 12152 del 2016 come decisione in cui Generali Italia è stata ritenuta implicitamente legittimata, ma la lettura di tale decisione – in disparte il rilievo che l’indicazione della parte è requisito che deve risultare dal ricorso – evidenzia che in quel caso essa agì come “già Assicurazioni generali s.p.a..

2. Peraltro, la questione posta con l’unico complesso motivo – cioè quella deducente “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 21 e della L. n. 449 del 1997, art. 24, comma 32, nella sua formulazione anteriore all’entrata in vigore della L. n. 99 del 2009, e dei principi e norme che impongono la precostituzione di un titolo esecutivo, ai fini di procedere all’iscrizione a ruolo, in relazione ai rapporti di diritto privato, non potendosi ravvisare tale titolo, nei confronti del fideiussore, nel decreto ministeriale di revoca delle agevolazioni, emesso in data 10 aprile 2003, nei confronti del soggetto beneficiario delle agevolazioni: art. 360 c.p.c., n. 3”, nonchè “violazione e falsa applicazione della L. n. 99 del 2009, art. 3, comma 8 e dei principi e norme che disciplinano la natura interpretativa delle norme e che escludono, comunque, l’efficacia retroattiva delle norme lesive del principio di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nonchè dei principi costituzionali di cui agli artt. 2,3,24,41,111 e 113 Cost., in relazione alla previsione secondo cui il decreto di revoca delle agevolazioni avrebbe natura di titolo esecutivo nei confronti del soggetto fideiussore, anche con riferimento ai decreto ministeriali emessi in data anteriore all’entrata in vigore della L. n. 99 del 2009: art. 360 c.p.c., n. 3” – sarebbe stato privo di fondamento: questa Corte, con sentenza n. 21232 del 2016, ha già affermato che “La L. n. 99 del 2009, art. 3, comma 8, nella parte in cui ha previsto che il provvedimento di revoca delle agevolazioni in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo nei confronti di tutti gli obbligati, e quindi anche dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate, costituisce norma d’interpretazione autentica della L. n. 449 del 1997, art. 24, commi 32 e 33, e trova, pertanto, applicazione anche alle fattispecie formatesi precedentemente alla sua entrata in vigore”.

Il principio di diritto è stato ribadito recentemente da Cass. n. 1336 del 2017, la quale si è fatta ampio carico di spiegare, in modo assolutamente condivisibile, perchè nel caso di specie la norma di interpretazione autentica dettata nel 1999 sia stata corretta al lume dei principi che secondo il Giudice delle Leggi debbono regolare l’esercizio del potere legislativo di dettare una disciplina retroattiva.

3. Il ricorso è, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro tredicimila, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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