Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22467 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 09/09/2019), n.22467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12190-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

X.Y.

– intimata –

avverso la sentenza n. 2279/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO, depositata

il 24/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 24 ottobre 2017 la Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione distaccata di Livorno, accoglieva l’appello proposto dalla X.Y.  avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2010, a seguito di verifica fiscale e consequenziale processo verbale di constatazione, venivano contestati maggiori ricavi non fatturati per Euro 100.000,00, riconducibili ad una provvigione riscossa per la mediazione effettuata dalla società per la vendita di una imbarcazione. Osservava la CTR: “L’operazione di intermediazione della vendita dal quale sono originate le provvigioni si è conclusa nell’anno 2011 e pertanto la società ricorrente le ha correttamente contabilizzate ed imputate in tale periodo d’imposta. Non vi sono ragioni plausibili alla base della decisione dell’Agenzia delle Entrate di considerare le provvigioni di competenza dell’esercizio 2010, in quanto dalla documentazione allegata risulta che l’atto di compravendita si è perfezionato nel gennaio 2011 e corrispondentemente le relative commissioni (provvigioni) sono maturate e fatturate in quella data”.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 13 aprile 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La società contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR travisato l’oggetto della controversia, che concerneva la contestata omessa fatturazione di ricavi per Euro 100.000,00 e non la corretta imputazione temporale di tale somma.

Il motivo è fondato.

Risulta dall’avviso di accertamento impugnato, riprodotto dall’Agenzia delle entrate in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, che, in relazione all’anno d’imposta 2010, erano stati contestati alla società contribuente “maggiori ricavi non fatturati (punto A(4) del PVC Euro 100.000,00)” in relazione alla provvigione realmente incassata.

La CTR, ritenendo che oggetto della controversia fosse la violazione del principio di competenza, ha violato il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., il quale sussiste quando il giudice attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. n. 906 del 2018).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione del D.L.gs. n. 546 del 1992, artt. 1, 18,24,49, art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 2909 c.c., per avere la CTR deciso su una questione che era stata dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado, in quanto non proposta in sede di ricorso e quindi nuova rispetto al thema decidendum.

La censura è fondata.

Risulta dal passaggio della sentenza di primo grado riprodotto in ricorso che la commissione tributaria provinciale ha ritenuto inammissibile l’eccezione, formulata dal contribuente solo in sede di discussione orale, relativa all’imputazione dei ricavi all’anno d’imposta 2011. Tale statuizione non è stata contestata in sede di appello dal contribuente, di tal che sulla stessa si è formato il giudicato.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.

Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente.

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la società contribuente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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