Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22467 del 06/08/2021
Cassazione civile sez. VI, 06/08/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 06/08/2021), n.22467
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10078-2020 proposto da:
K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato CATERINA BOZZOLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI VERONA SEZIONE DI PADOVA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4079/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 01/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.
Fatto
RILEVATO
che K.A., cittadino del Senegal, propone ricorso per cassazione avverso decreto della Corte di Venezia del 1 ottobre 2019 che ha rigettato il gravame avverso il decreto reiettivo del suo ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (egli riferiva di essere fuggito dal suo paese temendo per la sua incolumità poiché si era opposto ad essere arruolato tra i ribelli);
che la Corte territoriale ha condiviso la valutazione del primo giudice di non credibilità della narrazione, comunque non riconducibile ad alcuna tra le forme di protezione invocate.
Diritto
CONSIDERATO
che l’unico motivo è inammissibile, consistendo in un improprio tentativo di indurre questa Corte a rivisitare la valutazione, incensurabilmente compiuta dai giudici di merito, circa l’insussistenza di ragioni di vulnerabilità personale, ai fini della protezione umanitaria; non si precisa, inoltre, se e in quale momento processuale le riferite precarie condizioni di salute (depressione) siano state allegate e dimostrate nel giudizio di merito (efì: Cass. 2558 del 2020), risultando la censura priva di specificità;
che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021