Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22466 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. I, 27/10/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.M., con domicilio eletto in Roma, Via Lazzaro

Spallanzani n. 36, presso l’Avv. DELPINO Alberto che lo rappresenta e

difende come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Perugia n.

397/09 E.R. depositato il giorno 8 giugno 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 19 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.M. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 8.000,00 per anni sette e mesi quattro di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo esecutivo svoltosi nei suoi confronti dal dicembre 1995 all’aprile 2008 avanti al Tribunale di Roma.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo con il quale si deduce violazione di legge per avere il giudice determinato in anni cinque la ragionevole durata del giudizio presupposto discostandosi dai parametri indicati dalla giurisprudenza della CEDU è fondato.

Se è vero che il giudizio del cui durata si discute non è di cognizione ma un procedimento esecutivo che quindi deve essere diversamente valutato in quanto può divenire, come il procedimento esecutivo universale, un contenitore di processi e comunque sconta tempi non imputabili all’organizzazione pubblica e derivanti dalla risposta del mercato all’offerta dei beni oggetto dell’esecuzione, è anche vero che nella fattispecie nessun particolare evento processuale è stato evidenziato, se non la circostanza che l’immobile è stato venduto al primo tentativo, per cui deve dedursi che si sia trattato di un procedimento assolutamente semplice. Ne consegue che non è giustificata la individuazione di un termine di ragionevole durata superiore al triennio.

Il secondo motivo che attiene alla quantificazione dell’indennizzo è assorbito, dovendo la Corte procedere alla sua rideterminazione.

Il terzo motivo con il quale si lamenta il mancato riconoscimento del danno patrimoniale è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto la Corte di merito ha rigettato la domanda evidenziando correttamente l’infondatezza della pretesa fondata sull’assunto che sarebbe addebitabile all’ingiustificato ritardo l’avvenuto intervento di creditori, di cui peraltro non è stata esclusa la legittimazione, mentre il ricorrente sostiene di aver esposto diverse ragioni di danno che tuttavia non trovano alcun riscontro nell’impugnato provvedimento e che vengono in ricorso enunciate senza che vengano adeguatamente riportate le precise modalità con cui sarebbero state esposte nella domanda introduttiva, così che la Corte non è messa in grado di valutare l’eventuale omissione del giudice a quo.

Il quarto motivo che attiene alla liquidazione delle spese è anch’esso assorbito, dovendosi procedere a nuova liquidazione sul punto.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui in motivazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000,00 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, il Ministero della Giustizia deve essere condannato al pagamento di Euro 8.585,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni nove e mesi quattro di irragionevole ritardo.

Tenuto conto dell’accoglimento solo parziale del ricorso, le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità possono essere compensata per un mezzo e poste a carico per la differenza dell’Amministrazione resistente.

PQM

la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 8.585,00 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione del 50% delle spese del giudizio di merito che liquida, per l’intero, in complessivi Euro 1.140,00 di cui Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensata il residuo, nonchè del 50% di quelle del giudizio di legittimità che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 1.000,00 di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA