Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22466 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 27/09/2017, (ud. 08/06/2017, dep.27/09/2017),  n. 22466

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10938-2015 proposto da:

M.S., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VIERI DOMENICO TOLOMEI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in persona del procuratore Dott.

D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 52, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO MANCINI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA CESARE giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

SIELV SPA, C.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 196/2014 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 31/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

M.S. propone ricorso per cassazione, notificato il 22 aprile 2015 e articolato in due motivi, nei confronti di Unipolsai Ass.ni s.p.a., SIELV s.p.a. e di C.F., per la cassazione della sentenza n. 196 del 2014 del Tribunale di Venezia, depositata in data 31.1.2014, e della successiva ordinanza della Corte d’Appello di Venezia, n. 2485/2014, depositata il 14.11.2014, con la quale l’appello dell’odierno ricorrente (in materia di risarcimento danni alla persona riportati a seguito di sinistro stradale) è stato dichiarato inammissibile ex art. 348 ter c.p.c..

Resiste Unipolsai s.p.a. con controricorso illustrato da memoria.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte.

Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1123,1226,1227,2056 e 2059 c.c., nonchè dell’art. 3 Cost., da parte della sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo, si denuncia la violazione o falsa applicazione dei medesimi articoli nonchè dell’art. 348 bis c.p.c. da parte della ordinanza della Corte d’appello che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello stesso.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi: sostanzialmente, il ricorrente muove gli stessi rilievi ai due provvedimenti impugnati, lamentando che essi, fatti valere già in primo grado, non siano stati presi in considerazione neppure in appello. Lamenta che la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale subito sia avvenuta applicando le tabelle del Triveneto invece che le più congrue tabelle milanesi, indicate come parametro più appropriato di liquidazione già da Cass. n. 12408 del 2011. Evidenzia che, pur avendo il danneggiato richiesto fin dall’atto di citazione che la liquidazione del danno non patrimoniale avvenisse in applicazione delle tabelle milanesi, il tribunale di Venezia si sia limitato a quantificare il danno sulla base delle tabelle in uso nel triveneto, senza giustificare adeguatamente le ragioni di tale scelta.

Stessa contestazione rivolge alla ordinanza della corte d’appello, ritenendo inidonea la giustificazione secondo la quale il giudice di primo grado non avrebbe preso in considerazione le tabelle milanesi in quanto non prodotte dalla parte.

Il ricorso è inammissibile, in quanto le affermazioni della sentenza impugnata sono in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ribadita da ultimo da Cass. n. 12397 del 2016: in tema di danno non patrimoniale, il riferimento a tabelle diverse da quelle elaborate dal Tribunale di Milano, comportante una liquidazione di entità inferiore a quella risultante dall’applicazione di queste ultime, può essere fatta valere in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, soltanto ove la questione sia stata già posta nel giudizio di merito ed il ricorrente abbia altresì versato in atti le tabelle milanesi (v. anche Cass. n. 24205 del 2014).

Come rilevato nella ordinanza di inammissibilità, inoltre, il ricorrente, oltre a non aver precedentemente prodotto le tabelle milanesi, si è limitato a contrapporre un proprio, personale conteggio che giungeva ad un importo più elevato, senza dedurre specifici elementi per il confronto con il primo conteggio sulla base delle tabelle utilizzate dal primo giudice.

A ciò si aggiunga che, come evidenziato dal controricorrente e riscontrato a mezzo di verifiche di cancelleria, il ricorso proposto appare anche tardivo, essendo stata comunicata l’ordinanza di inammissibilità lo stesso giorno del suo deposito (14.11.2014) e il ricorso per cassazione notificato ad oltre cinque mesi di distanza, in data 22.4.2015, quindi ben oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione (o dalla notificazione, se precedente) fissato dall’art. 348 ter c.p.c., comma 3.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Liquida le spese di lite in complessivi Euro 7.200,00, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali al 15% ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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