Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22466 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 11/09/2019, dep. 16/10/2020), n.22466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11931-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EFFERRE MOTORI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 30/2011 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 28/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’ADRIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dalla emissione dell’atto di accertamento n. Rdo (OMISSIS)/2005 emesso dalla Agenzia delle Entrate di Campobasso nei confronti della soc. Efferre Motori srl derivante sia dalla segnalazione della Guardia di Finanza in cui si evidenziava l’utilizzazione di fatture emesse dalla ditta Autoimport di D.M.P., da ritenere soggetto inesistente, sia da una verifica fiscale effettuata, e violazione del regime del margine di cui al D.L. n. 41 del 1995.

Proponeva ricorso la società Efferre Motori sostenendo che le operazioni commerciali sottese alle fatture erano realmente avvenute ed era stata regolarmente versata l’imposta iva sia al momento dell’acquisto che a seguito della rivendita delle autovetture.

La Commissione Tributaria provinciale accoglieva il ricorso relativamente alle operazioni ritenute inesistenti dalla Agenzia.

L’agenzia proponeva appello deducendo che, in presenza di operazioni inesistenti soggettivamente, la detrazione dell’iva non era legittima ove l’operatore commerciale non avesse adottato tutte le misure che si potessero richiedere ragionevolmente ad un imprenditore del settore per assicurarsi di non prendere parte ad un disegno criminoso diretto ad eludere la normativa Iva.

La Commissione Regionale di Campobasso confermava la decisione di primo grado in quanto non vi erano prove circa la consapevolezza della società Efferre di partecipare al meccanismo truffaldino posto in essere dai soggetti emittenti le fatture.

Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate, tramite l’Avvocatura dello stato, deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1.

2) Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, in relazione agli artt. 1321 c.c. e ss. e all’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1.

3) Omessa ed insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi della causa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1.

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 41 del 1995, conv da L. n. 427 de1 1993, artt. da 36 a 40, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1.

Il resistente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Data l’efficacia dirimente si ritiene di dovere esaminare prima di tutto il motivo di cui al punto 3.

Con tale motivo la parte ricorrente sostanzialmente assume che la motivazione era carente o apparente, avendo travisato i principi di diritto applicabili nella fattispecie e omesso di esaminare gli elementi di prova addotti a sostegno del recupero Iva.

Tale motivo è fondato.

In primo luogo va chiarito che la motivazione adottata nella sentenza impugnata circa la mancanza di prova dell’elemento soggettivo del contribuente si esauriva nella laconica frase “manca, in altri termini la prova certa che l’emissione delle fatture sia stata finalizzata alla fraudolenza dell’evasione dell’imposta di cui si tratta”.

In definitiva il giudice di secondo grado omette di esporre concisamente i motivi in fatto della decisione, di specificare illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire perchè gli elementi indiziari specificati nell’accertamento e nell’appello escludessero il coinvolgimento del contribuente dalla evasione dell’iva (cd frode carosello). Appare evidente che la prova della buona fede non poteva trarsi dal solo fatto della regolarità contabile delle fatture visto che l’ufficio impositore non ha dedotto alcuna irregolarità formale ma solo irregolarità sostanziale. Non appaiono corrette in punto di diritto le valutazioni operate dal giudice di secondo grado che ha ritenuto sufficiente per escludere la responsabilità del contribuente la circostanza che era stata messa regolare fattura. Ne consegue che la motivazione rimette apparente o gravemente carente visto che non contrasta in alcun modo la ragione giuridica sottesa all’atto impositivo, fondato su vari elementi indiziari.

A tal fine va sottolineato che in tema di detrazioni dell’iva correlata ad operazioni soggettivamente inesistenti, (Cass. S.U. n. 21105/17- n. 13148/17 – n. 9851/18-n. 8146/19 n. 23214/19), la Corte di giustizia ha precisato che “le disposizioni della sesta Dir. del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto 77/388/CEE: base imponibile uniforme – come modificata dalla Dir. del Consiglio, del 7 maggio 2002, 2002/38/Ce devono essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale…, che neghi a un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta del valore aggiunto dovuta o assolta per beni che gli sono stati ceduti sulla base dei rilievi che la fattura è stata emessa da un soggetto che deve essere considerato, con riferimento ai criteri previsti da tale normativa, un soggetto inesistente, e che è impossibile identificare il vero fornitore dei beni, tranne nel caso in cui si dimostri, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal soggetto passivo verifiche che non gli incombono, che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta cessione si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto”. Nel caso è indubbio che l’Amministrazione abbia indicato vari elementi prova, anche mediante presunzioni, come espressamente prevede, per l’IVA, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2, valorizzando nel quadro indiziario elementi quali: la circostanza che la prestazione non sia stata effettivamente resa dal fatturante, perchè sfornito della sia pur minima, dotazione personale e strumentale adeguata alla sua esecuzione (la sede sociale era all’interno di un appartamento condominiale,); il pagamento anticipato da parte dell’acquirente direttamente a volte al fornitore straniero, la consegna della autovettura direttamente al cessionario committente dall’esportatore straniero, il mancato pagamento dell’iva sistematicamente da parte del cedente, il prezzo vile. Tale quadro indiziario sulla base del quale l’Amministrazione ha contestato l’inesistenza delle operazioni e la mancanza di buona fede in capo al contribuente non è stato in alcun modo valutato. Proprio i molteplici contatti commerciali intercorsi tra le parti, dedotti dall’ufficio impositore e le anomale modalità della vendita (pagamento anticipato) imponevano al giudice di merito di valutare se da essi potesse desumere la piena consapevolezza del cessionario dell’operazione truffaldina o quantomeno il mancato esercizio del diligente controllo della operazione fiscale come richiesto ad ogni operatore commerciale.

Pertanto il giudice del rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria contestando che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite nell’ambito di una frode carosello, sebbene abbia l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, comunque la dimostrazione dell’elemento psicologico può trarsi, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, e della sostanziale inesistenza del contraente “.

Va anche accolto il 4 motivo del ricorso non avendo il giudice del merito esaminato il motivo di appello circa l’indebito utilizzo dalla società del regime iva del margine di cui al D.L. n. 41 del 1995. Secondo l’atto impositivo le operazioni in questione erano da considerare come cessioni in regime di Iva intracomunitaria e pertanto la registrazione contabile doveva essere effettuata a norma del D.L. n. 331 del 1993, art. 47.

Pertanto in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione Regionale di Campobasso, in diversa composizione, che applicherà i principi di diritto anzidetto e valuterà la questione della applicabilità o meno del regime iva del margine.

P.Q.M.

La corte accoglie il terzo e quarto motivo del ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Regionale di Campobasso in diversa composizione che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

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