Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22465 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. II, 09/09/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 09/09/2019), n.22465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18018/2015 proposto da:

ALBERGO S. TERESA DI S.G. & C., SAS GIA’ ALBERGO

S. TERESA DI T.D. & C. SAS, D.T.,

S.D., rappresentati e difesi dall’avv.to Aurelio Marino;

– ricorrenti –

contro

BANCA CREDITO POPORALRETORRE DEL GRECO SOC COOP P AZ, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3 (C/O STUDIO LEGALE

RAPPAZZO), presso lo studio dell’avvocato NICOLA ROCCO DI

TORREPADULA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

IMMOBILIARE VALLELONGA SRL, D.A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1425/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio

per intervenuta rinuncia con accettazione della parte

controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Società Albergo Santa Teresa di T.D. & C. Sas nonchè D.T. e S.D. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la banca di credito popolare e la immobiliare Valle Longo S.r.l., nonchè la signora D.A., chiedendo l’accertamento della nullità di un contratto di mutuo stipulato il 19 maggio 2005 e la nullità di tutti i patti ad esso connessi, del diritto di prelazione concesso dall’albergo Santa Teresa alla immobiliare Valle Longa, la nullità dell’ipoteca, la nullità della garanzia fideiussoria costituita da D.T., l’annullamento, in via subordinata, dei citati atti, la condanna della banca al risarcimento dei danni, il ricalcolo in via ancor più subordinata, delle quote di mutuo dovute dalla società alla banca.

2. Il Tribunale di Napoli, con sentenza non definitiva, dichiarava, la nullità del diritto di prelazione di cui alla dichiarazione rilasciata dalla Sas Albergo Santa Teresa in favore della immobiliare Valle Longo perchè contrastante con il divieto di cui all’art. 2744 c.c. e, con la sentenza definitiva, rigettava tutte le domande.

3. Avverso la suddetta sentenza gli originari attori proponevano appello.

4. La Corte d’Appello di Napoli rigettava quasi integralmente il gravame, salvo il motivo di appello relativo al preammortamento risultando provato l’accoglimento da parte della banca della richiesta di proroga del suddetto periodo al 1 gennaio 2009.

5. La Società Albergo Santa Teresa di T.D. & C. Sas nonchè D.T. e S.D. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.

6. La Banca di credito popolare ha resistito con controricorso.

7. Con atto del 30 maggio 2019, depositato in data 5 giugno 2019 le parti hanno dichiarato congiuntamente di aver raggiunto un accordo transattivo con reciproche rinunce ai diritti e alle azioni, e la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c.. L’atto di rinuncia è accettato dalla parte controricorrente che lo ha sottoscritto.

9. Per effetto della rinuncia e della sua accettazione non deve provvedersi sulle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso con relativa accettazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Secomda Civile, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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