Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22465 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14452-2015 proposto da:

ARCA IMMOBILIARE SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, rappresentata e difesa

dagli Avvocati MASSIMILIANO VERSINI e RODOLFO MATTEOTTI giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.L., S.M., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA

SCAFARELLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANPIERO LUONGO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 343/2014 della CORTE, D’APPELLO di TRENTO,

emessa il 16/10/2014 e depositata il 28/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI;

udito l’Avvocato FEDERICA SCAFARELLI per le controricorrenti che si

riporta al controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– S.L. e S.M. convennero in giudizio la società Arca Immobiliare s.r.l., chiedendone – per quanto qui ancora rileva – la condanna all’arretramento, fino alla distanza legale, delle costruzioni da essa edificate a distanza inferiore a quella legale nonchè al rilascio del terreno attoreo occupato, previa regolamentazione del confine tra i fondi delle parti;

– nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Trento condannò la società convenuta ad arretrare la costruzione realizzata fino alla distanza legale di metri cinque dal confine col fondo delle Attrici e al rilascio del terreno illecitamente occupato;

– sul gravame proposto dall’Arca Immobiliare s.r.l., la Corte di Appello di Trento confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre la Arca Immobiliare s.r.l. sulla base di tre motivi;

– resistono con controricorso S.L. e S.M.;

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte di Appello negato l’ammissione della prova testimoniale dedotta dalla società convenuta relativamente all’esistenza di un cippo storico posto a delimitazione del confine) appare inammissibile, in quanto l’ammissione della prova, con particolare riferimento alla sua pertinenza e rilevanza, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che non è sindacabile in sede di legittimità se – come nel caso di specie (p. 19 della sentenza impugnata) – la relativa motivazione è esente da vizi logici e giuridici;

– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte di Appello errato nel ritenere corretto e attendibile l’accertamento del confine eseguito dal nuovo C.T.U. nominato nel giudizio di appello) appare inammissibile, in quanto la valutazione dell’esito della consulenza tecnica è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice, che è insindacabile in sede di legittimità se – come nella specie – giustificato da motivazione esente da vizi logici e giuridici (nella specie la Corte ha spiegato che il C.T.U., in mancanza di altri elementi attendibili, si è attenuto al confine indicato nell’ultima edizione cartacea della mappa catastale, in conformità a quanto previsto dall’art. 950 c.p.c., u.c.);

– il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio) appare inammissibile, in quanto il motivo, piuttosto che riferirsi all’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831), si risolve in una critica del metodo adottato dal C.T.U. e, quindi, in una critica della sentenza impugnata che tale metodo ha condiviso (con motivazione esente da vizi logici e giuridici) e in una sollecitazione di un inammissibile riesame nel merito da parte di questa Corte;

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarato inammissibile”;

Considerato che:

– entrambi i ricorrenti hanno depositato memorie;

– il primo motivo non supera la soglia dell’assoluta genericità;

– il secondo motivo è infondato, avendo la Corte territoriale individuato il confine sulla base delle mappe catastali (cartacee), in conformità a quanto -in assenza di altri elementi attendibili per individuare il confine – è prescritto dall’art. 950 c.c., u.c.;

– il terzo motivo di risolve in una inammissibile censura in fatto;

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dell’art. 13, comma 1 – bis;

PQM

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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