Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22464 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 27/09/2017, (ud. 04/05/2017, dep.27/09/2017),  n. 22464

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1221/2016 R.G. proposto da:

“Ali d’Angeli” s.a.s. di R.D. & C. e M.A.,

rappresentate e difese dall’avv. Antonio Aievola ed elettivamente

domiciliate in Roma, via Belisario n. 7, presso lo studio dell’avv.

Sara Dima;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro Di

Maggio ed elettivamente domiciliata in Roma, via Adolfo Gandiglio n.

27, presso lo studio dell’avv. Emiddio Perreca;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli depositata il 10

giugno 2015.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Cosimo D’Arrigo;

Letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi

dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comma 1.

Fatto

RITENUTO

che la sentenza impugnata ha confermato la decisione di primo grado con la quale è stata accolta la domanda proposta da Equitalia Sud s.p.a. per la revocatoria dell’atto con cui la “Ali d’Angeli” s.a.s. ha venduto ad M.A., già socia accomandataria, receduta da due appena giorni, l’immobile aziendale;

che contro tale decisione ricorrono, con unico ricorso, la società disponente e l’accipiens, deducendo due motivi;

che la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

Con il primo motivo si censura la sentenza di appello per non aver correttamente pronunciato sull’eccezione, proposta in quel grado del procedimento, della lesione dell’integrità del contraddittorio, in quanto il marito della ricorrente M., in regime di comunione legale, non ha partecipato al giudizio.

Le ricorrenti chiedono, in sostanza, la rivisitazione dei principi affermati da Sez. U, Sentenza n. 9660 del 23/04/2009, Rv. 607891, secondo cui il coniuge in regime di comunione legale dei beni non è litisconsorte necessario nelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto cui non ha partecipato (principio affermato in tema di revocatoria fallimentare), senza tuttavia portare argomenti che giustifichino il superamento di tale indirizzo giurisprudenziale.

In particolare, il principio di diritto testè citato si basa sulla considerazione – che i motivi di ricorso non riescono a scalfire – secondo cui in materia di azione revocatoria non sussiste uni ipotesi di litisconsorzio necessario, poichè detta azione non determina alcun effetto restitutorio nè traslativo, ma comporta l’inefficacia relativa dell’atto rispetto ai creditori, senza caducare, ad ogni altro effetto, l’atto di alienazione (si veda anche, in tema di revocatoria ordinaria, Sez. 3, Sentenza n. 2082 del 29/01/2013, Rv. 625043).

La pretesa lesione dell’integrità del contraddittorio non è configurabile neppure in relazione al petitum originario, comprendente anche la domanda di simulazione, poichè il coniuge non è litisconsorte necessario nel giudizio di accertamento della simulazione del contratto, se non ha partecipato all’atto di stipula della compravendita, in quanto l’inclusione del bene nella comunione è effetto ope legis (Sez. 2, Sentenza n. 11428 del 17/10/1992, Rv. 479036).

Con il secondo motivo si deduce la mancanza dei presupposti per l’accoglimento della domanda revocatoria.

Per quanto riguarda l’esistenza del credito, si contesta che gli estratti del ruolo del concessionario di riscossione facciano prova del credito fatto valere, anche per il difetto di alcuni requisiti formali (tra cui l’asseverazione di conformità), e si sostiene che Equitalia Sud s.p.a. avrebbe dovuto produrre gli originali o le copie conformi delle cartelle di pagamento e delle notifiche di tali cartelle al debitore.

La censura è infondata in quanto questa Corte ha ripetutamente affermato che l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella di pagamento (così Sez. 3, n. 11141 e n. 11142 del 2015, non massimate) e contiene dunque tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria. Pertanto, non sussiste un onere, in capo all’agente di riscossione, di produrre in giudizio copia integrale della cartella di pagamento neppure ai fini dell’esecuzione forzata (Cass. Sez. 3 n. 10326 del 13/05/2014, Rv. 630907).

Tali conclusioni vanno mantenute ferme, a maggior ragione, in caso di azione revocatoria, nel cui ambito la prova del credito dell’attore non deve essere necessariamente piena.

Le ricorrenti contestano altresì l’eventus damni, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che l’immobile oggetto di domanda revocatoria era comunque gravato da ipoteca di primo grado a garanzia di un credito eccedente il suo valore, talchè la sua alienazione non avrebbe sostanzialmente diminuito la consistenza del patrimonio del disponente; di conseguenza, difetterebbe anche la scientia fraudis, ossia la consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio delle ragioni del creditore.

La censura difetta del requisito dell’autosufficienza, non essendo stata fornita alcuna indicazione relativa al contesto processuale nel quale sarebbero state dedotte le circostanze di fatto invocate.

Infine, le ricorrenti contestano la sussistenza dell’elemento della participatio fraudis, sostenendo che i giudici di merito avrebbero errato a fondare la relativa prova su presunzioni semplici.

La censura si pone in diretto contrasto con il consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui, ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria, la prova della fraudolenta collusione tra il debitore ed il terzo può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, massimamente se fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla sua tempistica rispetto alla pretesa del creditore (Sez. 3, Sentenza n. 25016 del 10/10/2008, Rv. 605253).

Per il resto, il ricorso contiene solamente valutazioni soggettive circa la portata probatoria degli elementi di fatto valutati dai giudici di merito ed è quindi inammissibile.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo;

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

Ricorrono altresì i presupposti perchè il ricorrente sia condannato d’ufficio al pagamento in favore della controparte – ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, – di una somma, equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia, in quanto egli ha agito in giudizio senza adoperare la normale diligenza e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo per sostenere l’impugnazione proposta.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, nonchè al pagamento, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., in favore della controparte, della somma di Euro 1.000,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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