Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22464 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. II, 09/09/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 09/09/2019), n.22464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18328-2015 proposto da:

I.G., e S.A.M., rappresentati e difesi

dall’Avvocato ROBERTO DINATO, ed elettivamente domiciliati presso lo

studio dell’Avv. Pio Corti in ROMA, VIALE PARIOLI 79/H;

– ricorrenti –

contro

SC.GI., rappresentato e difesi dagli Avvocati MARIA TERESA

MIGLIOLI e ROBERTO POLI, ed elettivamente domiciliato presso lo

studio del secondo in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1631/2015 della CORTE d’APPELLO di MILANO,

depositata il 15.04.2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

5/06/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 8.4.1999, I.G. e S.A.M. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Varese – Sez. Distaccata di Gavirate – SC.GI., chiedendo che venisse dichiarata l’inesistenza della servitù di passaggio dello stesso su un cortile, distinto al mappale (OMISSIS), sito in (OMISSIS), comune anche a terzi, con condanna alla cessazione delle molestie.

Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di P.D. (per essere eventualmente manlevato e garantito dalla stessa), deduceva di essere titolare della servitù di passo pedonale e carraio sul predetto mappale (OMISSIS), su cui esisteva una strada da circa 100 anni, chiedendo, perciò, il rigetto della domanda e invocando, in via riconvenzionale, la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione dell’inerente diritto di servitù di passaggio per aver proseguito il possesso dei propri danti causa e, in ulteriore subordine, invocava la costituzione di una servitù coattiva di passo pedonale e carrabile, ai sensi dell’art. 1051 c.c., sul medesimo mappale.

Rimasta contumace la terza chiamata in causa e accolto il ricorso ex art. 704 c.p.c., avanzato dal convenuto in corso di causa con la conseguente emanazione dell’ordine di reintegrazione, in suo favore, nel possesso della contestata servitù, il Tribunale adito, con sentenza n. 27/2003, depositata il 26.2.2003, accoglieva la domanda attrice, rilevando l’insussistenza della costituzione volontaria della pretesa servitù (non risultante da alcun titolo), nonchè della condizione per dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione del relativo diritto da parte del convenuto e dei presupposti per la costituzione coattiva della servitù, poichè, pur emergendo I’interclusione del fondo dello Sc., non sarebbe stato possibile provvedere alla richiesta costituzione poichè la servitù avrebbe interessato anche proprietà di terzi rimasti estranei al giudizio.

Contro detta sentenza proponeva appello lo Sc..

Si costituivano gli appellati.

Con sentenza n. 2813/2008, depositata il 22.10.2008, la Corte d’Appello di Milano, in accoglimento dell’appello, accertava l’esistenza del diritto di servitù convenzionale di passo in favore del fondo di proprietà dell’appellante compensando tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.

Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione I.G. e S.A.M., e resisteva SC.GI..

Con sentenza n. 9356/2012 dell’8.6.2012, la Corte di Cassazione rigettava il primo motivo di ricorso, accoglieva il secondo e dichiarava assorbiti gli altri.

I.G. e S.A.M. provvedevano a riassumere il giudizio chiedendo di dichiarare inammissibile, per violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 1, e comunque rigettare la domanda proposta dallo Sc. intesa a conseguire la ricognizione giudiziale di una servitù di passaggio costituita convenzionalmente a carico del fondo di I. – S. al mappale (OMISSIS) e in favore del fondo di proprietà Sc.; di dichiarare inammissibili e comunque rigettare le ulteriori domande proposte dallo Sc. di ricognizione della servitù di passaggio per usucapione e di costituzione coattiva della servitù ai sensi dell’art. 1051 c.c..

Si costituiva lo Sc. chiedendo, in via preliminare, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di P.D. e, nel merito, in totale riforma della sentenza di primo grado n. 27/2003, il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti, ordinando agli appellati la rimozione di eventuali ostacoli e cartelli che potessero limitare il transito. In via subordinata riconvenzionale, chiedeva la declaratoria di acquisto per intervenuta usucapione del diritto di passaggio sul mappate (OMISSIS) e, in via ulteriormente subordinata, la declaratoria di interclusione del fondo di sua proprietà e la costituzione di servitù coattiva ex art. 1051 c.c..

La Corte d’Appello disponeva l’integrazione del contraddittorio, ma P.D. non si costituiva benchè ritualmente citata e ne veniva dichiarata la contumacia.

Con sentenza n. 1631/2015, depositata in data 15.4.2015, la Corte d’appello di Milano rigettava la domanda proposta da I.G. e S.A.M., condannandoli alla rimessione in pristino del fondo servente e al pagamento delle spese di lite dei due gradi, del giudizio di legittimità e di quello di rinvio.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione I.G. e S.A.M. sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria; cui resiste SC.GI. con controricorso, amnch’esso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio”, osservando che la Corte di rinvio erroneamente non ha considerato che l’accoglimento di un’eccezione relativa all’accertamento di una servitù di passaggio, laddove alla stessa afferisca una condanna alla rimessione in pristino del fondo servente, richiede la necessaria partecipazione al giudizio di tutti i comproprietari del fondo servente. Nella specie, il fondo di proprietà dei ricorrenti appartiene anche ad B.A., rimasto estraneo al giudizio.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – Preliminarmente va rilevato che costituisce principio consolidato che la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instauri un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonchè conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione (Cass. n. 25244 del 2013). Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, nè presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d’appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l’effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall’altro, la formazione del giudicato interno (Cass. n. 4096 del 2007; Cass. n. 13719 del 2006; in senso analogo, Cass. n. 13006 del 2003).

Pertanto, la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività d’impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (giurisprudenza costante di questa Corte: Cass. n. 25244 del 2013, cit.; cfr. Cass. n. 4018 del 2006).

1.3. – Nel precedente giudizio di legittimità inter partes, i ricorrenti, con il primo motivo (formulato il relativo quesito di diritto), avevano censurato la sentenza (allora) impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., deducendo la nullità della stessa per omessa integrazione del contraddittorio anche nei confronti di B.A., quale contitolare del fondo (asseritamente) servente.

Questa Corte (Cass. n. 9356 del 2012), in detta sede, ha già ritenuto non fondato detto motivo, “dal momento che (secondo la costante giurisprudenza (…) Cass. n. 3156 del 1998; Cass. n. 8261 del 2002 e Cass. n. 26653 del 2007), in materia di procedimento civile, l’actio confessoria o l’actio negatoria servitutis diretta – nell’ipotesi che il fondo dominante o quello servente o entrambi appartengano pro indiviso a più proprietari – soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l’esercizio, l’esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non dà origine a litisconsorzio necessario, nè dal lato attivo nè da quello passivo; precisandosi che solo qualora sia domandato anche un mutamento dello stato di fatto dei luoghi, mediante la demolizione di manufatti o di costruzioni, che incida su di un rapporto inscindibilmente comune a più soggetti, l’azione deve essere esperita nei confronti di tutti i proprietari, giacchè solo in tal caso la sentenza, ove non avesse efficacia nei confronti di tutti, risulterebbe ineseguibile e, pertanto, inutiliter data. Nella specie, non ricadendosi in questa seconda ipotesi (non essendo stata prospettata alcuna necessità di interventi demolitivi ai fini dell’accoglimento dell’actio confessoria), non poteva dirsi sussistente propriamente un caso di litisconsorzio necessario” (cfr. anche Cass. n. 6622 del 2016).

A ciò si aggiunga che, ad ogni modo, nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un’esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.), anche quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione (Cass. n. 21096 del 2017).

2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, formazione del giudicato interno sulla questione della costituzione della servitù di passaggio per titolo contrattuale”, in quanto lo Sc., nella fase di rinvio, non aveva riproposto l’eccezione riconvenzionale formulata nel giudizio di primo grado, volta a paralizzare la domandata negatoria servitutis, per cui il tema della costituzione di una servitù a titolo contrattuale non poteva essere esaminato; una volta dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale, non si sarebbe più potuta riproporre la medesima eccezione sulla quale, in realtà, doveva intendersi formato il giudicato interno.

2.1. – Il motivo non è fondato.

2.2. – Richiamate le considerazioni svolte (sub 1.2.) in ordine alla natura ed alla portata del giudizio di rinvio, giova riportare le motivazioni con cui questa Corte (con la citata sentenza di legittimità inter partes, Cass. n. 9356 del 2012) aveva accolto il secondo motivo di impugnazione dei ricorrenti.

Con il secondo motivo d’appello i ricorrenti avevano prospettato il vizio di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1 (rectius: comma 1, n. 4), per violazione del divieto di proporre domanda nuova in appello ed omessa rilevazione dell’inammissibilità della domanda stessa, intendendo dedurre che “la Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, era, in effetti, pervenuta all’accoglimento di una domanda di accertamento della servitù di passaggio costituita in via convenzionale che non era stata, però, ritualmente inclusa tra quelle proposte in via riconvenzionale in primo grado e che, dunque, si sarebbe dovuta considerare quale domanda nuova in sede di gravame e, quindi, inammissibilmente formulata nello stesso giudizio di appello”. Questa Corte riteneva la fondatezza del motivo, giacchè, “per come risultante dall’esame degli atti di causa (ammissibile anche in questa sede in virtù della natura processuale del vizio denunciato) e dallo svolgimento del processo riportato nella stessa sentenza impugnata, lo Sc., al momento della costituzione in primo grado, si era limitato a chiedere, in via principale, il rigetto della domanda attorea e, in linea subordinata e a titolo riconvenzionale, aveva instato per la declaratoria di acquisto dell’inerente diritto di servitù per maturata usucapione, invocando, in ulteriore subordine, l’emissione della pronuncia costitutiva della servitù coattiva di passo pedonale e carrabile, ai sensi dell’art. 1051 c.c., sul medesimo mappale. A fronte di tale assetto difensivo ritualmente individuato nel giudizio di primo grado, lo stesso Sc. (per quanto emergente anche dall’univoco tenore delle conclusioni precisate e richiamate nell’epigrafe della sentenza della Corte milanese), all’atto della proposizione dell’appello, con il relativo gravame aveva chiesto, in via principale, l’accertamento e la dichiarazione che il diritto di servitù di passo in favore dei fondi di sua proprietà era stato costituito per titolo per quanto risultante dagli atti notarili di provenienza, riformulando, in linea subordinata, le ulteriori richieste che avevano formato oggetto delle due domande riconvenzionali avanzate in primo grado. La Corte territoriale, pertanto, provvedendo all’accoglimento della domanda di accertamento della costituzione della servitù per titolo in favore dell’appellante (era) incorsa nella violazione del divieto previsto dall’art. 345 c.p.c., comma 1, poichè (aveva) posto a fondamento della sua decisione una domanda inammissibile (quella relativa all’actio confessoria servitutis) siccome nuova (v., per idonei riferimenti, Cass. n. 3835 del 1985; Cass. n. 12258 del 2002 e Cass. n. 24024 del 2004), in quanto non ritualmente dedotta, quale domanda riconvenzionale (in senso stretto), in primo grado, avendo lo Sc. limitato propriamente le domande riconvenzionali alla declaratoria di acquisto per usucapione del controverso diritto di servitù (all’accertamento della cui negazione mirava la domanda principale originariamente proposta dagli attuali ricorrenti) e, in via gradata, alla emanazione della pronuncia costitutiva dello stesso ai sensi dell’art. 1051 c.c.. In altri termini lo Sc., costituendosi in primo grado, non aveva ritualmente chiesto, contrapponendola a quella principale di negatoria servitutis ed invocando un’autonoma pronuncia affermativa in proposito da parte del giudice adito, l’accoglimento di apposita domanda riconvenzionale ex art. 1079 c.c., ma si era limitato ad insistere, in via principale, per il rigetto della formulata domanda principale (potendo, tutt’al più, la sua difesa – orientata, al riguardo, ad ottenere la reiezione della domanda avversa sulla base del suo assunto titolo costitutivo contrattuale – qualificarsi come mera eccezione riconvenzionale), avanzando, altresì, le due domande riconvenzionali (in senso proprio) come innanzi precisate (tanto è vero che il giudice di prima istanza aveva accolto la suddetta domanda principale degli odierni ricorrenti, riconoscendo che il convenuto non era titolare di alcuna servitù di passaggio sul mappale (OMISSIS))”. Questa Corte quindi formulava il seguente principio di diritto: “qualora, proposta in via principale, una domanda relativa ad un’actio negatoria servitutis, la parte convenuta, costituendosi in giudizio, si limiti ad invocare, in via principale, il rigetto della suddetta domanda (sul presupposto, tra l’altro, di una mera eccezione riconvenzionale attinente alla supposta esistenza di un titolo costitutivo contrattuale del controverso diritto di servitù), formulando, in via subordinata, due domande riconvenzionali relative all’acquisto del diritto di servitù a titolo di usucapione ovvero per effetto di pronuncia costitutiva ex art. 1051 c.c., deve qualificarsi come domanda nuova quella avanzata, quale appellante, dal convenuto soccombente in primo grado tendente all’accoglimento, in linea principale, dell’actio confessoria servitutis fondata su titolo contrattuale che non abbia costituito propriamente oggetto di una domanda riconvenzionale nel giudizio di prime cure, con la conseguenza che incorre nella violazione del divieto previsto dall’art. 345 c.p.c., comma 1, il giudice del gravame che l’accolga, anzichè rilevarne l’inammissibilità”.

2.3. – Ciò premesso, la Corte distrattuale ha rilevato, innanzitutto, che l’appellante Sc., in sede di rinvio, aveva richiesto, avuto riguardo al principio di diritto affermato nel giudizio di legittimità, in riforma della sentenza di primo grado, di “rigettare ogni contraria domanda svolta nei (propri) confronti, poichè infondata in fatto e in diritto ordinando agli appellati la rimozione di eventuali ostacoli e cartelli che possano limitare il transito”, mantenendo le domande proposte in via riconvenzionale subordinata e ulteriormente subordinata, la prima volta alla declaratoria della intervenuta usucapione del diritto di passaggio, la seconda volta alla costituzione di servitù coattiva ex art. 2051 c.c.. Ed osserva, in secondo luogo, che i riassumenti avevano eccepito che lo Sc. non avesse riproposto l’eccezione riconvenzionale formulata nel giudizio di primo grado, volta a paralizzare la domandata negatoria servitutis; e che conseguentemente il tema della costituzione di una servitù a titolo contrattuale non poteva essere esaminata nella fase di rinvio.

La Corte di rinvio, coerentemente ed adeguatamente, non condivide tali argomentazioni, poichè, a suo dire – se è indubitabile che lo Sc. avesse introdotto una inammissibile domanda nuova nel giudizio di appello prima fase, su cui quindi, in ottemperanza al principio di diritto esposto, questa Corte non poteva pronunciarsi -, è ciò nondimeno indubitabile che i documenti prodotti dallo Sc. in primo grado dovessero ormai ritenersi acquisiti agli atti e costituissero elementi di valutazione, al pari di quelli prodotti dalla controparte.

Ed ha affermato, la Corte d’appello, come non potesse ritenersi non riproposta l’eccezione riconvenzionale di sussistenza di una servitù contrattuale, poichè, pur se la più ampia domanda di accertamento della servitù per tale titolo era inammissibile, in questa fase di rinvio, il resistente Sc. potesse legittimamente argomentare sulle circostanze impeditive all’accoglimento della domanda contro di lui proposta, in forza di materiale probatorio già acquisito agli atti ed oggetto di discussione tra le parti (sentenza impugnata, pagina 12).

3. – Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1058,1064,1065,1321,1326,1346 c.c., art. 1350 c.c., n. 4; art. 99 c.p.c.; art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, là dove le confuse disposizioni contrattuali citate dalla Corte di rinvio non consentono di individuare quali fossero il fondo dominante e quello servente, che nella fattispecie neppure viene menzionato, nonostante tale identificazione debba provenire dal negozio in forma scritta. Inoltre, la presenza di due stradelle non poteva far ritenere che la servitù dovesse essere necessariamente esercitata attraverso quella che ne rendava più gravoso l’esercizio per il fondo servente, comportando il transito attraverso il cortile su cui si affacciano i fabbricati e non accanto e oltre agli stessi.

3.1. – Il motivo non è fondato.

3.2. – La Corte di rinvio ha richiamato, a sostegno della decisione contrastante con quella adottata dal giudice di primo grado, il principio di diritto, scondo cui, “l’esigenza che nell’atto costitutivo di una servitù siano specificamente riportati tutti gli elementi di questa non implica la necessità della espressa indicazione e dell’analitica descrizione del fondo dominante, di quello servente e del contenuto dell’assoggettamento di questo all’utilità del primo, essendo sufficiente che tali elementi siano comunque desumibili, attraverso i consueti strumenti ermeneutici, dal contenuto dell’atto; la relativa valutazione, concretandosi in un’indagine sull’effettiva volontà dei contraenti in ordine all’eventuale costituzione di una servitù prediale, costituisce accertamento di fatto sindacabile in sede di legittimità solo per motivazione incongrua o affetta da errori logici o per inosservanza delle regole di ermeneutica” (Cass. n. 4241 del 2010; conf. Cass. n. 17044 del 2015) (sentenza impugnata, pagina 15).

3.3. – Trattasi di motivazione adeguata e coerente, rispetto alla quale vale il consolidato il principio secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016). Sono infatti riservate al Giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune prove rispetto ad altre, in base al quale il Giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo Giudice (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013).

Piuttosto (così come articolate) le censure portate dal motivo si risolvono, in sostanza, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento e come argomentate dalla parte, così mostrando i ricorrenti di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

Ma, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008); dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018). Il controllo affidato a questa Corte non equivale, dunque, alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass. n. 25332 del 2014).

4. – Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano l'”Omesso esame della questione relativa all’effettivo tracciato della servitù, pur costituendo la stessa fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″, in quanto la Corte d’Appello ha dato atto dell’esistenza di due stradelle insistenti sul mappale (OMISSIS) ma, mentre una lo attraversa passando per il cortile, l’altra costeggia i fabbricati e si interrompe prima di raggiungere il c.d. “(OMISSIS)”, diventando intransitabile per carenze manutentive. Tale tracciato era stato individuato dal CTU. La sentenza impugnata non ha tenuto conto di tale circostanza, decisiva ai fini della pronuncia della sentenza in quanto consentiva di collocare con esattezza il tracciato della pretesa servitù, peraltro in ossequio al principio del minor peso per il fondo servente di cui all’art. 1065 c.c.. Laddove, per i ricorrenti, sarebbe irrilevante la circostanza che la stradella che costeggia l’immobile incontri il percorso di una “roggia”, competendo al proprietario del fondo dominante, ex art. 1069 c.c., il compimento delle opere necessarie per conservare la servitù, anche se da eseguirsi sul fondo servente.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

4.2. – Lungi dall’avere omesso l’esame del fatto storico ritenuto decisivo delle sorti del giudizio in esame, la Corte di merito ha analiticamente ed adeguatamente argomentato in ordine al dato emergente dall’esame delle piantine dei luoghi prodotte dall’odierno controricorrente, da cui si evince che la stradella menzionata negli atti di provenienza sia quella che attraversa il mappale (OMISSIS) di proprietà dei ricorrenti, anche perchè l’altra strada risulta pacificamente interrotta, essendo una roggia, come già accertato in Tribunale sulla base della deposizione di testi e dei rilievi fotografici prodotti dallo Sc.. Per cui, in assenza di una specifica indicazione del mappale su cui passa la “stradella in servitù di passo”, deve ritenersi che esso si identifichi col mappale (OMISSIS) di proprietà I. – S. (comune ad un terzo estraneoal presente giudizio) (sentenza impugnata, pagina 15).

4.3. – Va dunque ritenuta la non sussumibilità della censura nell’ambito del novellato paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 15 aprile 2015) che consente (Cass. sez. un. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, i ricorrenti avrebbero, dunque, dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Viceversa, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non v’è idonea e specifica indicazione.

Laddove, peraltro – anche in disparte il rilievo della genericità delle deduzioni indicate, non meglio specificate, che renderebbe comunque le asserite omissioni, di per sè, prive della necessaria decisività (oltre al non essere dimostrato il “come” e il “quando” tali allegazioni siano state oggetto di discussione processuale tra le parti) -, le censure riguardano, non già l’omesso esame di un “fatto storico”, principale o secondario, qualificabile in quanto tale, bensì la mera valutazione di deduzioni difensive; valutazioni, le quali non risultano riferibili all’ambito di applicazione del riformato paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. sez. un. 8053 del 2014; cfr. Cass. n. 26305 del 2018).

5. – Con il quinto motivo, i ricorrenti eccepiscono la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, giacchè la Corte di rinvio ha condannato i ricorrenti alle spese di lite dei quattro gradi di giudizio, anche di quello di legittimità, nonostante la Corte di Cassazione avesse accolto il secondo motivo di ricorso.

5.1. – Il motivo è infondato.

5.2. – La Corte di merito, in ossequio ai consolidati richiamati principi (Cass. n. 26084 del 2005; Cass. n. 5487 del 2002), ha premesso correttamente che il criterio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., non si fraziona secondo l’esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado del giudizio la parte soccombente abbia conseguito un esito a sè favorevole (Cass. n. 4778 del 2004; Cass. n. 18353 del 2005). E, coerentemente, ha ritenuto che l’esito finale della lite veda la soccombenza dei ricorrenti I. – S. in tutte le fasi del giudizio, con conseguente condanna degli stessi al pagamento delle spese di tutti i gradi di processo.

Per costante orientamento di questa Corte, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese. Con riferimento al regolamento delle quali, il sindacato della Corte di Cassazione è, pertanto, limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte interamente vittoriosa (fenomeno che non si è verificato nel caso in esame), con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito provvedere alla loro quantificazione (Cass. n. 19613 del 2017).

Laddove, più specificamente, quando la Corte di Cassazione, annullando la sentenza denunciata, rimette al giudice di rinvio il compito di provvedere in ordine alle spese per quanto riguarda il giudizio di Cessazione, tale rinvio non concerne solo la liquidazione di tutte le spese per le varie fasi del processo, ma implica altresì il potere di attribuire secondo l’esito definitivo della lite e con considerazione globale di essa, secondo il criterio della soccombenza finale, anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti.

Non viola, pertanto, il criterio della soccombenza il giudice di rinvio che condanni alle spese del giudizio di Cessazione il ricorrente vittorioso in una fase, in considerazione della definitiva soccombenza del medesimo (Cass. n. 19345/2014; conf. Cass. 15868 del 2015).

6. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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