Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22464 del 04/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14371-2015 proposto da:

– P.L., in proprio ed in qualità di erede legittima di

P.A.;

– P.F.M., PI.LU., U.P., in qualità di

eredi legittime di P.A.; elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA DEI COLLI PORTUENSI 345, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

VENDITTI, rappresentate e difese dall’avvocato GIAN GIACOMO DE

MARTINI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 14, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCA ROMANA GRAZIANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato AMEDEO CENTRONE, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

PA.LU., COMUNE DI MORES;

– intimati –

avverso la sentenza n. 217/2014 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, emessa il 07/05/2014 e depositata il

19/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI;

udito l’Avvocato GIAN GIACOMO DE MARTINI per le ricorrenti che chiede

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato AMEDEO CENTRONE per il controcorrente che si riporta

agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– la Corte di Appello di Cagliari – per quanto qui rileva – ha confermato la declaratoria di nullità del testamento olografo di M.D.G. datato (OMISSIS), pronunciata dal Tribunale di Sassari, e ha condannato P.A. e P.L. al rilascio dei beni di cui erano in possesso in favore degli eredi del de cuius;

– per la cassazione di tale sentenza ricorrono P.L., P.F.M., Pi.Lu. e U.P. (la prima anche in proprio e tutte nella qualità di eredi di P.A., nel frattempo deceduto) sulla base di tre motivi;

– resiste con controricorso P.G.;

– le altre parti sono rimaste intimate;

Atteso che:

– i primi due motivi di ricorso (con i quali si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 116, 61 e 191 c.p.c., e art. 132 c.p.c., n. 4, nonchè l’omessa insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello ritenuto apocrifo il testamento del de cuius datato (OMISSIS)) risultano inammissibili, in quanto sottopongono alla Corte -nella sostanza – profili relativi al merito della valutazione delle prove (in particolare le consulenze tecniche esperite), che sono insindacabili in sede di legittimità;

– il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 356 c.p.c., per avere la Corte di Appello omesso di provvedere sulla richiesta di nomina di C.T.U. ai fini dell’accertamento dei miglioramenti eseguiti sugli immobili) appare manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha liquidato l’importo relativo ai miglioramenti (p. 9 della sentenza impugnata), così implicitamente ritenendo superflua la nuova C.T.U. chiesta dalla parte;

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;

Considerato che:

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380 – bis c.p.c., considerato che i primi due motivi si risolvono in censure sul merito della valutazione delle prove, che il vizio di omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata (di cui al secondo motivo) non fa più parte delle censure per le quali è ammesso il ricorso per cassazione (art. 360, n. 5 nuovo testo) e che il terzo motivo non supera la soglia dell’assoluta genericità;

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dalla L. n. 228 del 2012) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dell’art. 13, comma 1 – bis;

PQM

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200,00 (tremiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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