Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22463 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. I, 27/10/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 19765/07 proposto da:

P.E., con domicilio eletto in Roma, Viale G. Mazzini n.

11, presso l’Avv. TOBIA Gianfranco che lo rappresenta e difende

unitamente agli Avv.ti Giorgio Pizzorni e Riccardo Sturlese, come da

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso n. 24690/07 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, come sopra domiciliato e difeso;

– ricorrente incidentale –

contro

P.E.;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Torino n.

115/06 VG depositato i 15 luglio 2006;

nonchè sul ricorso n. 19791/07 proposto da:

M.A., con domicilio eletto in Roma, Viale G. Mazzini

n. 11, presso l’Avv. Gianfranco Tobia che lo rappresenta e difende

unitamente agli Avv.ti Giorgio Pizzorni e Riccardo Sturlese, come da

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso n. 24693/07 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, come sopra domiciliato e difeso;

– ricorrente incidentale –

contro

M.A.;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Torino n.

117/06 VG depositato il 21 luglio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 19 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso incidentale e il rigetto di quello principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.E. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 1.600,00 per danno non patrimoniale e Euro 600,00 per danno patrimoniale per anni nove di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del procedimento relativo al fallimento di M.T. dichiarato nell’anno 1990 e ancora pendente alla data di proposizione della domanda (febbraio 2006) nell’ambito della quale si era insinuato quale creditore.

M.A. ricorre ugualmente per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 1.400,00 per danno non patrimoniale e Euro 500,00 per danno patrimoniale per anni nove di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del procedimento relativo al fallimento già indicato.

Resiste in entrambi i casi l’Amministrazione con controricorso e propone ricorso incidentale cui non replicano i ricorrenti principali che hanno invece presentato memorie.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi principali e incidentali debbono essere riuniti in quanto proposti nei confronti dello stesso decreto.

Ma anche i ricorsi principali debbono essere tra loro riuniti benchè siano stati proposti avverso decisioni diverse. Premesso che sono principi già affermati quelli secondo cui “La riunione dei procedimenti, in applicazione della norma generale di cui all’art. 274 c.p.c., è ammessa anche nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che, tra i compiti di quest’ultima, oltre a quello istituzionale di garantire t’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale, rientra anche l’altro di assicurare l’economia ed il minor costo dei giudizi, risultati cui mira la menzionata norma del codice di rito civile” (Cassazione civile, sez. 3^, 20/12/2005, n. 28227) e “La riunione delle impugnazioni, obbligatoria ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ove investano la stessa sentenza, può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro diverse sentenze pronunciate fra le medesime parti, in relazione a ragioni di unitarietà sostanziale e processuale della controversia; ed invero dalle disposizioni del codice di rito prescriventi l’obbligatorietà della riunione, in fase di impugnazione, di procedimenti formalmente distinti, in presenza di cause esplicitamente ritenute dal legislatore idonee a giustificare la trattazione congiunta (art. 335 c.p.c. e art. 151 disp. att. c.p.c.), è desumibile un principio generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto” (Cassazione civile, sez. 2^, 17/06/2008, n. 16405), non vi è dubbio che le ragioni che giustificano la trattazione congiunta nella fattispecie sussistano in quanto le pretese delle parti traggono origine dalla durata, ritenuta eccessiva, dello stesso giudizio al quale hanno congiuntamente partecipato e non sono stati evidenziati elementi che differenzino le diverse posizioni.

Il primo (o unico) motivo dei ricorsi incidentali, che deve essere valutato prioritariamente per la sua rilevanza eventualmente preclusiva, con il quale si deduce violazione di legge per avere la Corte d’appello ritenuto rientrante nell’ambito di applicazione della L. n. 89 del 2001, anche l’irragionevole durata della procedura fallimentare è in realtà infondato alla luce della contraria costante giurisprudenza di questa Corte (a far tempo da Sez. 1, Sentenza n. 7258 del 16/04/2004) dalla quale il Collegio non vede ragione per discostarsi.

Quanto ai ricorso principali, i motivi di ricorso, sostanzialmente identici per entrambi, attengono alla contestata individuazione della durata irragionevole del giudizio e alla quantificazione, ritenuta insufficiente, dell’indennità.

La prima censura è infondata in quanto la Corte territoriale ha correttamente evidenziato la particolare complessità della procedura fallimentare (numero dei creditori e complessità dell’accertamento, numero della azioni instaurate dal curatore, complessità della liquidazione del patrimonio) e, quantificando il ritardo in anni nove, ha ritenuto ragionevole una durata di anni sette, mantenendosi quindi nel parametro temporale ritenuto congruo dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1^, sentenza 24 settembre 2009, n. 20549).

Ciò comporta l’infondatezza del secondo motivo del ricorso incidentale n. 24690/07 in cui, all’opposto, si censura l’insufficiente determinazione della durata ragionevole del processo presupposto, dovendosi confermare, invece, la correttezza del parametro cui si è attenuta la Corte d’appello.

Fondata è invece la censura dei ricorsi principali relativa alla determinazione dell’equo indennizzo (operata in ragione di 155 o 180 euro per anno) dal momento che il giudice nazionale in subiecta materia deve tendenzialmente uniformarsi alla giurisprudenza della Corte europea a mente della quale è corretta una liquidazione in ragione di 1.000,00/1.500,00 Euro per anno di ritardo, potendosene discostare in misura limitate e per motivate ragioni, mentre non è giuridicamente rilevante, ai fini dell’attribuzione di una somma apprezzabilmente inferiore rispetto a detto standard minimo, il riferimento alla modestia della posta in gioco.

Fondato altresì è il terzo motivo del ricorso incidentale con cui si censura la ritenuta sussistenza di un danno patrimoniale quale conseguenza dell’irragionevole durata del processo. Posto che, infatti, “La L. n. 89 del 2001, nel ricollegare l’equa riparazione alla mera constatazione dell’avvenuto superamento del termine di ragionevole durata del processo, attribuisce alla relativa obbligazione natura indennitaria, la quale esclude la necessità di una verifica in ordine all’elemento soggettivo della violazione, non vertendosi in tema di obbligazione “ex delieto”, ma non comporta alcun automatismo in favore del soggetto che lamenti l’inosservanza dell’art. 6, par. 1, della CEDU), non configurandosi il pregiudizio patrimoniale indennizzabile come “danno evento”, riconducibile al fatto in sè dell’irragionevole protrazione del processo, pertanto incombe al ricorrente l’onere di fornire la prova della lesione della propria sfera patrimoniale prodottasi quale conseguenza diretta ed immediata della violazione, sulla base di una normale sequenza causale” (Sez. 1, Sentenza n. 1616 del 24/01/2011), è inidoneo a giustificare il riconoscimento il richiamo alla perdita di chance di investimento della somma ammessa al passivo perchè tale danno potrebbe in ipotesi essere fondatamente accertato solo in esito alla procedura, che invece era ancora pendente alla data della domanda, fermo restando che comunque potrebbe in ipotesi derivare dalla tardiva percezione della somma effettivamente ripartita e non certo trarre fondamento dalla mera ammissione.

L’accoglimento degli indicati motivi comporta la cassazione dei decreti impugnati. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto, non essendo stati evidenziati elementi che inducano a discostarsi dalla misura del parametro minimo indicato dalla Corte europea, il Ministero della Giustizia deve essere condannato al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti di Euro 9.000,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni nove di irragionevole ritardo quale determinato dal giudice del merito.

Deve invece essere rigettata la domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale proposta da P.E. e da M. A..

Il complessivo esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di questa fase mentre quelle del giudizio di merito debbono far carico all’Amministrazione soccombente.

PQM

la Corte, riunisce i ricorsi, e li accoglie nei limiti di cui in motivazione; cassa in parte qua i decreti impugnati e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti a titolo di indennizzo della somma di Euro 9.000,00 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda e rigetta la domanda di P.E. e di M.A. relativa al danno patrimoniale; condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese de giudizio di merito, che liquida in complessivi Euro 1.237,00 di cui Euro 490,00 per onorari e Euro 697,00 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge;

compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA