Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22463 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 27/09/2017, (ud. 04/05/2017, dep.27/09/2017),  n. 22463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24754/2015 R.G. proposto da:

P.A. e P.M., rappresentati e difesi

dall’avvocato Francesco Ciabattoni, elettivamente domiciliati in

Roma, viale Gorizia n. 14, presso lo studio dell’avv. Augusto

Sinagra;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.n.c., in persona curatore,

rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Liberati e domiciliata

presso la Cancelleria della Corte di cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona depositata il 22

luglio 2014.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata che ha rigettato l’appello proposto da

P.M. e A. per l’annullamento della sentenza del

Tribunale di Ascoli Piceno che aveva accolto la domanda di

revocatoria di alcuni atti pubblici di vendita di immobili

inizialmente proposta da creditori individuali della (OMISSIS)

s.n.c. e poi, a seguito del fallimento della stessa, proseguita dal

curatore fallimentare;

letto il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi

dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comma 1.

Fatto

RITENUTO

che la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata;

con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,156 e ss. cod. proc. civ., dell’art. 66legge fall., nonchè dei principi in materia di riassunzione del processo a seguito di interruzione del giudizio;

con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 2901 e 2697 cod. civ..

Diritto

CONSIDERATO

I ricorrenti si dolgono anzitutto del fatto che il giudice di appello non si sarebbe pronunciato sul gravame concernente la nullità e/o l’inefficacia dell’attività istruttoria svolta su impulso degli attori originari, poi dichiarati carenti di legittimazione passiva. Non viene indicato, tuttavia, in quale atto tale gravame sarebbe stato sollevato; la censura è quindi inammissibile per difetto di autosufficienza.

In secondo luogo, la sentenza di appello viene censurata perchè non avrebbe tenuto in considerazione la circostanza che la curatela del fallimento non aveva proposto alcuna domanda di estensione degli effetti della revocatoria a tutti i creditori concorsuali e comunque le sue domande si sarebbero dovute considerare come nuove e quindi inammissibili, perchè proposte solo a seguito della riassunzione del processo.

Sul preteso “sconfinamento” della decisione dall’originario petitum, già la sentenza di appello richiamava la consolidata giurisprudenza (Cass., 12513/2009, 11763/2006, 17943/2005, 10547/2002) per la quale la curatela agiva come sostituto processuale di tutti i creditori concorsuali; è quindi priva di pregio la tesi secondo cui il curatore avrebbe avuto l’obbligo di indicare per quali crediti egli agiva; anzi, quale sostituto processuale di tutti i creditori della massa, avrebbe altresì leso la par condicio creditorum in caso di pretermissione di qualche credito da tutelare. In particolar modo il subentro del curatore ex art. 66 legge fall. produce come effetto il cambiamento dei termini soggettivi della lite, in quanto la domanda di revocatoria originariamente proposta solo da un creditore viene ad essere estesa a tutta la platea di creditori della massa, i quali ne traggono beneficio (Sez. Un. 17 dicembre 2008, n. 29420).

Il motivo è quindi è inammissibile.

Il secondo motivo si risolve tutto in punto di fatto, in quanto volto a sollecitare una rilettura del materiale istruttorio posto dai giudici di merito a fondamento della decisione. Anche questa doglianza è quindi inammissibile, compresa la parte in cui sostiene che la sentenza di appello non avrebbe argomentato sulla sussistenza del credito e sui presupposti della revocatoria fallimentare, laddove la Corte d’appello (par. 6-11) si dilunga ampiamente sugli elementi che fondano l’accoglimento della domanda revocatoria.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

Ricorrono altresì i presupposti perchè il ricorrente sia condannato d’ufficio al pagamento in favore della controparte – ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, – di una somma, equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia, in quanto egli ha agito in giudizio senza adoperare la normale diligenza e comunque senza compiere un apprezzabile sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo per sostenere l’impugnazione proposta.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della curatela controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, nonchè al pagamento, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., in favore della controparte, della somma di Euro 1.000,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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