Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22463 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. I, 24/09/2018, (ud. 12/04/2018, dep. 24/09/2018), n.22463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26850/2014 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste n.87,

presso lo studio dell’avvocato Antonucci Arturo, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Vassalle Roberto, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banco di Desio e della Brianza S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

G.P. da Palestrina n.19, presso lo studio dell’avvocato Pagliari

Massimo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Cirillo Emanuele, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2996/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 31/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2018 dal cons. TRICOMI LAURA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RITENUTO CHE:

Il giudizio originariamente incardinato da S.E. dinanzi al Tribunale di Monza nei confronti del Banco di Desio e della Brianza SPA (di seguito la banca) riguarda quattro operazioni di acquisto di obbligazioni argentine.

Nello specifico la S. – che in data 16/06/1998 aveva conferito alla banca l’incarico di negoziare strumenti finanziari mediante “contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari”, aprendo il deposito titoli, ricevendo il documento sui rischi generali ed esprimendo il rifiuto di fornire le informazioni di cui all’art. 28, comma 1, del Reg. Consob n.11522/1998 – aveva posto in essere le operazioni di acquisto di obbligazioni argentine, per cui è causa, in data 23/02/1999, 05/05/1999, 21/06/1999 ed ancora 21/06/1999: su quest’ultimo ordine di acquisto era apposta l’indicazione “operazione non adeguata per tipologia”.

La S., rimasta coinvolta nel default argentino del dicembre 2001 per i titoli acquistati, adiva la banca dinanzi al Tribunale di Monza con rito societario in data 11/02/2009 e chiedeva di dichiarare la nullità delle operazioni e/o la risoluzione del contratto di negoziazione, formulando in ogni caso domanda di danno e chiedendo la condanna della banca alla restituzione e/o al risarcimento della somma investita nella misura ridotta ad Euro 154.865,29, avendo detratto quanto ricavato dalla vendita dei titoli.

Con sentenza n.1101 del 2010 il Tribunale di Monza respingeva le domande della S. ritenendo interrotto il nesso di causalità tra inadempimento dell’obbligo informativo e danno patito dall’investitrice, a seguito dell’avvertimento circa l’inadeguatezza del prodotto finanziario reso in occasione dell’ultima negoziazione che avrebbe posto la cliente nella condizione di rinunciare all’acquisto e di adottare eventuali scelte di disinvestimento, anche in riferimento ai pregressi acquisti.

La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello principale proposto dalla S. ed accolto quello incidentale, proposto dalla banca, condannando l’investitrice alle spese per i due gradi di giudizio.

S.E. propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidandosi a dieci motivi (erroneamente indicati come undici) corredati da memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1. La banca resiste con controricorso.

Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO CHE:

1.1. Primo motivo – Violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23,artt. 1325,1350,1418 e 2725 c.c., art. 2729 c.c., comma 2, in relazione alla esistenza di un valido contratto quadro (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia ritenuto la mancanza di un valido contratto quadro e, per l’effetto, la nullità delle operazioni su cui si controverte, atteso che il contratto del 16/06/1998 consisteva in un modulo sottoscritto dalla sola investitrice.

1.2. Il motivo è infondato, in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite secondo il quale “In tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicchè tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.” (Cass. Sez. U. n. 898 del 16/01/2018), considerato che la Corte di appello ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità del contratto, rilevando che la forma scritta sussisteva e sul contratto era stata apposta la firma dell’investitrice.

2.1. Secondo motivo – Violazione dell’art.8 della Delibera Consob n. 11768/1998 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La doglianza riguarda le operazioni di “negoziazione fuori mercato” eseguite senza la preventiva autorizzazione scritta e senza conseguimento di condizioni migliori per il cliente. A parere della ricorrente, nel caso di specie, non ricorreva l’esenzione ex art.9 della delibera cit. riconosciuta dalla Corte di appello, poichè questa era applicabile solo a titoli di Stato italiani.

2.2. Il secondo motivo è inammissibile.

2.3. Va preliminarmente rimarcato che la statuizione impugnata si fonda su molteplici rationes decidendi: la Corte territoriale ha infatti rimarcato che l’eventuale difetto di autorizzazione non era idoneo a comportare la nullità della negoziazione, potendo configurare piuttosto l’inadempimento di un obbligo informativo e, quindi, ha evidenziato che nello specifico non era stato allegato alcun danno connesso a tale preteso inadempimento, segnatamente per l’acquisto dei bond a condizioni più onerose; solo da ultimo ha affermato che, comunque, ricorreva l’esenzione anche per i titoli di Stato esteri.

2.4. In disparte dalla effettiva erroneità di quest’ultimo profilo motivazionale (cfr. Cass. n. 9300 del 16/04/2018), assume infatti decisivo rilievo la mancata impugnazione delle altre rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, che rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa all’altra che, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. n. 18641 del 27/07/2017).

3.1. Terzo motivo – Violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, u.c., in relazione all’onere della prova circa la contestata illecita sollecitazione all’investimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La censura riguarda l’operazione del 23/02/1999, relativa al titolo “Argentina 8% 99/02” venduto in fase di collocamento (c.d. grey market), come riportato sul fissato bollato emesso il successivo 25/02/1999.

3.2. Il motivo è inammissibile.

3.3. La Corte territoriale ha accertato che l’operazione in questione non era conseguita ad una sollecitazione al pubblico risparmio, puntualizzando che si era trattato di una vendita su base individuale, susseguente ad un ordine impartito per un bene che si trovava al grey market, lecita in quanto relativa a bene futuro.

La disposizione invocata dalla ricorrente (art. 23, u.c., cit.) che disciplina l’onere della prova, prevedendo che “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere di prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta” non risulta pertinente.

3.4. Invero la statuizione impugnata non è frutto di un’errata applicazione dei criteri in tema di onere della prova, ma qualifica l’operazione alla luce degli elementi emersi nel corso del giudizio in modo, peraltro, conforme ai principi affermati da questa Corte, secondo i quali “In tema di intermediazione finanziaria, la pubblicazione del “prospetto informativo” è prevista nelle ipotesi di sollecitazione all’investimento, ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 94, commi 1 e 2, (nel testo “ratione temporis” vigente), caratterizzate per essere l’offerta comunque rivolta, secondo lo schema dell’art. 1336 c.c., ad un numero indeterminato ed indistinto di investitori in modo uniforme e standardizzato, cioè a condizioni di tempo e prezzo predeterminati. Quando, invece, la diffusione di strumenti finanziari presso il pubblico avvenga mediante la prestazione di “servizi di investimento” (art. 1, comma 5, t.u.f.), cioè attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell’acquirente e del momento in cui l’operazione è eseguita, la tutela del cliente è affidata all’adempimento, da parte dell’intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, e art. 26 e ss. del reg. Consob n. 11522 del 1998, anche nel caso in cui la negoziazione individuale avvenga nel periodo del cd. “grey market”, cioè prima che i titoli siano emessi ufficialmente.” (Cass. n. 8733 del 03/05/2016).

Ne consegue che la prospettazione formulata nel motivo risulta assertiva, ipotetica e non pertinente al decisum.

4.1. Il quarto motivo manca del tutto.

5.1. Quinto motivo – Violazione del giudicato interno e dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla rischiosità ed alla natura speculativa dei titoli affermata dal primo giudice e, ad avviso della ricorrente, esclusa dalla Corte di appello, senza che vi fosse impugnazione sul punto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

5.2. Il motivo è infondato.

5.3. Invero le Corte di appello non ha modificato il giudizio espresso dal Tribunale sulla rischiosità e la natura speculativa dei titoli acquistati con le prime due operazioni (titoli speculativi, classificati all’epoca all’interno delle migliori categorie del “non investment grade”), in quanto non si è pronunciata in alcun modo sul punto, ma ha sottolineato, nell’esaminare l’obbligo informativo, che questo andava commisurato alle informazioni disponibili, osservando che all’epoca non vi era sospetto di insolvenza dello Stato argentino; quindi ha fatto perno sull’assenza del nesso di causalità, profilo distinto dai primi.

Non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione del giudicato interno.

6.1. Sesto motivo – Violazione dell’art. 28, comma 2, e art. 29, comma 3 del Reg. CONSOB n.11522/1998 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La doglianza si appunta sia sulla violazione dell’art. 28, comma 2, che dispone in merito all’informazione adeguata a cui l’intermediario è tenuto nei confronti dell’investitore, che su quella dell’art. 29, comma 3, che riguarda la specifica informazione circa l’inadeguatezza dell’operazione per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione e le modalità di esecuzione dell’ordine relativo ad operazioni non adeguate.

6.2. Il motivo va respinto.

6.3.1. A parere della ricorrente, la Corte di appello erroneamente ha ritenuto che la mancanza di informazioni sul rischio di default e la decisione dell’investitrice di confermare la scelta dell’investimento dopo l’avvertimento di inadeguatezza, connesso all’ultimo investimento, esonerasse la banca dall’obbligo di informazione, ed ancora che questa informazione di inadeguatezza potesse esentare la banca da responsabilità per le altre inosservanze agli obblighi informativi a fronte di una mancanza di diligenza della investitrice.

6.3.2. La censura, sotto questo aspetto, non coglie al ratio decidendi e risulta inammissibile.

La Corte territoriale infatti non ha escluso, nè esonerato la banca dai suoi obblighi informativi – anzi sembra anche addirittura presupporne la violazione, laddove fa riferimento alle “informazioni… anche ove omesse” -, ma ha ritenuto in concreto che le informazioni disponibili all’epoca delle prime due operazioni (febbraio/maggio 1999) non erano tali da far sospettare il possibile default argentino ed ha concluso che non vi erano elementi per ritenere che l’investitrice si sarebbe diversamente orientata, escludendo la sussistenza del nesso di causalità tra l’inadempimento ed il danno lamentato, attraverso un accertamento in fatto che, contrariamente a quanto assume la ricorrente, ne valuta la concreta rilevanza alla stregua delle emergenze fattuali riferite al complessivo andamento delle operazioni concluse che la ricorrente non contesta specificamente.

Orbene la censura trascura l’accertamento in fatto centrato sulla valutazione del diverso, ma strettamente connesso, profilo del nesso di causalità tra inadempimento e danno lamentato e si muove in termini del tutto astratti, senza peraltro precisare della mancanza di quale specifica informazione ci si intenda dolere.

6.3.3. La decisione impugnata risponde, invece, al principio già espresso da questa Corte secondo la quale “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, in armonia con la regola generale stabilita dall’art. 1218 c.c., impone all’investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l’inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l’intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonchè di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l’investitore avrebbe desistito dall’investimento rivelatosi poi pregiudizievole; incombe invece sull’intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall’ambito di quelle dovute” (Cass. n.10111 del 24/04/2018), mentre la ricorrente non illustra della mancanza di quali specifiche informazioni abbia inteso dolersi e di come le stesse avrebbero potuto altrimenti determinarla.

La Corte territoriale ha dato conto anche degli elementi di fatto per cui ha escluso di poter ravvisare, in concreto, il nesso di causalità in re ipsa, in relazione all’assolvimento degli obblighi informativi circa la adeguatezza delle operazioni, avendo ritenuto l’adempimento dell’obbligo in merito all’ultima operazione sufficiente a rendere edotta la cliente anche dei rischi attuali connessi alle negoziazioni pregresse relative a titoli della medesima provenienza ed avendo valutato il conseguente comportamento della investitrice, che non aveva rinunciato all’investimento, nè aveva disinvestito i titoli precedentemente acquistati, della stessa tipologia, circostanze non contestate.

6.4.1. Quanto alla denuncia per inidoneità/insufficienza dell’avvertenza formulata per l’ultimo acquisto ai sensi dell’art. 29, comma 3, cit. perchè priva di espliciti riferimenti a tutti i motivi di inadeguatezza, va osservato che la stessa è incentrata esclusivamente sulla formula apposta sull’ordine, mentre nulla è dedotto in merito al concreto contenuto informativo fornito dalla banca, se non per assumerne la generica mancanza.

Giova ricordare in proposito che, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, questa Corte ha chiarito che “In tema di intermediazione finanziaria, nel quadro di applicazione dell’art. 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, la segnalazione di inadeguatezza ivi contemplata al comma 3, laddove si riferisce ad “esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”, non richiede l’indicazione del contenuto delle informazioni al riguardo somministrate dall’intermediario; in tal caso e cioè in mancanza di indicazione del contenuto delle informazioni omesse, la sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza non incide sul riparto del relativo onere di allegazione e prova, nè tantomeno costituisce prova dell’adempimento, da parte dell’intermediario, dell’obbligo informativo posto a suo carico, ma fa soltanto presumere che l’obbligo sia stato assolto, sicchè, ove il cliente alleghi quali specifiche informazioni siano state omesse, grava sull’intermediario l’onere di provare, con ogni mezzo, che invece quelle informazioni siano state specificamente rese, ovvero non fossero dovute” (Cass. n.10111 del 24/04/2018).

6.4.2. La decisione impugnata è in linea con questi principi, atteso che la censura non allega la omissione di specifiche informazioni, ma è svolta in termini generali ed astratti ed il motivo, sotto questo profilo, è infondato.

7.1. Settimo motivo – Violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione per inadempimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

La ricorrente sostiene di avere proposto in primo grado in via subordinata, oltre alla domanda di nullità per mancanza del contratto quadro, anche domanda di risoluzione contestando alla banca gli inadempimenti agli obblighi comportamentali, proposta prima ancora della domanda di risarcimento del danno.

Si duole, quindi, che la Corte territoriale, si sia limitata ad affermare l’insussistenza della responsabilità della banca in relazione alla domanda di danno, senza decidere sulla domanda di risoluzione ed incorrendo nella lamentata omessa pronuncia.

7.2. Il motivo è inammissibile.

7.3. Va osservato che la prospettazione pecca sul piano dell’autosufficienza, quanto alla effettiva proposizione di una autonoma domanda di risoluzione per grave inadempimento rispetto alla domanda di risarcimento, ed anzi appare smentita dal passo trascritto che la vede impropriamente correlata pure alla domanda di restituzione (fol.49 del ricorso).

A ciò va aggiunto che la mancanza di autonomia della domanda, non è incompatibile con la pronuncia implicita di rigetto in conseguenza del rigetto della domanda risarcitoria per inadempienze.

8.1. Ottavo motivo – Violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, e contrasto con il principio di legittimità affermato da Cass. Sez. U. n. 26724/07 in relazione al nesso di causalità tra l’inadempimento all’obbligo di astensione posto dall’art. 29, comma 3, Reg. CONSOB n.11522/1998 e il danno; violazione dell’art. 1227, comma 2, in relazione al concorso di colpa dell’investitore (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); il motivo è riferito al rigetto della domanda risarcitoria connessa all’inadeguatezza delle operazioni per mancanza del nesso di causalità.

La ricorrente osserva che la Corte di appello, nonostante abbia riconosciuto la sussistenza dell’inadempimento dell’intermediario all’obbligo posto dall’art. 29, comma 3, del Reg. Consob cit. in relazione alla prime tre operazioni ritenute “inadeguate”, ha respinto la domanda di risarcimento del danno escludendo il nesso di causalità sulla considerazione che la S. era stata avvisata dell’inadeguatezza in occasione dell’ultimo acquisto e che ciò le avrebbe potuto consentire non solo di rifiutare l’ultima operazione, ma di valutare l’opportunità di disinvestire le precedenti acquisizioni.

8.2. Il motivo va dichiarato assorbito dal rigetto del sesto motivo per le ragioni ivi esposte anche in merito all’onere probatorio afferente al nesso di causalità. Va, comunque, precisato che la Corte di appello non ha accertato, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, che le prime tre operazioni non erano adeguate, ma si è limitata a valutare gli effetti della informazione di inadeguatezza della quarta operazione sulla investitrice anche in merito alla scelta di proseguire nella detenzione delle obbligazioni argentine oggetto dei pregressi acquisti.

8.3. La censura svolta con riferimento all’art. 1227, comma 2, è meramente assertiva.

9.1. Nono motivo – Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione alla motivazione della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

La censura si riferisce alla medesima statuizione oggetto del sesto motivo, ritenuta gravemente carente sulle ragioni per cui la Corte territoriale abbia ritenuto la generica avvertenza di inadeguatezza, riportata sull’ultimo ordine di acquisto, sufficiente a rendere edotta l’investitrice dei rischi connessi anche alle operazioni antecedenti, tanto da poterla indurre ad un disinvestimento.

9.2. Il motivo è infondato, atteso che la motivazione, come già chiarito, esplicita in maniera sufficiente ed adeguata le ragioni della decisione.

10.1. Decimo motivo – Violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, e degli artt. 1337,1338,1374,1375 e 1175 c.c., in relazione al dovere di adempiere, nel corso dell’intero rapporto contrattuale instaurato con il contratto quadro, alle obbligazioni collaterali di informazione e protezione per la salvaguardia dell’interesse della controparte (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in particolare con riferimento ai progressivi declassamenti del rating.

La ricorrente sostiene che, erroneamente la Corte di appello ha affermato che l’obbligo dell’intermediario si esaurisce nella fase della negoziazione quando questi non è incaricato anche della gestione del portafoglio.

10.2. Il motivo è infondato, in relazione alla tipologia di contratto di negoziazione intercorso tra le parti.

Occorre premettere che tra le parti non risulta essere stato stipulato anche un contratto di gestione patrimoniale (un servizio di gestione del portafoglio o di consulenza), con la conseguente insussistenza di un obbligo in capo all’istituto di credito di segnalare al cliente anche il progressivo deterioramento delle condizioni economiche dell’emittente dei titoli acquisiti nel deposito. Se è infatti vero che gli obblighi di informazione previsti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 (TUF) non riguardano soltanto la fase anteriore alla stipula del contratto di negoziazione, ma anche la fase successiva, è pur vero che gli obblighi relativi alla fase di esecuzione attengono allo svolgimento successivo del rapporto quale è predeterminato dallo stesso contratto quadro, che disciplina le modalità con cui devono essere impartiti gli ordini dal cliente ed eseguiti dall’intermediario i singoli ordini di investimento o disinvestimento; si devono invece escludere obblighi di informazione successivi alla concreta erogazione del servizio e relativi, quindi, all’investimento effettuato, quando non sia previsto nel contratto un servizio di gestione del portafoglio o un servizio di consulenza” (Cass. 2185/2013; Cass.4602/2017; Cass.16318/2017; in tema anche Cass. 21890/2015, che ha ritenuto sussistente, sulla base degli obblighi di diligenza e trasparenza, gravanti sull’intermediario D.Lgs. n. 58 del 1998, ex art. 21 ed art. 28, comma 2, regolamento Consob n. 11522 del 1988, riguardanti anche il servizio di deposito titoli a custodia e amministrazione accessorio ad un contratto di negoziazione dei medesimi strumenti finanziari, una volta avvenuta la negoziazione, l’obbligo per l’intermediario di “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che questi siano sempre adeguatamente informati”, ma non concernenti genericamente l’andamento dei titoli, come specificamente stabilito dal menzionato art. 28, per i soli derivati e i “warrant”, per il diverso rapporto di gestione titoli, ma dipendenti unicamente da specifiche circostanze quali, ad esempio, la conoscenza, da parte della banca di notizie particolari e non riservate, o l’esito di analisi economiche, condotte dalla stessa banca, che l’obbligo di correttezza suggerisca di divulgare tra i clienti).

Correttamente pertanto la Corte d’appello ha negato l’inadempimento da parte della banca, atteso che i compiti gravanti sul depositario, si esauriscono nella sola conservazione dei titoli e nella loro amministrazione, consistenti, in particolare, nella riscossione dei dividendi e degli interessi, con esclusione perciò di ogni obbligo ulteriore e, segnatamente, degli obblighi consultivi ed informativi sottesi alla gestione del portafoglio.

11.1. Undicesimo motivo – Violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di inadempimento all’obbligo posto dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, u.c., relativamente alla negoziazione “in nome e per conto del cliente” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

La ricorrente lamenta la omessa pronuncia sulla doglianza con cui aveva contestato la violazione del divieto posto all’intermediario di negoziare con i terzi “in nome proprio per conto del cliente” senza previa autorizzazione a tale modalità operativa, doglianza proposta sul presupposto che nelle quattro operazioni per cui è causa, la banca si era posta come diretta venditrice dei titoli e controparte della cliente.

11.2. Il motivo è inammissibile, in quanto si fonda su una prospettazione non avvalorata da alcuna emergenza processuale relativa alle operazioni in esame, senza che sia evincibile quando la questione sia stata introdotta nelle fasi di merito con la dovuta specificità.

12.1. Conclusivamente, vanno rigettati i motivi primo, quinto, sesto, nono e decimo del ricorso perchè infondati, assorbito l’ottavo, inammissibili gli altri.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso;

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% e ad accessori di legge;

Dà atto, ai sensi del D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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