Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22463 del 09/09/2019
Cassazione civile sez. II, 09/09/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 09/09/2019), n.22463
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21827-2015 proposto da:
SFORZA TRANCIATI SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EZIO 24, presso lo
studio dell’avvocato GIANCARLO PEZZANO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
LEGNOQUATTRO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA
MARINA, 1, presso lo studio dell’avvocato LUCIO FILIPPO LONGO, che
lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati OSCAR ROMOLO
FUMAGALLI, ANDREA MARCINKIEWICZ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2415/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 08/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/06/2019 dal Consigliere VINCENZO CORRENTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Sforza Tranciati srl propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro Legnoquattro spa, che resiste con controricorso, illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano dell’8.6.2015, che ha respinto gli appelli principale ed incidentale, confermando la sentenza del Tribunale di Como, sezione di Cantù che, per quanto ancora interessa, aveva respinto la domanda della ricorrente che, sostenendo di essere proprietaria di varie partite di legname consegnate in conto deposito o visione alla Legnoquattro che, unitamente alla curatela del fallimento (OMISSIS) srl, si era appropriata della merce, aveva chiesto l’accertamento della proprietà e la condanna di Legnoquattro a pagare Euro 2.207.198 ed Euro 874.234 per le causali indicate.
Il Tribunale, previa separazione della domanda nei confronti del fallimento e del curatore per la affermata competenza del Tribunale di Tivoli, aveva rigettato la domanda per mancanza di prova.
La Corte di appello ha rigettato il gravame deducendo che parte appellante aveva riproposto le istanze istruttorie di primo grado dedotte in memoria ma non riproposte in sede di conclusioni, escludendo l’indispensabilità della produzione documentale in appello e rilevando il mancato deposito del fascicolo di parte appellante.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente denunzia: 1) omesso esame di fatto decisivo, nullità della sentenza e del procedimento e violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 360 c.p.c., n. 4 per aver provveduto al deposito del fascicolo di parte; 2) nullità della sentenza e del procedimento e violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6, nn. 2 e 3 e dell’art. 132 c.p.c. per aver provato la proprietà; 3) violazione dell’art. 345 c.p.c. perchè la produzione documentale era motivata e documentata alle pagine 27-32 dell’atto di appello e 22-24 della conclusionale nonchè nella replica ed era indispensabile; 4) omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. perchè il fascicolo di parte, sebbene non fisicamente presente al momento della decisione, si è formato nel pieno rispetto delle regole procedurali.
Ciò premesso, si osserva:
Il primo e quarto motivo, nel dedurre incompatibilmente il deposito del fascicolo, “non fisicamente presente al momento della decisione” (?)- ma formato nel rispetto delle regole – pag. 28 ricorso – non appaiono meritevoli di positivo apprezzamento, posto che, in disparte l’inammissibilità della deduzione di un vizio motivazionale in relazione ad un “error in procedendo”, l’omesso deposito del fascicolo di parte ha indotto il giudice del merito, in conformità all’orientamento consolidato di questa Corte, ad applicare il principio secondo cui il giudice che accerti che una parte ha ritualmente il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest’ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti (Cass., 25 maggio 2015, n. 10741).
Il secondo motivo parte dal presupposto, escluso dai giudici di merito, della prova della proprietà, contesta la mancata riproposizione dei mezzi istruttori che, tuttavia, non riporta non consentendo di valutarne in astratto la decisività.
Il terzo motivo contesta genericamente la dichiarata non indispensabilità della produzione documentale, ma non ne illustra il contenuto impedendo la eventuale astratta verifica.
Questa Corte non ignora il principio di diritto affermato dalla recente S.U. 4.5.2017 n. 10790 secondo cui, nel giudizio di appello costituisce prova nuova indispensabile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, ma nessun elemento di valutazione viene fornito con la censura.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente alle spese, liquidate in Euro 18200, di cui 200 per esborsi oltre accessori e spese forfettarie nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019