Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22463 del 04/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22463
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14269-2015 proposto da:
P.I.B., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEI
COLLI ALBANI 14, presso lo studio dell’avvocato NATALE PERRI, che lo
rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.R., P.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1676/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
emessa il 26/03/2014 e depositata il 14/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.;
“Ritenuto che:
– in accoglimento della domanda proposta da P.R. nei confronti di P.G. e P.I.B., il Tribunale di S. Maria Capua Vetere dichiarò aperta la successione di P.E.; dichiarò la lesione della quota di legittima spettante a P.R. e dispose la reintegrazione della stessa nella quota di riserva a lei spettante; condannò i convenuti alla rifusione delle spese processuali;
– sul gravame proposto dai convenuti, la Corte di Appello di Napoli confermò la pronuncia di primo grado, rideterminando l’entità delle spese processuali relative al giudizio di primo grado;
per la cassazione della sentenza di appello ricorre P.I.B. sulla base di due motivi;
– le altre parti, ritualmente intimate, non hanno svolto attività difensiva;
Atteso che:
– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 556 c.c., in relazione alla mancata motivazione circa la quantificazione della quota di riserva e del debito di I.B.) appare manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale condiviso i calcoli effettuati dal C.T.U. e avendoli recepiti per relationem, senza che peraltro il ricorrente abbia formulato critiche puntuali a tali calcoli, i quali comunque costituiscono una questione di fatto, incensurabile in sede di legittimità;
– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione alla ritenuta non comoda divisibilità del fabbricato sito in (OMISSIS)) appare inammissibile, in quanto l’accertamento della comoda divisibilità di un bene immobile è rimesso all’insindacabile valutazione del giudice di merito e si risolve in un giudizio di fatto che, quando – come nel caso di specie – sia sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici, si sottrae a qualsiasi censura in sede di legittimità (Sez. 2^, Sentenza n. 1260 del 02/02/1995, Rv. 490251; Sez. 2, Sentenza n. 1410 del 21/04/1976, Rv. 380119);
Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;
Considerato che:
– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380 – bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;
– non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, (inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile catione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dell’art. 13, comma 1-bis;
PQM
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 15 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016