Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22462 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 27/09/2017, (ud. 04/05/2017, dep.27/09/2017),  n. 22462

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18391/2015 R.G. proposto da:

SGA (Società per la Gestione di Attività) s.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.

Pasquale Garofano ed elettivamente domiciliata in Roma, via V.

Picardi n. 4-c, presso lo studio dell’avv. Sergio Gaito;

– ricorrente –

contro

A.I., A.G. e D.C.E., quali eredi

di A.A., nonchè B.A., rappresentati e difesi

dall’avv. Miriam Petrone ed elettivamente domiciliati in Roma, via

Monte Zebio n. 7, presso lo studio dell’avvocato Simona Sabbatini;

– controricorrenti –

e contro

A.M., A.M.R., Sibilla 87 s.c.ar.l.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli depositata il 17

giugno 2015;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi

dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Fatto

RITENUTO

A.A., M. e M.R. e B.A. proposero opposizione all’esecuzione immobiliare intrapresa nei loro confronti, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, da Intesa Sanpaolo s.p.a. per un credito scaturente dall’inadempimento della mutuataria Sibilla 87 s.c.ar.l., da cui gli A. e il B. avevano acquistato l’immobile. Di tale credito successivamente si rese cessionaria la SGA s.p.a..

L’opposizione venne rigettata con sentenza pubblicata il 4 giugno 2010 ed avverso la stessa gli opponenti proposero appello.

Nel corso del giudizio di secondo grado A.M. e M.R. raggiunsero un accordo transattivo con la banca creditrice, mentre la cooperativa edilizia rimase contumace.

La corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, con la sentenza indicata in epigrafe accolse l’opposizione proposta dagli esecutati.

Contro tale decisione ha proposto ricorso la SGA s.p.a., chiedendone la cassazione per due motivi, illustrati da successiva memoria. Gli eredi di A.A. e B.A. hanno resistito con controricorso e memorie. Nel giudizio di legittimità sono state intimate anche A.M. e M.R., le quali tuttavia – come sopra chiarito – sono estranee al giudizio, essendo stata dichiarata, per l’appello da loro proposto, la cessazione della materia del contendere a seguito di transazione. La Sibilla 87 s.c.ar.l. non ha svolto attività difensiva.

Ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. è stata proposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, avendo il relatore proposto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per omesso deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata. In sede di trattazione camerale, avendo il Collegio ravvisato che il vizio dedotto era stato sanato da successiva produzione documentale, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., con ordinanza del 15 settembre 2016 ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Il ricorso, ai sensi dell’art. 376 c.p.c., comma 2, è stato trattato in camera di consiglio con il procedimento previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

1. Occorre esaminare preliminarmente il problema del raccordo fra l’art. 380-bis e l’art. 380-bis-1 cod. proc. civ..

Infatti, come già illustrato, il ricorso è stato trattato – in prima battuta – dall’apposita sezione prevista dall’art. 376 cod. proc. civ., sul presupposto di doverne dichiarare l’improcedibilità; tuttavia, all’esito dell’esame in camera di consiglio, non essendo stata individuata alcune delle ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), la causa è stata rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice, come testualmente previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3.

La sezione semplice, a sua volta, ha fissato la trattazione dei ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comma 1 non essendo stata ravvisata l’opportunità della trattazione in udienza pubblica.

Il punto controverso, dunque, è se la sezione semplice possa trattare in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380-bis c.p.c., comma 1, un ricorso che le è stato rimesso dalla sezione per l’esame preliminare (art. 376 cod. proc. civ.) che ha ritenuto non sussistenti le condizioni per dichiararne l’inammissibilità o la manifesta fondatezza o infondatezza.

Il dubbio sorge dalla circostanza che, in quest’ultima circostanza, l’art. 380-bis cod. proc. civ. prevede testualmente che la Corte in camera di consiglio “rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice”. Inoltre, l’art. 375 c.p.c., comma 2, dispone che la sezione semplice provvede in camera di consiglio, salvo che “il ricorso sia stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’art. 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio”.

Dunque, stando al dato testuale del combinato disposto dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso che è stato esaminato in camera di consiglio dalla sezione per l’esame preliminare e che non è stato definito, dovrebbe essere trattato dalla sezione semplice in udienza pubblica.

Questa lettura, tuttavia, contrasta con il dato sistematico, poichè i presupposti per la trattazione del ricorso nella camera di consiglio prevista dall’art. 380-bis cod. proc. civ. (sezione per l’esame preliminare dei ricorsi) ovvero in quella prevista dall’art. 380-bis cod. proc. civ., comma 1 (sezione semplice) sono diversi.

In particolare, la “apposita sezione” prevista dall’art. 376 cod. proc. civ. dispone, su proposta del relatore, la trattazione del ricorso in camera di consiglio quando riconosce di dovere: 1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ.; 2) accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza (art. 375 c.p.c., comma 1 e art. 380-bis cod. proc. civ.). La sezione semplice, invece, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio “in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare” (c.d. rilevanza nomofilattica), ovvero nell’ipotesi innanzi considerata che il ricorso le sia stato rimesso dalla “apposita sezione” di cui all’art. 376 cod. proc. civ. in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio.

E’ chiaro, dunque, che esiste una specie di “zona grigia” non considerata dal legislatore, costituita dalle ipotesi – tutt’altro che infrequenti – in cui la sezione per l’esame preliminare, disattendendo la proposta del relatore, non ritenga che ricorrano le circostanze per dichiarare l’inammissibilità o la manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso, ma la questione di diritto da decidere non presenti quei profili di “particolare rilevanza” in presenza dei quali soltanto è prevista la trattazione dei ricorsi innanzi alla sezione semplice in pubblica udienza.

Il nodo controverso, pertanto, si riassume nel dubbio se, quando la sezione per l’esame preliminare dei ricorsi dispone la remissione con ordinanza collegiale della causa alla sezione semplice, quest’ultima sia vincolata alla trattazione in udienza pubblica. A tale quesito va data risposta negativa.

Giova anzitutto rilevare che il dato testuale, quantomeno quello riveniente dall’art. 380-bis cod. proc. civ., u.c., non è decisivo poichè la norma è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e modificata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, l’espressione “rinvia la causa alla pubblica udienza” è stata scritta quando il procedimento in pubblica udienza rappresentava l’unico modello processuale praticabile innanzi alla sezione semplice. Difatti, l’opposta regola secondo cui la sezione semplice decide, di regola, con ordinanza in camera di consiglio è stata introdotta solo più di recente, dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

In sostanza, nella logica che sorreggeva l’art. 380-bis cod. proc. civ. vi era una perfetta corrispondenza fra l’area dei ricorsi che la sezione per l’esame preliminare non riteneva di poter definire e quelli che sarebbero stati trattati dalla sezione semplice in pubblica udienza. Ora, invece, fra le due ipotesi si è creata quella “area grigia” di cui si è detto, alla quale il legislatore non ha prestato peso, omettendo di coordinare il tenore dell’art. 380-bis cod. proc. civ., u.c., con le modifiche al codice di rito apportate dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168.

Quindi, alla luce delle ultime novità legislative, non è più possibile affermare quanto era vero in precedenza, ossia che quando la sezione per l’esame preliminare ritiene di non poter definire un ricorso, implicitamente accerta la sussistenza dei presupposti per la trattazione dello stesso in pubblica udienza, non essendovi più speculare corrispondenza fra l’una ipotesi e l’altra.

Tali considerazioni gettano luce sull’altro dato testuale, rappresentato dall’art. 375 c.p.c., comma 2. Se, da un lato, tale disposizione indica, fra i casi in cui il ricorso va trattato dalla sezione semplice in udienza pubblica anche l’ipotesi che questo le sia stato rimesso dalla sezione per l’esame preliminare, dall’altro è pur vero che il contenuto del provvedimento di remissione non è irrilevante rispetto alla fondamentale distinzione, che governa la suddivisione fra trattazione in udienza pubblica e in camera di consiglio, basata sulla rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare.

Ed allora, la conclusione deve essere che – sebbene formalmente la remissione del fascicolo dalla sezione di cui all’art. 376 cod. proc. civ. alla sezione semplice avvenga con remissione alla pubblica udienza – occorre distinguere i casi in cui l’ordinanza di remissione fa esplicito riferimento ai presupposti per l’udienza pubblica previsti dall’art. 375 c.p.c., comma 2, (particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare) da quelli in cui ciò non avviene. Solo nel primo, ma non nel secondo caso, la sezione semplice è vincolata alla trattazione in udienza pubblica. Viceversa, quando dall’ordinanza di rimessione non emerge l’accertamento di alcun elemento di particolare rilevanza della questione, per la sezione semplice non vi è alcun vincolo impeditivo della trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Va quindi affermato il seguente principio di diritto:

“La sezione semplice alla quale la sezione prevista dall’art. 376 cod. proc. civ. abbia rimesso un ricorso non definito, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3, non è vincolata alla trattazione dello stesso in pubblica udienza, a meno che dall’ordinanza di rimessione non emerga che la sezione remittente ha accertato la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare”.

Alla luce di tale principio, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, poichè non presenta questioni di diritto di particolare rilevanza e le stesse non emergono dall’ordinanza di remissione, con la quale si è semplicemente dato atto dell’inesistenza della causa di improcedibilità formale ravvisata dal relatore.

2. In via preliminare, i controricorrenti hanno eccepito il difetto di legittimazione processuale della SGA s.p.a., osservando che la stessa non era stata parte nei gradi precedenti del giudizio, svoltosi nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a..

L’eccezione è infondata, trattandosi di un’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, consentita dall’art. 111 cod. proc. civ., giacchè la SGA s.p.a. si è resa cessionaria, nelle forme di legge, del credito della Intesa Sanpaolo s.p.a..

Infatti, il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può essere considerato terzo, essendo l’effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter assumere la stessa posizione del suo dante causa, con la conseguenza che, come la sentenza spiega effetto nei suoi confronti, egli è anche legittimato ad impugnarla, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 111 cod. proc. civ., u.c., senza che questo diritto sia condizionato dal suo intervento in fasi pregresse di giudizio (Sez. 1, Sentenza n. 6444 del 17/03/2009 – Rv. 607584).

3. La questione controversa ha ad oggetto l’accertamento dell’avveramento della condizione sospensiva dell’iscrizione ipotecaria a garanzia di un mutuo erogato in favore di un intervento di edilizia economica e popolare, a norma della L. 25 marzo 1982, n. 94, art. 5, comma 15, (c.d. legge “Nicolazzi bis”). Questa disposizione prevede che le ipoteche di tal fatta “avranno efficacia senza alcuna ulteriore formalità dal momento dell’acquisizione da parte del comune delle aree oggetto di convenzione”. Si tratta di una disciplina speciale, che si pone in deroga all’art. 2822 cod. civ..

Nella specie, il Comune di Marcianise aveva stipulato una convenzione con la Sibilla 87 s.c.ar.l., divenuta così concessionaria dell’ente locale per le procedure ablatorie.

Sennonchè, non risulta che tale procedura si sia mai perfezionata e tale circostanza non è controversa.

Di conseguenza, la Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, richiamando la giurisprudenza della CEDU, ha escluso che vi fossero i presupposti per l’accessione invertita e, quindi, che si fosse verificata la condizione sospensiva dell’efficacia dell’iscrizione ipotecaria. Ha escluso, in particolare, che si potesse riconoscere effetto traslativo del diritto di proprietà alla circostanza che i proprietari dei suoli optarono per la tutela risarcitoria, anzichè per quella restitutoria, osservando che all’esercizio di tale opzione non consegue, quale effetto automatico, la rinunzia al diritto dominicale e l’acquisto della proprietà in capo al Comune di Marcianise o alla Sibilla 87 s.c.ar.l. e, men che meno, l’avveramento della condizione di efficacia dell’iscrizione ipotecaria.

4. Nell’ambito di un doppio motivo illustrato in modo unitario, la ricorrente deduce l’erroneità di tali conclusioni, sostanzialmente sulla base del contrasto fra la decisione di primo grado e quella d’appello; sulla circostanza che la corte d’appello non avrebbe tenuto conto del fatto che i proprietari originari dei fondi rinunziarono a rivendicarne la proprietà; sull’affermazione secondo cui la Corte d’appello avrebbe ignorato altra sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (n. 3658/2000) e confermata in appello, con la quale si trasferì la proprietà degli immobili ad A. e B..

5. Il ricorso è infondato.

Anzitutto è ovvio che il contrasto fra la sentenza di primo grado e quella d’appello non costituisce vizio di legittimità di quest’ultima. Anzi, la logica del giudizio di appello è proprio quella di poter eventualmente sovvertire la decisione di primo grado.

Non è vero che la corte territoriale non avrebbe considerato l’efficacia della sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ.. Al contrario, il giudice di appello affronta invece espressamente la questione nel merito, con idonea valutazione a sorreggere l’iter logico-giuridico seguito.

Inoltre, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3658/2000 non è stata prodotta, nè se ne indica il contenuto, sicchè la doglianza è, sotto questo aspetto, sprovvista del requisito dell’a utosufficienza.

Peraltro, secondo quanto riferito dalla ricorrente, tale sentenza trasferiva la proprietà degli immobili dalla cooperativa agli odierni controricorrenti e non la proprietà del suolo dagli originari proprietari alla Sibilla 87 s.c.ar.l. o al Comune di Marcianise. Essa non produce, quindi, un giudicato utilizzabile fra le parti di questo giudizio. Questo secondo passaggio di proprietà, infatti, costituisce oggetto di un accertamento di carattere meramente incidentale e quindi insuscettibile, anche solo in astratto, di passare in giudicato.

Infatti, il giudicato può avere, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., oltre che una efficacia diretta nei confronti delle parti (nonchè dei loro eredi o aventi causa), anche una efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, può produrre conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti terzi, cioè rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando essi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione (Sez. 2, Sentenza n. 4864 del 01/03/2007 – Rv. 595330).

Nella specie, però, la sentenza in questione – anche stando alle sole prospettazioni della ricorrente – non è munita di tale efficacia riflessa, che concerne solamente l’accertamento diretto di verità fattuali e non quello meramente incidentale.

Quell’accertamento è quindi irrilevante ai fini della verificazione della condizione sospensiva dell’efficacia dell’iscrizione ipotecaria. Anche la censura dell’affermazione della corte d’appello circa la rinuncia abdicativa, e non traslativa, della proprietà del suolo da parte degli originali proprietari è generica e non specifica, e non offre validi elementi che consentano di ravvisare le denunciate violazioni di legge.

Infine, pure l’ultima parte della censura, in cui la ricorrente sostiene che la corte d’appello non avrebbe considerato la contestazione sollevata circa la decadenza della Convenzione, è priva di pregio, in quanto riferita ad una autonoma ratio decidendi, non decisiva nell’economia della sentenza impugnata.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della società ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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