Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22462 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 26/06/2019, dep. 16/10/2020), n.22462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12359/2013 R.G. proposto da:

Metalrossetti spa in liquidazione e in concordato, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.

Rosario Calì, con domicilio eletto in Roma, via Ludovisi n. 35

presso lo studio dell’avv. Marisa Pappalardo;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 139/42/2012 del 24 ottobre 2012, depositata il 6

novembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno

2019 dal Consigliere Enrico Manzon.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva parzialmente il ricorso di Metalrossetti s.p.a. contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2003 notificatole dall’Agenzia delle Entrate il 23.2.2010, confermando la ripresa fiscale di costi indeducibili per l’importo di Euro 1.482.047,06, basata sulla contestazione dell’inesistenza delle operazioni passive correlate, ed invece annullando quella di perdite su crediti per l’importo di Euro 1.079.110,00, basata sull’assenza di “definitività e certezza” di tali sopravvenienze passive.

La sentenza, appellata da entrambe le parti, è stata riformata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che ha accolto integralmente il gravame dell’Agenzia mentre ha respinto quello di Metalrossetti (seppure dichiarando erroneamente, anche in dispositivo, il suo parziale accoglimento, in ragione della fondatezza di una censura di nullità parziale della pronuncia di primo grado non influente sulla decisione).

Per ciò che in questa sede ancora rileva, la CTR ha osservato che:

– era infondata l’eccezione preliminare della società contribuente, di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia perchè non contenente la specifica impugnazione della statuizione del primo giudice di invalidità dell’atto impositivo, nella parte concernente le perdite su crediti, anche per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, posto che detta statuizione non integrava una ratio decidendi autonoma, suscettibile di passare in giudicato;

– pur dovendosi accogliere il motivo d’appello con il quale Metalrossetti aveva dedotto la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione sulle eccezioni di invalidità dell’avviso di accertamento proposte con il ricorso introduttivo della lite (nullità della notifica, violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e art. 41 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 4), le eccezioni, riproposte dall’appellante nel grado, erano infondate;

– in particolare, era infondata l’eccezione svolta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 comma 3, in quanto l’avviso impugnato, pur essendo il terzo notificato alla società per l’anno di imposta 2003, derivava da un accertamento che andava qualificato, al pari dei precedenti, come parziale, perchè emesso dall’Ufficio senza alcuna valutazione complessiva della posizione della contribuente, e non, secondo quanto da questa preteso, come accertamento integrativo emesso in difetto della sopravvenuta conoscenza di nuove circostanze; d’altro canto, non poteva escludersi la sussistenza dei presupposti richiesti dal cit. D.P.R., art. 41 bis, per procedere all’accertamento in questione, riguardante operazioni triangolari ritenute oggettivamente e soggettivamente inesistenti, posto che, benchè nel p.v.c. della G.d.F. del 9.5.06 dette operazioni non fossero state segnalate “non essendo stato possibile riscontrare l’eventuale restituzione del contante a chiusura del cerchio criminoso”, l’Ufficio, che ben poteva disattendere le conclusioni dei verbalizzanti, aveva richiamato a suo sostegno altre circostanze presuntive, atte a legittimare una propria autonoma valutazione della fondatezza della pretesa;

– l’appello di Metalrossetti era altresì infondato nel merito, in quanto la pretesa creditoria erariale relativa ai costi indeducibili trovava supporto probatorio adeguato sia con riguardo all’inesistenza delle operazioni sia con riguardo alla consapevolezza di tale circostanza da parte dei legali rappresentanti della società contribuente;

– di contro – ribadito che la statuizione della sentenza appellata concernente la violazione del contraddittorio endoprocedimentale (L. n. 212 del 2000, art. 12) era priva di autonoma valenza decisoria- era fondato il gravame agenziale sul punto di merito relativo alla ripresa delle perdite su crediti ritenute indeducibili, atteso che le sopravvenienze passive in questione andavano imputate all’esercizio precedente (credito di Euro 1.055.873, 70 nei confronti di (OMISSIS), fallita nel (OMISSIS)) o a quello successivo (credito di Euro 17.831,75 nei confronti di (OMISSIS), fallita il (OMISSIS)).

Avverso la sentenza, depositata il 6.11.2012 – Metalrossetti spa propone ricorso per cassazione deducendo sette motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, – la ricorrente lamenta violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e art. 132 c.p.c.) e vizio motivazionale, per aver la CTR rigettato il motivo d’appello con il quale essa aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado, per mancanza di un’effettiva motivazione, (anche) con riguardo al capo che aveva ritenuto fondata la pretesa erariale relativa ai costi indeducibili.

2) Il motivo è inammissibile.

E’ principio cardine del nostro ordinamento che, salve le ipotesi di inammissibilità, improcedibilità o improponibilità del gravame, la sentenza d’appello ha effetto sostitutivo di quella di primo grado (nelle parti non coperte da giudicato) non solo in caso di sua riforma, ma anche in caso di sua conferma integrale o parziale (fra molte, Cass. nn. 29021/018, 9202/018, 9161/013).

L’appellante che abbia denunciato un vizio di nullità della sentenza impugnata non comportante la rimessione della causa al primo giudice (quale quello di violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), non ha pertanto interesse a dolersi, col ricorso per cassazione, del rigetto del relativo motivo: infatti, stante l’effetto sostitutivo della sentenza d’appello, ciò che unicamente rileva nel giudizio di legittimità è il se e il come il giudice di secondo grado (che non può limitarsi ad accertare la nullità, ma deve decidere nel merito) abbia esaminato le questioni rispetto alle quali il vizio era stato dedotto ed abbia pronunciato sulle stesse (cfr. Cass. n. 1323/018).

Si deve, in conclusione, ribadire e dare seguito al principio che “E’ inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, laddove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità” (Cass., n. 18578 del 21/09/2015, Rv. 637095 – 01).

3) Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, per avere la CTR rigettato l’eccezione, da essa riproposta in appello, di nullità dell’avviso di accertamento impugnato – a suo dire qualificabile come “accertamento integrativo”, privo però dell’indicazione di “nuovi elementi”, richiesti a pena di invalidità dalla disposizione legislativa evocata – ritenendo erroneamente che si trattasse di un “accertamento parziale”, sussumibile nella previsione normativa di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis.

4) Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la ricorrente deduce ulteriore violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 4) e vizio di motivazione della sentenza impugnata, ribadendo che non ricorrevano i presupposti per l’adozione del metodo di accertamento parziale di cui l’Agenzia ha ritenuto di potersi avvalere. Osserva inoltre che, poichè il p.v.c. della GdF di (OMISSIS) del 9 maggio 2006, sul quale si fonderebbe in via esclusiva l’atto impositivo impugnato, non conteneva informazioni atte a provare, in via diretta e senza necessità di ulteriore istruttoria, l’inesistenza delle cd. operazioni triangolari, ma che, anzi, conteneva conclusioni di segno opposto, l’Agenzia non avrebbe potuto motivare l’avviso mediante il mero rinvio a detto verbale, senza dimostrare da quale accesso, ispezione o verifica, o da quale segnalazione effettuata da Direzioni centrali o regionali, da altre Agenzie o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, ovvero da quali dati tratti dall’anagrafe tributaria, fossero emersi elementi certi e precisi che consentissero di stabilire l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, non potendo la relativa azione di recupero fondarsi su un ragionamento presuntivo privo di riscontro, inutilizzabile ai sensi dell’art. 41 bis.

5) I motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono fondati nei termini che seguono.

5.1) La ricorrente deduce, a sostegno delle censure in esame, che nel citato p.v.c. del 9.5.2006 le “c.d. operazioni triangolari”, effettuate per suo conto da 2R s.r.l. in favore delle ditte Ferinox e Silmet, non avevano formato oggetto di contestazione e che dall’indagine all’epoca operata dalla GdF erano scaturiti (come è pacifico in causa) due precedenti avvisi di accertamento (notificatile il 6.10.2006 ed il 22.12.2008), con il primo dei quali l’Ufficio di Milano aveva già recuperato a tassazione i costi di fatture relative ad operazioni ritenute inesistenti, ma limitatamente a quelle emesse a suo carico in via diretta da 2R, così operando una valutazione complessiva della sua posizione reddituale, rispetto alla quale la successiva contestazione della fittizietà anche delle cessioni triangolari costituiva un mero ripensamento, non giustificato da nuove circostanze emerse.

Tale base fattuale delle censura è stata tuttavia contestata, sia nei gradi di merito che in questo giudizio di legittimità, dalla controricorrente agenzia fiscale, che ha per contro allegato che, proprio con riguardo alle c.d. operazioni triangolari, successivamente alle attività istruttorie iniziali compendiate nel p.v.c. del 9 maggio 2006, sono state effettuate ulteriori indagini, a loro volta compendiate nei p.v.c. del 28 giugno 2007 e del 16/21 ottobre 2008, i cui esiti sono valsi a fondare l’avviso per cui è causa.

5.2) Ciò precisato, va in primo luogo rilevata la sicura erroneità della conclusione cui è giunta la CTR circa la natura parziale dei tre distinti accertamenti notificati a Metalrossetti.

Tendenzialmente, infatti, l’accertamento nei confronti del contribuente deve essere unico, potendo l’Amministrazione derogare a tale principio solo quando la sollecita emersione della materia imponibile giustifichi un accertamento parziale ai sensi dell’art. 41 bis, che può essere poi integrato, oppure quando acquisisca nuovi elementi di fatto, da indicare specificamente, che valgono ad integrare, ai sensi dell’art. 43, il primo accertamento generale. Coerenza vuole, inoltre, che l’accertamento non sia a singhiozzo, sicchè ad un primo accertamento parziale non può seguirne un altro basato su elementi già noti ma non contestati, perchè ciò pregiudica una linea di difesa complessiva e unitaria da parte del contribuente (Cass. n. 23385/018).

In definitiva, in presenza di un unico atto di indagine o di un’unica segnalazione, non è consentito all’Amministrazione di operare a suo piacimento una serie di accertamenti parziali.

5.3) Ne consegue che nel caso di specie il giudice a quo avrebbe dovuto decidere della legittimità dell’avviso impugnato innanzitutto verificando se la sua emissione fosse giustificata dall’acquisizione di nuovi elementi, riportati nei p.v.c. del 28 giugno 2007 e del 16/21 ottobre 2008, e successivamente, nel solo caso di risposta affermativa al quesito, procedere alla previa, compiuta valutazione della natura parziale o generale del primo atto impositivo notificato alla società, onde poter qualificare quello in esame ai sensi dell’art. 41 bis o dell’art. 43, accertando, in tale seconda ipotesi, se gli elementi nuovi emersi dopo il 9.5.2006 fossero stati specificamente indicati dall’ente impositore.

L’indagine richiesta è stata invece totalmente omessa dalla CTR, che, in buona sostanza, si è limitata a prendere atto della qualificazione (evidentemente irrilevante) attribuita agli avvisi dall’Ufficio, pervenendo così al proprio errato convincimento senza considerare se l’atto impositivo si fondasse, secondo quanto dedotto nelle difese dell’Agenzia, su fatti nuovi emersi dopo il 9.5.2006, nonchè tralasciando di verificare se l’accertamento trasfuso nel primo avviso notificato a Metalrossetti potesse effettivamente ritenersi parziale.

L’omesso svolgimento di tale indagine integra il dedotto vizio motivazionale.

6) L’accoglimento, nei sensi indicati, dei motivi in esame comporta l’assorbimento del quarto mezzo di censura, con il quale Metalrossetti denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione/falsa applicazione dell’art. 2697, c.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e artt. 41 e 42, e il vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere la CTR affermato nel merito la fondatezza della ripresa fiscale basata sull’inesistenza delle operazioni oggetto delle fatture per “cessioni triangolari” nonostante le contrarie conclusioni della GdF e l’avvenuta archiviazione, da parte del GIP, del procedimento penale promosso per il medesimo fatto a carico del proprio legale rappresentante.

La questione dovrà, eventualmente, essere riesaminata dal giudice del rinvio nel caso di rigetto, all’esito dell’accertamento demandatogli, dell’eccezione di illegittimità dell’avviso per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 bis e 43.

7) Con il quinto motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la ricorrente deduce la violazione/falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., nonchè il vizio di motivazione, in relazione al rigetto dell’eccezione di giudicato interno formatosi sul capo della sentenza di primo grado, non impugnato in appello dall’Agenzia delle entrate, che ha ritenuto che nella parte concernente il recupero a tassazione delle perdite su crediti l’avviso di accertamento fosse stato emesso in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12.

8) La censura è fondata.

La sentenza impugnata deve infatti considerarsi erronea sul punto decisionale in questione, dato che la violazione del contraddittorio endoprocedimentale è stata oggetto di apposita eccezione proposta da Metalrossetti con il ricorso introduttivo della lite, sulla quale la CTP milanese ha pronunciato, accogliendola.

La statuizione, concernente una ragione di invalidità dell’avviso di accertamento impugnato pregiudiziale e dirimente, costituiva un’autonoma ratio decidendi, da sola sufficiente all’accoglimento del ricorso sul punto, ed avrebbe pertanto dovuto essere specificamente impugnata dall’Agenzia delle entrate, che di contro, pacificamente, non lo ha fatto.

Vanno in conseguenza rilevati l’inammissibilità dell’appello agenziale con riguardo alla ripresa fiscale relativa alle “perdite su crediti” e il passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado che ha annullato l’avviso in parte qua.

La sentenza della CTR va dunque annullata senza rinvio nella parte in cui ha accolto il motivo (o i motivi) d’appello inammissibili.

Restano assorbiti il sesto ed il settimo motivo di ricorso, che lamentano, rispettivamente, l’omessa pronuncia della CTR sull’eccezione di inammissibilità e l’accoglimento nel merito del/dei relativo/i motivo/i di gravame.

L’accoglimento, nei termini di cui si è detto, del secondo e del terzo motivo comportano invece la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR di Milano in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame delle questioni in essi dibattute e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, nonchè il quinto motivo di ricorso; dichiara assorbiti il quarto, il sesto ed il settimo motivo e inammissibile il primo motivo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata nel capo che ha accolto l’appello dell’Agenzia in punto di perdite su crediti; cassa, altresì, la sentenza in relazione al secondo ed al terzo motivo di ricorso, con rinvio per un nuovo esame alla Commissione tributaria regionale in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA