Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22461 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 27/09/2017, (ud. 04/05/2017, dep.27/09/2017),  n. 22461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3304/2015 R.G. proposto da:

C.P., rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Pozza

e Vera Maria Melissano e domiciliata ex lege presso la cancelleria

della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

C.V. e V.C.;

– intimati –

Euroincassi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Nomentana n. 295, presso lo

studio dell’avv. Carla Olivieri che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino depositata il

18/11/2014.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Cosimo D’Arrigo;

Letta la sentenza impugnata che, in riforma della decisione di primo

grado, ha dichiarata l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell’atto

di compravendita immobiliare stipulato tra C.V. e sua

figlia Patrizia, con contestuale condanna alle spese per entrambi i

gradi di giudizio;

letto il ricorso e il controricorso.

Fatto

RITENUTO

che la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata;

la ricorrente, con unico motivo, censura l’uso, da parte del giudice di appello, di presunzioni semplici in ordine alla sussistenza della scientia fraudis.

Diritto

CONSIDERATO

che questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, la prova della consapevolezza, da parte sia del debitore che del terzo, del pregiudizio delle ragioni del creditore può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Sez. 2, Sentenza n. 17327 del 17/08/2011, Rv. 619033; Sez. 3, Sentenza n. 27546 del 30/12/2014, Rv. 633992; conf. Sez. 3, Sentenza n. 5618 del 22/03/2016, Rv. 639362);

che, peraltro, si tratta di un motivo sostanzialmente in fatto, giacchè, in ultima istanza, la ricorrente chiede che si attribuisca diverso valore agli elementi di prova posti dalla Corte alla base della decisione impugnata;

che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo;

che sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

che ricorrono altresì i presupposti perchè il ricorrente sia condannato d’ufficio al pagamento in favore della controparte – ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, – di una somma, equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia, in quanto egli ha agito in giudizio senza adoperare la normale diligenza e comunque senza compiere alcun sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo per sostenere l’impugnazione proposta.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, nonchè al pagamento, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., in favore della controparte, della somma di Euro 1.000,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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