Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22461 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 26/06/2019, dep. 16/10/2020), n.22461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4967/2012 R.G. proposto da Agenzia delle

entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Metalrossetti spa in liquidazione ed in concordato preventivo;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 153/27/10 del 26 novembre 2010, depositata il 31

dicembre 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno

2019 dal Consigliere Enrico Manzon.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 153/27/10 del 26 novembre 2010, depositata il 31 dicembre 2010, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 68/46/09 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva parzialmente accolto il ricorso di Metalrossetti spa in liquidazione contro la cartella esattoriale per II.DD. ed IVA 2004.

La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che il gravame agenziale era accoglibile limitatamente al credito IVA non riconosciuto ed iscritto a ruolo ed invece non lo era in relazione alle somme iscritte e poste in esazione per ritenute alla fonte e per IRES, stante la ritualità e tempestività della dichiarazione integrativa presentata dalla società contribuente, per rinunzia al primo credito e correzione dell’errore materiale inerente il secondo, in considerazione del generale principio, affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, di emendabilità delle dichiarazioni tributarie in particolare per le imposte reddituali.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

L’intimata Metalrossetti non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, artt. 3 e 8, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, poichè la CTR, in considerazione della tempestività/ritualità della dichiarazione integrativa delle rispettive dichiarazioni di periodo, ha affermato la non spettanza non solo dei crediti per ritenuta alla fonte ed IRES portati dalla cartella esattoriale impugnata, ma anche delle sanzioni con la medesima avviate all’esazione.

La censura è fondata.

Risulta pacifico che nel caso di specie la cartella esattoriale impugnata è conseguenza di controlli automatizzati D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis (v. l’incipit della sentenza impugnata); risulta altresì che le dichiarazioni integrative valorizzate dalla CTR lombarda sono state presentate solo successivamente all’emissione dell’atto esattivo ed addirittura lite pendente, essendo ciò espressamente ammesso dalla società contribuente nel ricorso introduttivo della lite (v. i passi correlativi nella parte narrativa del ricorso agenziale).

Orbene, in base alla previsione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, la possibilità di presentare dichiarazioni integrative (reddituali) non pregiudica l’applicazione delle sanzioni e quindi, annullando integralmente la cartella esattoriale impugnata il giudice tributario di appello ha palesemente violato tale disposizione legislativa.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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