Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22461 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. II, 09/09/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 09/09/2019), n.22461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALISI Antonino – Presidente –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21294/2017 proposto da:

B.A.M., e G.L., rappresentate e difese

dall’Avvocato ALBERTO LUCCHETTI e dall’Avvocato ALESSANDRO LUCCHETTI

ed elettivamente domiciliate a Roma, via Magliano Sabina 24, presso

lo studio dell’Avvocato LUIGI PETTINARI, per procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.F., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANDREA

V.A. SPECIALE, presso il cui studio elettivamente domicilia per

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e

D.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1049/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata l’8/5/2017;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

4/6/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto

Procuratore Generale della Repubblica, Dott. CELESTE Alberto, il

quale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, assorbiti gli

altri;

sentito, per le ricorrenti, l’Avvocato ALESSANDRO LUCCHETTI; sentito,

per i convenuti, l’Avvocato ANDREA VINCENZO SPECIALE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.L. e B.A.M., con atto di citazione notificato il 18/7/1996, hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Ancona, P.F. e D.A.M. e, dopo aver esposto di essere comproprietarie di un appezzamento di terreno agricolo sito nel Comune di (OMISSIS) e di aver costruito su una porzione dello stesso un capannone ad uso agricolo, hanno chiesto la condanna dei convenuti, a norma dell’art. 948 c.c., alla restituzione della porzione del predetto fabbricato dagli stessi illegittimamente occupata, oltre al risarcimento dei danni conseguentemente subiti.

P.F. e D.A.M. si sono costituiti in giudizio e, dopo aver contestato la domanda proposta dalle attrici, hanno a loro volta proposto domanda riconvenzionale per sentirsi dichiarare comproprietari del capannone oggetto del giudizio.

Il tribunale, con sentenza del 7/5/2001, ha dichiarato, in via principale, la nullità dell’atto di citazione ed, in via subordinata, l’inammissibilità della pretesa, al pari della domanda riconvenzionale, compensando interamente le spese di lite tra le parti.

G.L. e B.A.M. hanno proposto appello avverso la sentenza del tribunale chiedendo alla corte d’appello di dichiarare, ai sensi e agli effetti dell’art. 948 c.c., la loro proprietà, per acquisto a titolo originario, del fabbricato ad uso agricolo per cui è causa, e di condannare gli appellati alla restituzione della porzione di detto fabbricato dagli stessi illegittimamente occupata, oltre ai danni.

P.F. e D.A.M., a loro volta, hanno proposto appello incidentale contestando la sentenza del tribunale nella parte in cui aveva rigettato la domanda riconvenzionale.

La corte d’appello di Ancona, con sentenza del 2008, ha accolto l’appello principale e rigettato l’appello incidentale, dichiarando le appellanti proprietarie del capannone e condannando i convenuti/appellati alla refusione, nella misura del 50%, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso tale sentenza, P.F. e D.A.M. hanno proposto ricorso per cassazione, censurandone la parte in cui la corte d’appello aveva ritenuto fondata la domanda delle attrici alla restituzione del capannone nella disponibilità dei resistenti ed ha qualificato il diritto d’uso ad essi riconosciuto con l’atto di compravendita come diritto personale di godimento e non come diritto reale di uso.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 17320 del 2015, ha accolto il ricorso ed ha, quindi, cassato la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello di Bologna anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità.

Riassunto il giudizio nei termini, la corte d’appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ritenuto che l’impugnata sentenza dovesse essere riformata.

La corte, in particolare, per quanto ancora interessa, dopo aver evidenziato che le venditrici, alienando un appartamento della loro casa rurale, avevano attribuito agli acquirenti l’uso della corte circostante il fabbricato, ha ritenuto che la volontà delle parti mirasse semplicemente a garantire agli acquirenti il parcheggio di automezzi ed il godimento del prato antistante e retrostante il fabbricato, escludendo, però, che tale diritto, riconducibile alla previsione di cui all’art. 1021 c.c., potesse estendersi anche all’uso del capannone destinato a ricovero di mezzi agricoli e deposito di foraggio, che dovrà essere, di conseguenza, restituito alle proprietarie.

La corte d’appello, quindi, statuita la natura del diritto reale di uso pertinente in via esclusiva all’area relativa alla corte, con esclusione del fabbricato capannone, ha ritenuto che “l’esito complessivo della lite, in considerazione delle reciproche domande proposte, giustifica la parziale compensazione delle spese che gli appellati dovranno rifondere all’appellante, che si è visto accogliere il ricorso per Cassazione…”.

La corte, infine, ha così statuito: innanzitutto, ha accertato e dichiarato la proprietà del fabbricato ad uso agricolo in capo alle appellate B.A.M. e G.L., ordinando a P. e D. il rilascio, in favore di queste ultime, della porzione del predetto immobile dagli stessi occupata; in secondo luogo, ha condannato le appellate alla refusione, in favore degli appellanti, delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, e cioè il primo grado, il giudizio d’appello, il giudizio in cassazione ed il giudizio di rinvio, nella percentuale del 50%, provvedendo alla loro liquidazione.

B.A.M. e G.L., con ricorso spedito per la notifica il 13/9/2017, hanno chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza resa dalla corte d’appello, dichiaratamente non notificata.

P.F. ha resistito con controricorso notificato in data 30/10/2017.

D.A.M. è rimasta intimata.

Le ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, le ricorrenti, lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 91,359 e 394 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur a fronte dell’integrale accoglimento delle domande dalle stesse proposte e, per contro, dell’integrale rigetto di ogni eccezione sollevata dalla parte intimata, le ha condannate alla refusione delle spese di lite.

1.2. Così facendo, infatti, hanno osservato le ricorrenti, ha corte ha violato il principio di soccombenza secondo il quale la parte che, alla luce dell’esito globale del processo, sia risultata interamente vittoriosa, non può essere condannata, neppure per una minima quota, al pagamento delle spese di lite.

1.3. Nel caso in esame, hanno proseguito le ricorrenti, se si tiene conto delle domande proposte dalle parti e della statuizione di merito che ha definito l’assegnazione del bene della vita oggetto della vicenda processuale, emerge con assolta evidenza che le stesse sono risultate integralmente vittoriose in quanto tutte le domande che hanno formulato sono state accolte.

1.4. Nessuna condanna al rimborso delle spese, quindi, hanno concluso le ricorrenti, poteva essere pronunciata a loro danno, tanto più se si considera che la corte, in realtà, non ha proceduto ad una parziale compensazione delle spese di lite, ma ha condannato la parte totalmente vittoriosa al pagamento del 50% delle spese di lite complessivamente maturate in favore della parte totalmente soccombente.

2.1. Con il secondo motivo, le ricorrenti, lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 91,359 e 394 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che “l’esito complessivo della lite, in considerazione delle reciproche domande proposte, giustifica la parziale compensazione delle spese che gli appellati dovranno rifondere all’appellante, che si è visto accogliere il ricorso per Cassazione…”.

2.2. La corte, tuttavia, hanno proseguito le ricorrenti, così facendo, ha violato il principio di soccombenza che dev’essere applicato non ai singoli gradi del giudizio ed al loro risultato ma all’esito globale del processo.

2.3. A nulla, quindi, può rilevare, hanno aggiunto, il fatto che gli intimati avessero conseguito l’annullamento della precedente pronuncia di merito una volta che il giudice di rinvio abbia, in seguito, integralmente accolto la domanda delle ricorrenti le quali, pertanto, in quanto totalmente vittoriose, non possono essere condannate al rimborso delle spese di lite.

3.1. Con il terzo motivo, le ricorrenti, lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, nella parte in cui stabilisce che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha condannato le appellate al rimborso, in favore delle appellanti, delle spese di lite poichè “l’esito complessivo della lite, in considerazione delle reciproche domande proposte, giustifica la parziale compensazione delle spese che gli appellati dovranno rifondere all’appellante, che si è visto accogliere il ricorso per Cassazione…”.

3.2. Il provvedimento, infatti, hanno aggiunto le ricorrenti, è, in sostanza, privo di motivazione, risultando del tutto inspiegabile la condanna delle stesse alla rifusione del 50% delle spese che le controparti hanno sostenuto, non essendo a tal fine utilizzabile nè il riferimento alle reciproche domande, nè il riferimento al ricorso per cassazione.

4.1 I motivi, da esaminare congiuntamente per l’intima connessione dei temi trattati, sono fondati.

4.2. In tema di spese processuali, infatti, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicchè non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma, in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. n. 20289 del 2015).

4.3. Nel caso di specie, non può seriamente dubitarsi che le ricorrenti sono state, nel merito, pressochè totalmente vittoriose, se solo si considera, per un verso, che sono state accolte le domande dalle stesse proposte per l’accertamento della loro proprietà esclusiva sul capannone ad uso agricolo e per il rilascio della porzione di tale immobile indebitamente occupato dai convenuti e, per altro verso, che sono state respinte (salvo che per la natura reale del diritto d’uso sulla corte) tutte le domande (di accertamento della loro comproprietà su tale capannone) e le eccezioni (di sussistenza, con riguardo allo stesso capannone, di un diritto reale d’uso) che costoro avevano proposto.

4.4. D’altra parte, anche a voler considerare l’accoglimento (pronunciato, peraltro, solo in motivazione) dell’appello proposto da P.F. e D.A.M., lì dove la sentenza impugnata ha statuito la natura reale del diritto di uso dagli stessi vantato, resta, comunque, il fatto che la corte d’appello, in considerazione dell’esito finale della lite ed, in ipotesi, della parziale soccombenza degli appellati, poteva al più disporre la totale (o parziale) compensazione delle spese (condannando, in quest’ultimo caso, il parziale soccombente al pagamento delle(residua parte delle spese sostenute dalle attrici), ma giammai condannare le stesse, siccome parzialmente vittoriose, al pagamento di parte delle spese sostenute dai convenuti.

5. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata, con rinvio ad altra sezione della corte d’appello Bologna, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello Bologna, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA