Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22460 del 27/10/2011
Cassazione civile sez. I, 27/10/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 27/10/2011), n.22460
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
Z.C., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare
183, presso l’avv. Ursula Benincampi, rappresentata e difesa
dall’avv. D’ADDARIO Filomena per procura in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12. presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge,
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte di appello di Potenza n. 46/09 in data
10 marzo 2009, nel procedimento n. 322/2008 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in
data 25 maggio 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;
alla presenza del Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che il decreto impugnato, su richiesta del procuratore della ricorrente, è stato notificato in forma esecutiva al Ministero della Giustizia, presso la sua sede in (OMISSIS), il 23 – 26 ottobre 2009 e che il ricorso per cassazione è stato notificato dalla medesima ricorrente a detto Ministero il 24 -27 aprile 2010;
rilevato che la questione della idoneità della notifica del provvedimento impugnato – eseguita in forma esecutiva alla parte personalmente – a far decorrere il termine breve di impugnazione nei confronti del notificante e del notificato è stata rimessa alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte e che pertanto, poichè la pronuncia delle Sezioni Unite sulla menzionata questione è rilevante ai fini della decisione del presente ricorso, è necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa di detta pronuncia.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011