Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22460 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. I, 27/10/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 27/10/2011), n.22460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

Z.C., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare

183, presso l’avv. Ursula Benincampi, rappresentata e difesa

dall’avv. D’ADDARIO Filomena per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12. presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge,

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di Potenza n. 46/09 in data

10 marzo 2009, nel procedimento n. 322/2008 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in

data 25 maggio 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che il decreto impugnato, su richiesta del procuratore della ricorrente, è stato notificato in forma esecutiva al Ministero della Giustizia, presso la sua sede in (OMISSIS), il 23 – 26 ottobre 2009 e che il ricorso per cassazione è stato notificato dalla medesima ricorrente a detto Ministero il 24 -27 aprile 2010;

rilevato che la questione della idoneità della notifica del provvedimento impugnato – eseguita in forma esecutiva alla parte personalmente – a far decorrere il termine breve di impugnazione nei confronti del notificante e del notificato è stata rimessa alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte e che pertanto, poichè la pronuncia delle Sezioni Unite sulla menzionata questione è rilevante ai fini della decisione del presente ricorso, è necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa di detta pronuncia.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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