Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22460 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. I, 24/09/2018, (ud. 05/04/2018, dep. 24/09/2018), n.22460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25736/2013 R.G. proposto da:

GENERALI COSTRUZIONI GRILLO S.R.L., in persona dell’amministratore

unico p.t. G.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe

Aliquò, con domicilio eletto in Roma, via del Sabotino, n. 12,

presso lo studio dello Avv. Luca Savini;

– ricorrente –

contro

CON.SER.V.C.O. S.P.A., in persona dell’amministratore unico p.t.

B.B.A.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Umberto

Delzanno, con domicilio eletto in Roma, via Cola di Rienzo, n. 180,

presso lo studio dell’Avv. Stefano Giannini;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 2067/12

depositata il 21 dicembre 2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2018

dal Consigliere Guido Mercolino.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Con.Ser.V.C.O. S.p.a., azienda speciale del Consorzio Servizi del Verbano Cusio Ossola, convenne in giudizio la Generali Costruzioni Grillo S.p.a., appaltatrice dei lavori per la realizzazione di aree attrezzate di raccolta, stoccaggio e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani ed ingombranti, per sentir dichiarare legittima la rescissione del contratto di appalto con la stessa stipulato il 10 dicembre 1998, e per sentir pronunciare, in subordine, la risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatrice, con la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni.

Si costituì la convenuta, e resistette alla domanda, chiedendo, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento della committente, con la condanna della stessa al pagamento della somma di Euro 488.917,44, detratti gli acconti percepiti, nonchè al risarcimento dei danni.

1.1. Con sentenza dell’8 febbraio 2005, il Tribunale di Verbania accolse la domanda principale, dichiarando legittima la rescissione del contratto per inadempimento dell’appaltatrice, che aveva abbandonato il cantiere senza completare i lavori, e condannandola al pagamento della somma di Euro 30.000,00, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla perdita di un finanziamento CEE; rigettò la domanda riconvenzionale di risoluzione e quella di risarcimento dei danni, dichiarando inammissibile la domanda d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata dalla convenuta.

2. L’impugnazione proposta dalla GCG (trasformatasi in S.r.l. nel corso del giudizio) è stata rigettata dalla Corte d’appello di Torino, che con sentenza del 21 dicembre 2012 ha parzialmente accolto il gravame incidentale proposto dalla ConSerVCO, condannando l’appellante al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 44.450,63, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni.

Premesso che la dichiarazione di legittimità della rescissione non aveva costituito oggetto di uno specifico motivo di gravame, la Corte ha ritenuto infondate le censure proposte dall’appellante in ordine all’esclusione dell’inadempimento della committente, all’inammissibilità della domanda d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, ed ai danni derivanti dalla perdita del finanziamento.

Quanto agli ulteriori danni lamentati dall’appellata, ha ritenuto che la prova testimoniale ammessa in appello e gli accertamenti effettuati a mezzo di c.t.u. consentissero di riconoscere, a titolo di risarcimento, l’importo pagato per la realizzazione dell’assito di un fabbricato sito in (OMISSIS), quello relativo a lavori non preventivati di adeguamento dei manufatti realizzati dall’appaltatrice, quello pagato per l’acquisto di cassonetti destinati alla raccolta differenziata, i costi sostenuti per la certificazione degli impianti elettrici e quelli conseguenti alla procedura di allontanamento dell’appaltatrice. Ha rigettato le altre richieste di risarcimento formulate dalle parti, a causa della tardiva formulazione delle relative riserve, nonchè quella di rimborso del corrispettivo pagato ad altra ditta, trattandosi di un costo che la committente avrebbe dovuto comunque sostenere per l’esecuzione dei lavori. Rilevato infine che, come accertato dal c.t.u., l’appaltatrice, al momento della rescissione del contratto, aveva ricevuto acconti per complessivi Euro 374.071,10, pur avendo eseguito lavori per complessivi Euro 370.071,27, l’ha condannata alla restituzione dell’importo incassato in eccedenza.

3. Avverso la predetta sentenza la GCG ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. La ConSerVCO ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112,163,164,183,184 e 345 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda di risarcimento degli ulteriori danni lamentati dall’appellante. Premesso che nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5, la ConSerVCO aveva omesso di allegare i predetti danni, limitandosi ad indicarne i titoli, senza specificare gl’interventi di sistemazione resisi necessari, le opere ripristinate e quelle da completare, nonchè l’importo delle relative previsioni di spesa e gli esborsi effettivamente sostenuti, osserva che tale precisazione era stata ritenuta inammissibile dalla sentenza di primo grado, in quanto avvenuta soltanto attraverso l’articolazione della prova testimoniale, nella memoria istruttoria depositata ai sensi dell’art. 184 c.p.c.. Nel riconoscere i predetti danni, la Corte territoriale non ha esaminato il motivo di gravame concernente la genericità della domanda e la tardività della specificazione, omettendo inoltre di rilevare la novità delle conclusioni rassegnate in appello, nelle quali l’attrice aveva provveduto alla precisazione delle voci di danno.

1.1. In quanto precedute da una succinta ma pertinente ricostruzione della vicenda processuale ed accompagnate da puntuali riferimenti agli atti di causa, le predette doglianze, il cui oggetto è limitato alla tardiva allegazione di parte dei danni posti a fondamento della domanda di risarcimento proposta in via riconvenzionale, si sottraggono alla censura d’inammissibilità sollevata dalla difesa della controricorrente in riferimento all’inosservanza dei requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6.

L’esposizione sommaria dei fatti di causa e l’indicazione degli atti e dei documenti su cui si fonda il ricorso rispondono infatti all’esigenza di fornire al Giudice di legittimità tutti gli elementi necessari a consentirgli di prendere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonchè di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (cfr. Cass., Sez. 6, 3/02/2015, n. 1926; Cass., Sez. 3, 9/03/2010, n. 5660; Cass., Sez. lav., 12/06/ 2008, n. 15808). Ai fini dell’osservanza del primo requisito, è quindi sufficiente che dall’esame complessivo del ricorso emergano con chiarezza le questioni logiche e giuridiche sottoposte all’esame di questa Corte e gli elementi indispensabili per la comprensione e la risoluzione delle stesse, non occorrendo una narrazione particolareggiata ed esaustiva delle circostanze che hanno dato luogo alla controversia e dello svolgimento del processo (cfr. Cass., Sez. 1, 28/02/2006, n. 4403; Cass., Sez. lav., 19/04/2004, n. 7392; 3/02/2004, n. 1959); il rispetto del secondo requisito va a sua volta verificato con riguardo ad ogni singolo motivo di impugnazione, e può dunque condurre alla declaratoria d’inammissibilità soltanto quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l’esame di quell’atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e dei relativi presupposti fattuali, nonchè la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili (cfr. Cass., Sez. Un., 5 luglio 2013, n. 16887).

1.2. Il motivo è peraltro fondato.

Premesso che la tardiva deduzione dei fatti allegati a sostegno della domanda non è deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, costituendo violazione di norme processuali, in relazione alla quale questa Corte opera come giudice anche del fatto, e può quindi procedere al riscontro del vizio lamentato attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 21/04/2016, n. 8069; Cass., Sez. 1, 30/07/2015, n. 16164; 28/07/2015, n. 15843), si osserva che, come si evince dalla trascrizione dell’atto di citazione, riportata a corredo del motivo d’impugnazione, la domanda di risarcimento dei danni per l’inadempimento del contratto d’appalto, proposta dalla ConSerVCO in primo grado, aveva ad oggetto il ristoro da un lato dei maggiori oneri sopportati dalla committente per la realizzazione delle opere commissionate, e dall’altro del pregiudizio derivante dal ritardo nell’ultimazione dei lavori. Mentre quest’ultimo risultava puntualmente specificato mediante l’allegazione dell’avvenuta perdita di un finanziamento concesso per la realizzazione delle opere, il primo era solo genericamente individuato, essendosi l’attrice limitata a far valere i costi sostenuti per il ripristino e la sistemazione delle opere eseguite, lasciate in stato di abbandono, e quelli necessari per il completamento delle stesse, non ultimate dall’appaltatrice. Nessuna precisazione veniva fornita in ordine alla natura e all’entità dei lavori eseguiti o da eseguire ed alla spesa a tal fine necessaria, la cui indicazione, come rilevato dalla sentenza di primo grado, ha avuto luogo soltanto in seguito, attraverso l’articolazione della prova testimoniale dedotta nella memoria istruttoria depositata ai sensi dell’art. 184 c.p.c.. Nella memoria precedentemente autorizzata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5, l’attrice si era infatti limitata a ribadire la domanda così come formulata nell’atto di citazione, richiamando i “titoli” nello stesso allegati, senza però specificare i fatti materiali che ne costituivano il fondamento.

Tali modalità di proposizione della domanda non possono considerarsi conformi alla disciplina dettata dagli artt. 163,183 e 184 c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 17 come modificato dal D.L. 18 ottobre 1992, n. 432, 5 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1995, n. 534, ed anteriore alle ulteriori modificazioni introdotte dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 1.

Non può infatti condividersi la tesi sostenuta dalla controricorrente, secondo cui l’avvenuta indicazione nell’atto di citazione dei “titoli” dei danni subiti doveva considerarsi sufficiente ai fini dell’individuazione della causa petendi e degli elementi in fatto fondanti la richiesta risarcitoria, la cui specificazione poteva quindi aver luogo anche nel corso del giudizio. L’onere di allegazione posto a carico della parte che intenda proporre una domanda di risarcimento non può essere infatti adempiuto con l’affermazione di un fatto generico, ma postula l’indicazione di tutti gli elementi idonei ad individuare il fatto specifico che s’intende allegare: essa non può essere quindi limitata alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica dell’istante, ma deve includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, arrecate da tale condotta, dovendo la controparte essere messa in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, indipendentemente dalla loro esatta quantificazione e dall’assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo (cfr. Cass., Sez. 3, 30/06/2015, n. 13328; 18/01/2012, n. 691).

Nella specie, peraltro, anche a voler ritenere che il predetto onere fosse stato adeguatamente assolto mediante l’allegazione del mancato completamento delle opere e dell’abbandono del cantiere da parte dell’appaltatrice, rispetto alla quale l’indicazione delle conseguenze dannose sarebbe stata quindi configurabile come una mera emendatio libelli, dovrebbe ugualmente escludersi che l’attrice potesse provvedervi nella memoria depositata ai sensi dell’art. 184 c.p.c.. Ai sensi dell’art. 183 c.p.c., infatti, la precisazione o la modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già formulate può avere luogo soltanto nella prima udienza di trattazione (comma 4) o, al più tardi, nelle memorie depositate dalle parti entro il termine perentorio all’uopo fissato dal giudice (comma 5), mentre le memorie previste dall’art. 184, da depositarsi entro il termine perentorio fissato dal giudice nell’udienza successiva, sono dedicate esclusivamente all’indicazione dei mezzi di prova. La scadenza del termine previsto dall’art. 183 c.p.c., comma 5, comporta, in altri termini, la definitiva fissazione del thema decidendum, non più modificabile nello svolgimento successivo del processo, determinando, al tempo stesso, la cristallizzazione del thema probandum, all’interno del quale soltanto è consentita alle parti la formulazione di istanze istruttorie, con la conseguente preclusione della facoltà di allegare nuove circostanze di fatto in sede di articolazione dei mezzi di prova (cfr. Cass., Sez. 3, 24/01/2012, n. 947; Cass., Sez. 2, 6/10/2005, n. 19453; 17/05/2004, n. 9323).

Non può pertanto condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, senza curarsi neppure di spiegarne le ragioni, ha accolto il motivo di gravame concernente il parziale rigetto della domanda di risarcimento, ritenendo ammissibile l’allegazione dei danni non tempestivamente dedotti dall’attrice e riformando quindi la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva negato ingresso ai mezzi istruttori (prova testimoniale e c.t.u.) richiesti dalla ConSerVCO ai fini della relativa prova.

2. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dalle censure proposte dalla ricorrente, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c. con la dichiarazione d’inammissibilità della domanda di risarcimento degli ulteriori danni fatti valere dall’appellata.

La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello. Le spese del giudizio di legittimità seguono invece la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda di risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’appellata. Compensa integralmente le spese del giudizio di appello; condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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