Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22460 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 12/06/2019, dep. 16/10/2020), n.22460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. M.G. – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso. 13796-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

CAD ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA GONDAR 22, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONELLI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VALENTINA

PICCO, CRISTINA ZUNINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza 1672/2016 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 20/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/06/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Liguria n. 1672/2016 depositata il 20.12.2016 non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 giugno 2019 dal relatore cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La predetta sentenza – rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – confermava la sentenza con cui la commissione tributaria provinciale di La Spezia aveva accolto il ricorso proposto da Centro Assistenza Doganale Italia Srl (CAD) avverso atti di contestazione sanzioni (per Euro 77.704,82) in relazione alla dedotta erronea indicazione della merce importata, merce acquistata dalla Ulivieri Ricambi Srl (che svolge attività di commercio di accessori e ricambi per carrelli elevatori) dalla società GT MOVER, società tailandese produttrice di transpallet, la cui origine tailandese era stata – sulla base di una relazione OLAF – contestata dall’ufficio, che assumeva trattarsi di merce proveniente dalla Cina e solo assemblata in Thailandia;

Per la cassazione della predetta sentenza l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso affidato a tre motivi;

Resiste con controricorso la società contribuente;

Quest’ultima ha depositato memoria;

Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c, comma 2, e dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso consta di tre motivi recanti, nell’ordine:

1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 e 2697 c.c. e ss., nonchè Reg. CEE n. 1073 del 1999, art. 9 (vigente ratione temporis) e dei principi afferenti all’onere della prova (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

2) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, nonchè dell’art. 2697 e ss. c.c., e dei principi afferenti all’onere della prova (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

3) “Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 comma 7 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”;

Va, per primo, esaminato quest’ultimo motivo, in quanto attiene -per come si legge nella sentenza impugnata- “alla nullità insanabile dei provvedimenti impugnati per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7”, questione ritenuta assorbente dalla CTR.

Il motivo è fondato. In materia doganale è inapplicabile la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, operando in tale ambito lo “ius specialis” di cui al D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, nel testo utilizzabile ratione temporis, preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento comunque anticipato rispetto all’impugnazione in giudizio degli avvisi di cui si parla (ex multis cass. n. 12832 del 23.5.2018; ord. n. 2176 del 25.1.2019 e ord. n. 4061 del 12.2.2019); nè sussiste una violazione dei principi unionali in materia di contraddittorio preventivo, con conseguente disapplicazione delle norme in esame in quanto l’orientamento giurisprudenziale sopra indicato è in linea con i suddetti principi.

La Corte di Giustizia (3.7.2014 Kamino), dopo avere ricordato che il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione di cui il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento è parte integrante, ha rilevato che, quando il diritto dell’Unione non fissa nè le condizioni alle quali deve essere garantito il rispetto dei diritti della difesa nè le conseguenze della violazione di tali diritti, condizioni e conseguenze dette rientrano nella sfera del diritto nazionale, purchè i provvedimenti adottati in tal senso siano dello stesso genere di quelli di cui beneficiano i singoli in situazioni di diritto nazionale comparabili (principio di equivalenza) e non rendono in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività). Siffatta soluzione è applicabile alla materia doganale nella misura in cui l’art. 245 codice doganale, rinvia espressamente al diritto nazionale, precisando che “le norme di attuazione della procedura di ricorso sono adottate dagli Stati membri”, fermo restando che questi ultimi possono legittimamente consentire l’esercizio dei diritti della difesa secondo le stesse modalità previste per la disciplina delle situazioni interne purchè esse siano conformi al diritto dell’Unione.

Inoltre, la Corte, con la successiva sentenza resa in data 20.12.2017 nella causa C-276/16, Preqù, ha precisato che le disposizioni del diritto dell’Unione, come quello del codice doganale, devono essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali e che le disposizioni nazionali di attuazione delle condizioni previste dall’art. 244, codice doganale, comma 2, per la concessione di una sospensione dell’esecuzione devono, in mancanza di una previa audizione, garantire che tali condizioni non siano applicate o interpretate restrittivamente; se il destinatario di avviso di rettifica dell’accertamento ha la possibilità di ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impositivo sino alla sua eventuale riforma e se il giudice nazionale verifica che nell’ambito del procedimento amministrativo, le condizioni di cui all’art. 244 codice doganale, non sono applicate in modo restrittivo, non può ritenersi pregiudicato il rispetto dei diritti della difesa del destinatario dell’atto.

In definitiva il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima della adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi deve essere interpretata nel senso che i diritti di difesa del destinatario di un avviso di rettifica dell’accertamento, adottato dall’autorità doganale in mancanza di una previa audizione dell’interessato, non sono violati se la normativa nazionale che consente all’interessato di contestare tale atto nell’ambito di un ricorso amministrativo prevede la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecuzione di tale atto fino alla sua eventuale riforma rinviando all’art. 244 codice doganale comunitario, benchè la proposizione di un ricorso amministrativo non sospenda automaticamente l’esecuzione dell’atto

– impugnato, dal momento che l’applicazione di tale art., comma 2, da parte dell’autorità doganale non limita la concessione della sospensione dell’esecuzione qualora vi siano motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata con la normativa doganale o vi sia da temere un danno irreparabile per l’interessato (Cass. ord. 4061/2019 cit.).

– Gli ulteriori due motivi di ricorso vanno invece dichiarati inammissibili, in quanto non investono autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, ma attengono a questioni che la CTR – avendo dichiarato assorbente di ogni altro profilo di censura la ritenuta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ha esaminato ad abundantiam.

– Accolto il terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, che esaminerà le questioni dichiarate assorbite e regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara inammissibili i primi due motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 2 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

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