Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22460 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. II, 09/09/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 09/09/2019), n.22460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALISI Antonino – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13152-2016 proposto da:

G.A., G.A., S.C.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato

ROSARIO SICILIANO, rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO

ANDREUCCI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA VALDICHIANA CREDITO COOPERATIVO TOSCO UMBRO, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO BAGLIVI, 8, presso lo studio

dell’avvocato ANNA LUCIA ROSELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SIMONE PISTELLI Giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1957/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/06/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. CELESTE ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’Avvocato Rosario Siciliano per i ricorrenti e l’Avvocato Aldo

Ferrari per delega dell’Avvocato Simone Pistelli per la

controricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La banca intimata otteneva decreto ingiuntivo nei confronti dei ricorrenti per il pagamento di un credito vantato nei confronti di G.G. sul presupposto che gli stessi fossero eredi del debitore.

A seguito di opposizione, a fondamento della quale si deduceva di essere estranei all’eredità del debitore, per avere rinunziato alla stessa, non potendosi nemmeno invocare la fattispecie di cui all’art. 485 c.c., per non aver provveduto a redigere l’inventario nei tre mesi dall’apertura della successione, il Tribunale di Siena con la sentenza n. 184/2013 rigettava l’opposizione, rilevando che, attesa la convivenza degli opponenti con il de cuius, era inverosimile che al momento del decesso non fossero presenti nella casa oggetti di proprietà del defunto, i quali erano stati quindi posseduti dagli ingiunti, sostenendo quindi che si fosse verificato l’acquisto ex lege dell’eredità ai sensi della norma sopra indicata.

L’appello avanzato dalla S. e dai G. era però rigettato dalla Corte d’Appello di Firenze con la sentenza n. 1957 del 18 novembre 2015, nella quale si rilevava che era pacifica la qualità di chiamati all’eredità del defunto debitore in capo agli appellanti.

Pertanto poichè secondo l’id quod plerumque accidit non esiste nessuno che non sia proprietario almeno di alcuni vestiti o di altre suppellettili di uso quotidiano (orologio, occhiali, ecc.), essendo sufficiente ai fini dell’applicazione dell’art. 485 c.c. una semplice relazione materiale tra i chiamati ed anche un solo bene appartenente al de cuius, la pacifica convivenza degli opponenti con il defunto implicava l’acquisto dell’eredità, in mancanza di redazione di inventario nei tre mesi dall’apertura della successione.

In tal senso reputava poi irrilevante approfondire la questione concernente il preteso comodato di beni in favore del defunto, in quanto anche a voler reputare che il comodato abbia riguardato non solo i beni di cui al contratto in forma scritta del 1984, ma anche quelli acquistati dalla suocera del defunto a seguito del suo fallimento, nulla escludeva che nelle more G.G. potesse avere acquistato degli oggetti personali, il cui possesso dopo il decesso giustificava l’applicazione dell’art. 485 c.c..

S.C.M., G.A. e G.A. hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello sulla base di un motivo.

La Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco Umbro ha resistito con controricorso.

La Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 12181/2017 ha ritenuto opportuna la trattazione della causa alla pubblica udienza.

Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

2. Con un unico motivo di ricorso si deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza d’appello su di un fatto controverso e decisivo, nonchè la violazione dell’art. 2729 c.c. in tema di applicazione delle presunzioni semplici e la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per avere posto a fondamento della decisione fatti non provati ex adverso e non altrimenti acquisiti al processo.

In limine litis deve evidenziarsi l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per insufficiente e contraddittoria motivazione, venendo a tal fine richiamata la formulazione non più vigente della previsione in esame; inoltre anche laddove si opini nel senso della convertibilità del motivo nella nuova fattispecie di cui al citato n. 5, la sua proposizione è inammissibile, atteso quanto disposto dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che, nel caso in cui, in un giudizio di appello introdotto in data successiva all’11 settembre 2012 (quale appunto quello definito con la sentenza oggi gravata) la decisione di appello confermi quella di primo grado (cd. doppia conforme), dispone che non possa essere proposto ricorso avverso la sentenza di appello deducendo il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Viceversa appare al Collegio che sia fondata la violazione di legge evidenziata dai ricorrenti in punto di applicazione della prova presuntiva, quale disciplinata dall’art. 2727 c.c..

Infatti, la questione che si pone nel presente giudizio è quella di dimostrare, onere che incombe secondo la pacifica ricostruzione della giurisprudenza su colui che invoca la produzione dell’effetto acquisitivo ex art. 485 c.c. (così Cass. n. 7226/2006; Cass. n. 7076/1995), il possesso dei beni ereditari da parte dei chiamati all’eredità, possesso al quale non abbia fatto seguito la redazione dell’inventario nel termine di legge.

A fronte della contestazione dei ricorrenti secondo cui il de cuius, sebbene con loro convivente, non era proprietario di alcun bene, avendo peraltro ricevuto in comodato i beni di cui si serviva nell’alloggio familiare, era pertanto necessario fornire la prova dell’effettiva esistenza di beni di sua proprietà, in ordine ai quali, proprio in ragione del rapporto di convivenza, potesse ritenersi instaurata dopo la sua morte, quella relazione materiale che è sufficiente per giustificare il possesso richiesto dalla norma in esame.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno ritenuto, in assenza di una puntuale prova in ordine alla proprietà di specifici beni da parte del de cuius, di poter far ricorso alla prova presuntiva, ma ad avviso del Collegio tale utilizzo si presenta in palese violazione della norma di cui all’art. 2727 c.c., mancando in realtà nel ragionamento seguito la certezza del fatto noto da cui risalire a quello ignoto.

In tal senso, la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che (cfr. Cass. n. 1044/1995) poichè le presunzioni semplici, ai sensi dell’art. 2727 c.c., sono le conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto, gli elementi che costituiscono la premessa devono avere il carattere della certezza e della concretezza. Pertanto, è inammissibile la c.d. “praesumptio de praesumpto”, non potendosi valorizzare una presunzione come fatto noto, per derivarne da essa un’altra presunzione (conf. Cass. n. 5045/2002; Cass. n. 3642/2004; Cass. n. 1278/2019).

Nel caso di specie, l’affermazione secondo cui il de cuius era proprietario di beni personali (e ciò anche a voler sorvolare circa la correttezza della soluzione giuridica circa la possibilità di ancorare il meccanismo acquisitivo di cui all’art. 485 c.c. al possesso di meri effetti personali privi di effettivo valore economico, e quindi inidonei ad ingenerare il pericolo che la norma de qua intende prevenire, di confusione tra il patrimonio del de cuius e quello degli eredi), poi posseduti dai ricorrenti, non è fondata su di una prova, ma a sua volta su di una presunzione, e cioè sull’affermazione che secondo l’id quod plerumque accidit, chiunque è almeno proprietario di alcuni vestiti o di altre suppellettili.

E’ lo stesso fatto che dovrebbe essere noto, e sul quale si fonda il ragionamento di tipo presuntivo, ad essere a sua volta frutto di un accertamento a carattere presuntivo, il che poi determina un evidente corto circuito logico posto che si addiviene alla prova del fatto ignoto, ritenendo come nota quella stessa circostanza (proprietà di determinati beni in capo al de cuius) che si vorrebbe provare in via inferenziale.

Il ricorso appare quindi fondato e deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze per un nuovo esame, alla luce dei suesposti principi.

3. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d’Appello di Firenze, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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