Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22460 del 04/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22460
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13628-2015 proposto da:
S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MULTO
CLEMENTI 18, presso lo studio dell’avvocato FIORENZO GROLLINO, che
lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAPARELLI
140, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DOMENICO FERRARO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI MENTO giusta procura
in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 132/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA, emessa il 03/04/2014 e depositata il 07/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
udito l’Avvocato Paolo Ermini (delega Avvocato Giovanni Mento) che si
riporta al controricorso.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
che:
il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
“Ritenuto che:
F.G. convenne in giudizio S.G., chiedendo dichiararsi la risoluzione – per inadempimento del convenuto – del contratto di locazione di un ovile di proprietà attorea, condannarsi il convenuto al rilascio dell’immobile e al pagamento dei canoni scaduti, dichiararsi che l’attore era proprietario esclusivo delle strisce di terreno adiacenti l’ovile e condannarsi il convenuto al loro rilascio;
il convenuto resistette alla domanda; chiese, in via riconvenzionale, la declaratoria del suo acquisto per usucapione dell’ovile e delle sue pertinenze;
il Tribunale di Locri rigettò tutte le domande;
sui gravami proposti in via principale da F.G. e in via incidentale da S.P. (quale erede di S.G., nel frattempo deceduto), la Corte di Appello di Reggio Calabria, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarò che F.G. era proprietario esclusivo dei terreni oggetto della lite e ne ordinò il rilascio a parte convenuta;
per la cassazione della sentenza di appello ricorre S.P. sulla base di due motivi;
resiste con controricorso F.G.;
le altre parti (eredi di S.G.), ritualmente intimate, non hanno svolto attività difensiva;
Atteso che:
il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., nonchè l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte di Appello ritenuto non provato il possesso ad usucapionem dei terreni da parte del convenuto) appare inammissibile, in quanto sottopone alla Corte – nella sostanza – profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori – ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e 629831);
– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 948 c.c., il travisamento dei fatti e l’erronea valutazione delle prove, per avere la Corte di Appello accolto la domanda di rivendica) appare manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, dettato da questa Corte, secondo cui, in tema di azione di rivendicazione, qualora il convenuto sostenga – in via riconvenzionale o in via di eccezione – di aver acquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato, l’onere probatorio posto a carico dell’attore in rivendicazione si attenua, riducendosi alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell’appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere, nonchè alla prova che quell’appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto (Sez. 2, Sentenza n. 5161 del 10/03/2006, Rv. 587183; nonchè, ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 22598 del 05/11/2010, Rv. 614824; Sez. 2, Sentenza n. 9303 del 17/04/2009, Rv. 608112; da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 22598 del 05/11/2010, Rv. 614824), risolvendosi per il resto il motivo in una critica al merito della valutazione delle prove in ordine al possesso del fondo da parte convenuta, inammissibile in sede di legittimità;
Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;
le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 15 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016