Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2246 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16477-2006 proposto da:

CURATELA FALLIMENTARE ZOOMER ZOOTECNIA MERIDIONALE SRL, in persona

del Curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA PIAZZALE FLAMINIO 1 presso lo studio dell’avvocato FOTI CARLO

SEBASTIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato AGNUSDEI GIUSEPPE,

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI LUCERA, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 39/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 01/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato AGNUSDEI GIUSEPPE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di verifica fiscale l’Ufficio IVA di Foggia notificava avviso di rettifica nei confronti della società Zoo-mer Zootecnica Meridionale s.r.l. relativamente all’anno 1992, sul presupposto della vendita di un appartamento con applicazione dell’IVA in misura ridotta in mancanza delle condizioni per fruire della agevolazione e della emissione di una nota di credito relativa ad operazione inesistente recuperando le relative imposte ed applicando le conseguenti sanzioni.

Il curatore in rappresentanza della società successivamente fallita impugnava l’avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, sostenendo la infondatezza dei rilievi dell’Ufficio. La Commissione accoglieva il ricorso.

Appellava l’Ufficio e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia con la sentenza n. 39/25/05 in data 18-3-2005, depositata in data 1-4-2005, lo accoglieva parzialmente, ritenendo fondato il rilievo della Amministrazione relativo alla nota di credito emessa in relazione ad una fattura correlata ad operazione ritenuta inesistente.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la curatela del Fallimento, con un motivo, nei confronti del Ministero della Economia e della Finanze e della Agenzia delle Entrate. Resistono il Ministero e la Agenzia con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rilevata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero della Economia e della Finanze: nel caso di specie al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l’ufficio periferico di Lucera della Agenzia delle Entrate successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione passiva relativa al ricorso per cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia.

Le spese relative a detto ricorso devono essere compensate tra le parti, per la obbiettiva incertezza esistente all’epoca della successione tra i citati enti.

Nei confronti della Agenzia con motivo privo di rubrica la curatela censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione sotto un duplice profilo: per il primo, ritiene meramente apparente la motivazione relativa alla asserita inesistenza della operazione per la quale nel 1991 era stata emessa fattura (prestazione di consulenza) poi annullata con la nota di credito oggetto dell’avviso, emessa nel 1992, argomentando che una società ben poteva svolgere consulenze saltuarie ad occasionali anche non comprese nell’oggetto sociale nell’ambito della attività da essa svolta; per il secondo, osserva che la fattura e la nota di credito si annullavano, e l’anno 1991 non era stato oggetto di verifica, per cui l’Ufficio non poteva ritenere valida la fattura del 1991 per il debito di IVA e priva di efficacia la nota del 1992 che la annullava ai fini del recupero dell’IVA, punto non toccato dalla motivazione della sentenza.

Il primo rilievo è infondato, in quanto la sentenza è congruamente e logicamente motivata sul punto, osservando, con giudizio di fatto non censurabile in questa sede, non solo che la attività di consulenza esorbitava dalle attività statutarie, ma altresì che la società aveva già licenziato i dipendenti e non aveva personale in grado di svolgerla. Sotto il secondo profilo, la censura è inammissibile in quanto attiene non alla motivazione della sentenza (che infatti non si è pronunciata sul punto) ma ad un supposto errore di diritto in cui sarebbe incorso l’Ufficio; censura che presuppone la prova di uno specifico motivo di gravame e che, in caso affermativo, doveva essere fatta valere ai sensi dell’art. 112 c.p.c., come ipotesi di omessa pronuncia.

Peraltro il rilievo è di per sè infondato, in quanto, come ha rilevato l’Ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7 in ipotesi di fattura per operazioni inesistenti l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato, e non può essere detratta con nota di credito successiva, appunto per la insistenza della operazione sottostante. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero, e compensa le relative spese; rigetta il ricorso nei confronti della Agenzia.

Condanna il ricorrente alla rifusione a favore della Agenzia delle spese, che liquida in Euro 3.500 di cui Euro 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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