Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2246 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 30/01/2020), n.2246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30285-2018 proposto da:

A.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

TIZIANA ARESI, MASSIMO CARLO SEREGNI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO

– intimato –

avverso la sentenza n. 1175/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile – in quanto proposto con citazione (anzichè con ricorso) depositata in cancelleria oltre il termine di trenta giorni ex art. 702-quater c.p.c. -l’appello proposto dal cittadino nigeriano A.K. avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di L’Aquila aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato nonchè, in via gradata, della protezione sussidiaria o umanitaria;

2. il ricorrente ha impugnato la decisione con due motivi di ricorso per cassazione, rispetto al quale il Ministero non ha svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. i due motivi di ricorso – che censurano, rispettivamente, la violazione dell’art. 3 (in punto di credibilità del ricorrente) e dell’art. 8 (in punto di cd. COI) del d. lgs. n. 251/2007 – sono palesemente inammissibili, in quanto la sentenza impugnata non ha affrontato alcuna questione di merito, nè tantomeno i profili censurati in questa sede, limitandosi a rilevare, in rito, l’inammissibilità dell’appello;

5. nulla sulle spese, in assenza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA