Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2246 del 30/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 30/01/2020), n.2246
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30285-2018 proposto da:
A.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
TIZIANA ARESI, MASSIMO CARLO SEREGNI giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO
– intimato –
avverso la sentenza n. 1175/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 26/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
VELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. la Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile – in quanto proposto con citazione (anzichè con ricorso) depositata in cancelleria oltre il termine di trenta giorni ex art. 702-quater c.p.c. -l’appello proposto dal cittadino nigeriano A.K. avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di L’Aquila aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato nonchè, in via gradata, della protezione sussidiaria o umanitaria;
2. il ricorrente ha impugnato la decisione con due motivi di ricorso per cassazione, rispetto al quale il Ministero non ha svolto difese;
3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. i due motivi di ricorso – che censurano, rispettivamente, la violazione dell’art. 3 (in punto di credibilità del ricorrente) e dell’art. 8 (in punto di cd. COI) del d. lgs. n. 251/2007 – sono palesemente inammissibili, in quanto la sentenza impugnata non ha affrontato alcuna questione di merito, nè tantomeno i profili censurati in questa sede, limitandosi a rilevare, in rito, l’inammissibilità dell’appello;
5. nulla sulle spese, in assenza di difese della parte intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020