Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2246 del 03/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2246 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Premio fedeltà.
Imponibilità.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è
domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, 12 RICORRENTE
CONTRO
SANTARELLO SERGIO residente in Ancona
INTIMATO
AVVERSO
la sentenza n.244/11 della Commissione Tributaria
Centrale di Ancona Collegio n. 01, in data
26.05.2011, depositata il 06 luglio 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 18 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.
Data pubblicazione: 03/02/2014
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.26979/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l
E’
chiesta
la
cassazione
della
sentenza
Collegio l, il 26.05.2011 e DEPOSITATA il 06.07.2011.
Con tale decisione, la C.T.C. ha respinto il ricorso
proposto dall’Ufficio e confermato l’operato dei
Giudici di primo e secondo grado, affermando che la
somma percepita dal contribuente, come premio in
occasione del 25 ° anno di servizio, essendo erogata a
tutti i dipendenti ed avendo il carattere della
liberalità, non concorreva alla formazione del reddito
imponibile.
L’Agenzia contribuente affida l’impugnazione ad un
mezzo.
2)
L’intimato contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
3) La questione posta dal ricorso, sembra, possa essere
esaminata e decisa,
sulla base del consolidato
orientamento giurisprudenziale, secondo cui “In
di
imposte
tema
sui redditi, il cosiddetto “premio
fedelta’” – che il datore di lavoro sia solito
erogare ai dipendenti quando raggiungano
determinata
anzianita’
2
di
servizio,
una
senza
n.244/01/2011, pronunziata dalla C.T.C. di Ancona
,
discriminazioni,
sulla scorta della mera durata
dei rapporti, e secondo scelte ripetute nel tempo e
divenute consuetudinarie – non rientra
previsioni dell’art.
n.
d.P.R.
48
nelle
secondo comma lett. f) del
917 del 1986, e, quindi, fa parte del
reddito imponibile, in quanto costituisce per il
datore di lavoro stesso, erogazione liberale
ricorrente
per
ciascun
(ancorche’
e
eccezionale e non ricorrente
beneficiario)
(
Cass.
n.10473/2000,
n.5795/1999, n.15240/2004).
4) Posta la realtà fattuale, si ritiene che la causa
possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi
degli artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la
definizione, sulla base del trascritto principio, con
l’accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e del richiamato principio, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto e, per
l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa
in altra sezione della CTR delle Marche, procederà al
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i
riesame e quindi deciderà nel merito e sulle spese,
offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rinvia ad altra sezione della CTR delle Marche.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013
Il Presidente
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e