Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22459 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.M.G.R., rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. RENO Giovanni e

Claudio Camici, elettivamente domiciliata nello studio di

quest’ultimo in Roma, Via Monte Zebio, n. 30;

– ricorrente –

contro

L.B.V.E., rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. ERCOLANI

Giorgio e Carmelo Monaco, elettivamente domiciliata nello studio di

quest’ultimo in Roma, Via Conca d’Oro, n. 378;

– controricorirente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n.

960 depositata il 29 marzo 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Claudio Camici;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: ” D.M.G.R., figlia di D.N. E., deceduta in (OMISSIS), convenne in giudizio la cugina B.L.V.E., nipote della de cuius, chiedendo, previo accertamento della sua qualità di erede universale, che la stessa venisse condannata alla restituzione di tutti i beni costituenti il patrimonio ereditario in suo possesso.

Si costituì la convenuta, resistendo.

Il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, con sentenza in data 25 maggio 2006, respinse la domanda attrice.

Il primo giudice osservò che la qualità di erede dell’attrice era stata contestata, giacchè la de cuius aveva predisposto un testamento olografo con il quale aveva lasciato alla figlia dell’attrice i beni immobili ed alla nipote, odierna convenuta, tutti i beni mobili; ed escluse che, al momento della morte della de cuius, vi fossero ancora beni nel patrimonio della stessa caduti in successione.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 29 marzo 2010, ha rigettato l’appello della D.M..

Ha a tal fine rilevato:

che, non avendo l’attrice disconosciuto, nè impugnato, il testamento olografo prodotto in causa, esso deve ritenersi efficace nei suoi confronti, a nulla rilevando la mancata pubblicazione della scheda testamentaria;

che – avendo la defunta disposto per intero del suo patrimonio, lasciando alla nipote R.P. (figlia di sua figlia G., odierna appellante) tutti i beni immobili e all’altra nipote, L. V.E. (figlia di sua sorella I.), tutto il resto, ovvero denari, gioielli e mobili, per tutta l’assistenza prestata – deve escludersi la sussistenza, allo stato, in capo all’attrice, della qualità di erede legittima;

che l’azione di riduzione della disposizione testamentaria a favore della L.B., proposta in via subordinata, è infondata, non avendo l’attrice fornito le indicazioni minime – nè tanto meno offerto la prova, come sarebbe stato suo onere – circa la consistenza, nella sua interezza, dell’asse ereditario (del quale facevano parte anche immobili), pur trattandosi di dati indispensabili per poter valutare la sussistenza – o meno – e l’entità della lamentata lesione della sua quota di riserva per effetto del lascito testamentario;

che a tali macroscopiche lacune non potrebbe sopperirsi mediante l’ammissione dei mezzi istruttori articolati dalla D.M., attesa la genericità dei capitoli di prova orale riproposti in sede di gravame ed il carattere esplorativo dell’istanza di esibizione della documentazione relativa al conto corrente bancario intestato alla de cuius, la cui acquisizione, peraltro, non consentirebbe la ricostruzione, nella sua interezza, dell’asse ereditario della de cuius.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la D. M. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi.

Ha resistito, con controricorso, la L..

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 558 cod. civ., in relazione agli artt. 554 e 556 cod. civ., avendo la sentenza impugnata ritenuto che la domanda andasse respinta per non avere l’attrice fornito la prova circa l’effettiva consistenza, nella sua interezza, dell’asse ereditario, anzichè ritenere necessario e sufficiente il solo accertamento relativo al lascito testamentario oggetto di a-zione di riduzione ed ai relativi beni.

Il motivo è manifestamente infondato, in quanto, in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonchè il valore della quota di legittima violata dal testatore (Cass., Sez. 2^, 12 settembre 2002, n. 13310).

A questo principio la Corte d’appello si è attenuta e l’esame del motivo non offre argomenti in direzione del mutamento dell’orientamento sin qui seguito.

Il secondo mezzo denuncia omessa e/o insufficiente motivazione, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all’art. 210 cod. proc. civ.. Assume la ricorrente che la richiesta di ordine di esibizione alla banca era diretta al fine di avere contezza (e fare chiarezza) che nell’asse ereditario acquisito dalla convenuta rientrassero anche le somme liquidate a fronte dell’estinzione dei certificati di deposito che non risultavano sul conto corrente della de cuius. Detta richiesta di esibizione – si sostiene – non avrebbe carattere esplorativo.

Il motivo è inammissibile.

La richiesta di ordine di esibizione è stata rigettata per una duplice ratio decidendi: (a) sia per il carattere esplorativo della richiesta; (b) sia perchè l’acquisizione non consentirebbe la ricostruzione, nella sua interezza, dell’asse ereditario della de cuius e, quindi, la valutazione dell’effettiva sussistenza – o meno – della dedotta lesione della quota di riserva.

Questa seconda ratio decidendi non è impugnata con il ricorso.

In conclusione, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 cod. proc. civ., per esservi rigettato”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi specifici rilievi critici;

che pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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