Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22459 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. II, 09/09/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 09/09/2019), n.22459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALISI Antonino – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7368/2017 proposto da:

M.P.G.L., elettivamente domiciliato in ROMA

via GIOVANNI BATTISTA MARTINI 2 presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO MARASCIO che unitamente all’avvocato GENNARO MARIA

AMORUSO, lo rappresentano e difendono giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.B., elettivamente domiciliato in ROMA via FELICE GROSSI

GONDI 62 presso lo studio dell’avvocato CARLO SEBASTIANO FOTI che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5543/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/06/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del

primo motivo eventualmente con integrazione della motivazione e per

l’inammissibilità del secondo motivo;

udito l’Avvocato Stefano Genovese per delega dell’Avvocato M.

per il ricorrente e l’Avvocato Foti Carlo Sebastiano per il

controricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. B.B. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l’ing. M.P.G.L., quale titolare dell’omonima ditta individuale, assumendo di avere svolto per conto del convenuto una serie di adempimenti di carattere fiscale, per i quali aveva maturato un compenso di Euro 6.962,80. Al fine di contrastare la domanda di condanna dell’attore, il convenuto in via riconvenzionale eccepiva la nullità dell’incarico professionale, atteso l’esercizio abusivo della professione di commercialista da parte dell’attore, in quanto le attività svolte rientravano tra quelle che ai sensi del D.Lgs. n. 139 del 2005, art. 1, sono riservate agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, laddove l’attore non risultava essere tale.

Il Tribunale con la sentenza del 18 maggio 2012, rigettava la domanda riconvenzionale ed accoglieva quella attorea ritenendo che le attività svolte dal B. esulassero da quelle invece riservate agli iscritti al suddetto Albo.

A seguito di appello del M., la Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 5543 del 22 settembre 2016 rigettava il gravame.

Osservava la decisione d’appello che le attività svolte dal B. per conto dell’appellante, tutte collocate cronologicamente tra il 2005 ed il 2007, costituivano adempimenti di carattere fiscale che, secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite penali con la sentenza n. 11545/2011, sino all’entrata in vigore delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 139 del 2005, che ha istituito l’albo unico della professione di commercialista, potevano essere svolte legittimamente anche da chi non era iscritto agli albi professionali, sicchè solo l’attività eseguita successivamente concretava la fattispecie del reato di cui all’art. 348 c.p..

A tal fine andava valorizzata la considerazione secondo cui, anche laddove il contribuente si rivolga ad un professionista per l’esecuzione di alcuni adempimenti fiscali, la responsabilità ricade comunque sul contribuente, sebbene l’incaricato possa essere chiamato a rispondere della violazione a titolo di cooperazione colposa.

Inoltre, la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 345/1995 aveva affermato che, in relazione all’attività di consulenza aziendale, in assenza di una specifica previsione che riservi una determinata attività intellettuale agli iscritti ad un albo professionale, è lecito l’espletamento dell’incarico anche da parte di chi non risulti iscritto ad un albo, come confermato dalla stessa Corte Costituzionale con la decisione n. 418/1996 relativa specificamente all’attività di consulenza aziendale, reputata non riservata agli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ovvero agli iscritti all’albo dei ragionieri e dei periti commerciali.

Ha quindi concluso nel senso che poichè l’attività posta in essere dal B. a cavallo dell’entrata in vigore dell’albo unico, non era certo che costituisse reato, essendo stato necessario rimettere la questione alle sezioni unite penali, doveva escludersi che l’attore fosse responsabile del reato contestatogli dal convenuto.

M.P.G.L., quale titolare dell’omonima ditta individuale ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di due motivi.

B.B. ha resistito con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria n. 33397/2018 della Sesta sezione civile è stata reputata opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza.

Parte ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. la violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 139 del 2005.

Si osserva che l’attività di elaborazione dati contabili, in concreto svolta dal B. è riservata agli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili dalla citata fonte normativa, laddove la controparte non risulta essere iscritta.

La rilevanza della novella, nel senso che con la stessa sono state individuate delle attività ormai sottratte ai non iscritti all’albo, è stata ribadita anche dall’intervento delle Sezioni Unite penali sopra richiamato, le quali hanno rimarcato l’idoneità della riforma ad incidere sulla liceità dell’attività svolta in epoca successiva alla sua entrata in vigore.

Ne consegue che le prestazioni rese dal B. per gli anni dal 2005 al 2007, in quanto rientranti tra quelle riservate agli iscritti, sono frutto di un contratto affetto da nullità radicale e quindi non legittimano il diritto al corrispettivo.

Il secondo motivo denuncia invece l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove la sentenza impugnata, pur ritenendo che all’attore non fosse consentito svolgere l’attività per la quale reclamava il compenso, in epoca successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 139 del 2005, ha escluso la rilevanza penale della sua condotta, sol perchè esercitata a cavallo della data di efficacia della nuova legge.

I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati e vanno pertanto rigettati.

Ed, invero, in disparte l’inammissibilità del secondo motivo con il quale, in relazione a sentenza pubblicata in data successiva al 12 settembre 2012, si censura il vizio motivazionale, sulla base della non più applicabile formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, al rigetto delle censure di parte ricorrente deve pervenirsi, previa correzione della motivazione della sentenza gravata.

Ed, infatti, risulta pacifico che tutte le attività in relazione alle quali il B. ha agito per il pagamento del compenso, sono state svolte tra il 2005 ed il 2007 (cfr. il riepilogo delle attività fatturate contenuto a pag. 7 del ricorso).

Risulta altresì, come ampiamente illustrato dai giudici di merito, con richiami anche alla giurisprudenza costituzionale, che le attività in concreto svolte dal controricorrente sono state riservate ai soli iscritti all’albo unico dei dottori commercialisti solo a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 139 del 2005, come confermato anche dalla giurisprudenza penale (Cass. pen. S.U. n. 11545/2012, nonchè in termini e successivamente, Cass. pen. 26617/2016; Cass. pen. 14815/2017).

L’erroneo presupposto dal quale però parte la difesa del ricorrente, e che deve in parte riscontrarsi anche nella decisione dei giudici di appello, è quello di reputare che l’efficacia delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 139 del 2005, vada fatta risalire alla data della sua emanazione, trascurandosi però di prendere in esame le specifiche disposizioni di carattere transitorio contenute nello stesso testo legislativo, il quale all’art. 58, prevede che la soppressione dei preesistenti ordini dei dottori commercialisti e dei collegi dei ragionieri e periti commerciali sarebbe avvenuta in data 1 gennaio 2008, provvedendosi contestualmente all’istituzione dell’ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, cui risultano essere state devolute in via esclusiva le competenze per le attività di cui all’art. 1 (cfr. sul punto la giurisprudenza di questa Corte che ha avuto modo di occuparsi della sussistenza dei requisiti soggettivi per l’iscrizione al nuovo albo, avendo come punto di riferimento la data del 31 dicembre 2007, così Cass. n. 1173/2014).

Deve quindi reputarsi che la corretta applicazione del principio di diritto espresso dalle Sezioni unite penali, quanto alla rilevanza delittuosa della condotta di colui che svolga attività riservate agli iscritti all’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in data successiva all’entrata in vigore, imponga di dover avere riguardo, quanto al profilo cronologico, allo svolgimento di attività in data successiva al 1 gennaio 2008, allorquando è stato appunto istituito l’albo unico, dovendo per converso ritenersi che le prestazioni rese in epoca anteriore, sebbene in data successiva alla formale emanazione del citato D.Lgs., fossero ancora lecite, legittimando il diritto al pagamento del corrispettivo.

Ad opinare diversamente, ed atteso che secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente, solo a seguito della previsione di cui al D.Lgs. n. 139 del 2005, art. 1, l’attività oggetto delle richieste di pagamento del B. sarebbero state riservate in esclusiva agli iscritti di cui all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, destinato a sostituire i preesistenti ordini dei dottori commercialisti ed i collegi dei ragionieri e periti commerciali, si perverrebbe alla paradossale conclusione secondo cui, essendo l’Albo unico, ai cui iscritti è come detto riservata in esclusiva l’attività oggetto di causa, mancando ancora una formale appartenenza all’istituendo albo unico, nessuno avrebbe potuto più compiere lecitamente tale attività, in assenza di una norma che medio tempore espliciti che la riserva di attività resti in favore degli organismi professionali già esistenti e sino alla data di creazione del nuovo Albo.

Deve pertanto reputarsi, conformemente a quanto opinato dal giudice di appello, che anche l’attribuzione in esclusiva del compimento delle attività oggetto di causa agli iscritti all’albo unico resti condizionata all’istituzione dello stesso Albo (e cioè a far data dal 1 gennaio 2008), restando sino a tale momento consentita anche a coloro che non siano iscritti ad alcun albo, in mancanza di una precedente riserva esclusiva a favore degli iscritti agli Ordini e Collegi preesistenti.

Nè nella fattispecie può assumere rilevanza la diversa decisione assunta da questa Corte con l’ordinanza della sesta sezione civile n. 32473/2018, relativa ad altra controversia pendente tra l’odierno controricorrente ed una società assistita dallo stesso difensore del ricorrente, posto che nella fattispecie decisa dal provvedimento in esame, l’attività svolta dal B. (contabilità generale e liquidazione iva) era diversa da quella oggetto del presente giudizio (adempimenti di natura fiscale, consistenti in registrazioni iva, elaborazione e trasmissione telematica della comunicazione annuale dei dati relativi all’iva, elaborazione modello unico) ed era stata ritenuta già riservata ai soli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti, così che sulla medesima non aveva avuto alcuna incidenza la novella di cui al D.Lgs. n. 139 del 2005.

Ne consegue che, attesa la collocazione temporale delle prestazioni offerte dal B., deve escludersi la possibilità di riscontrare gli estremi del reato di esercizio abusivo della professione, dovendo quindi pervenirsi al rigetto del ricorso, stante la corretta applicazione delle norme di cui si denunzia la violazione.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

4. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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