Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22458 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 30/05/2019, dep. 16/10/2020), n.22458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27297/2014 R.G. proposto da

Gamma Light Service Consulting s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Di Ripetta n. 22, presso lo studio dell’avv. Gerardo Vesci, che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. Fausto Baratella giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 510/06/14, depositata il 24 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 510/06/14 del 24/03/2014, la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 60/06/12 resa dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto dalla Gamma Light Service Consulting s.r.l. (di seguito GLS) avverso un avviso di accertamento concernente IRPEG, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2003;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento riguardava essenzialmente fatture emesse da alcune società considerate cartiere e ritenute prive dei requisiti di certezza e di inerenza;

1.2. la CTR accoglieva l’impugnazione proposta dall’Ufficio, evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che l’Agenzia delle entrate non era decaduta dal potere di accertamento nei confronti di GLS in ragione del raddoppio dei termini conseguente all’esistenza di una notizia di reato, per la quale era stata inoltrata denuncia nei confronti del legale rappresentante della società contribuente in data 28/05/2010, dovendo ritenersi, in ogni caso, che il raddoppio conseguisse alla semplice sussistenza dell’obbligo di denuncia;

2. GLS impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso GLS deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, comma 3, come modificati dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, commi 24 e 25, conv. con modif. nella L. 4 agosto 2006, n. 248, e dell’art. 331 c.p.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la denuncia penale, peraltro depositata solo in appello dall’Ufficio, è stata presentata, nei confronti di un soggetto già defunto, per la prima volta solo in data 28/05/2010 rispetto a una verifica iniziata nel 2006, con conseguente illegittimità del raddoppio dei termini;

2. il motivo è parzialmente fondato;

2.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l’IRPEF e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per l’IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l’applicazione del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati” (Cass. n. 16728 del 09/08/2016; Cass. n. 22337 del 13/09/2018; Cass. n. 11620 del 14/05/2018; Cass. n. 26037 del 16/12/2016; Cass. n. 11171 del 30/05/2016; Cass. n. 22587 del 11/12/2012);

2.2. il superiore indirizzo giurisprudenziale, ormai consolidato, ha ampiamente tenuto conto di Corte Cost. n. 247 del 2011 ed è stato correttamente applicato dalla CTR anche in presenza di una causa estintiva del reato quale la morte del reo, che, dovendo in ogni caso essere valutata dall’autorità giudiziaria penale, non ha alcuna refluenza in ordine all’obbligo di denuncia;

2.3. peraltro, “il cd. “raddoppio dei termini”, previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, non può trovare applicazione anche per l’IRAP, poichè le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali” (Cass. n. 10483 del 03/05/2018; conf. Cass. n. 14204 del 24/05/2019; Cass. n. 10973 del 18/04/2019; Cass. 2862 del 31/01/2019; Cass. n. 28713 del 09/11/2018);

2.4. ne consegue che il primo motivo di ricorso è fondato con esclusivo riferimento all’IRAP, mentre è infondato nel resto;

3. con il secondo e il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. con riferimento alle disposizioni richiamate nel primo motivo, sostenendosi che la CTR non avrebbe rilevato il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’Ufficio, concernente la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia; e ciò sia in via generale (secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) che con specifico riferimento alla fattura n. (OMISSIS) di Euro 60.000,00, oltre IVA, emessa dalla Generale Comunicazione s.a.s. (terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5);

4. i motivi restano assorbiti con riferimento all’IRAP, giusta la decisione presa con riferimento al primo motivo, mentre sono inammissibili per ciò che concerne le ulteriori imposte;

4.1. secondo l’interpretazione di questa Corte la sentenza impugnata ha ritenuto che: a) l’Ufficio ha inoltrato in data 28/05/2010 denunzia alla Procura della Repubblica di Venezia ex art. 331 c.p.p. nei confronti del legale rappresentante della GLS; b) tale fatto si rileva dagli allegati alle controdeduzioni depositate nel primo grado di giudizio; c) la denunzia riguarda tutte le fatture per cui è controversia e, dunque, anche quella emessa dalla Generale Comunicazione s.a.s.;

4.2. a ciò si aggiunge che non risulta – dal complessivo tenore della sentenza della CTR – che GLS abbia mai eccepito, in sede di merito, la mancanza dei presupposti per la proposizione della denuncia penale, essendosi limitata a rilevare che la denuncia avrebbe dovuto essere anteriore allo spirare del termine previsto per l’accertamento e che la produzione documentale in appello era inammissibile;

4.2.1. la carenza dei presupposti per la denuncia penale è stata formulata per la prima volta (e, per il vero, genericamente) solo in sede di legittimità: le diverse affermazioni contenute a pag. 18 del ricorso (i “fatti denunciati non potevano integrare l’obbligo di denuncia del reato formulata dall’Ufficio comportante il raddoppio dei termini per la notifica dell’accertamento”), unitamente al richiamo alle pag. 6 ss. del medesimo atto, risultano del tutto privi di specificità, non essendo stati trascritti o allegati gli atti in cui GLS avrebbe sollevato le relative eccezioni;

4.3. ciò premesso, è agevole rilevare, da un lato, che le censure di violazione di legge sono inammissibili in quanto collidono con l’accertamento dei fatti dedotti dalle parti contenuto nella sentenza di merito; dall’altro, che anche il vizio motivazionale sollevato con il terzo motivo è inammissibile per assoluto difetto di specificità, non avendo la ricorrente trascritto e allegato i documenti giustificativi del proprio assunto (mancanza di denuncia penale con riferimento alla fattura emessa da Generale Comunicazione s.a.s.);

5. in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso con esclusivo riferimento all’IRAP; la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

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