Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22457 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.A.M., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. GOBBI Vittorio, per legge

domiciliata nella Cancelleria civile della Corte di Cassazione,

piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – PREFETTURA DI CUNEO, in persona

del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa, per legge,

dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso gli Uffici di questa

domiciliata in Roma, Piazza dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino in data 21

luglio 2009, n. 5643.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: ” S.A.M. ha proposto opposizione innanzi al Giudice di pace di Ceva avverso l’ordinanza-ingiunzione della Prefettura di Cuneo, notificatale in data 18 aprile 2006, con cui le era stata applicata la sanzione amministrativa di Euro 738,21 per la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, accertata in Lesegno il 15 maggio 2005. Resisteva la Prefettura.

Il Giudice di pace di Ceva, con sentenza depositata il 12 ottobre 2006, respingeva il ricorso, confermando il provvedimento opposto e compensando tra le parti le spese di lite.

Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 5643 in data 21 luglio 2009, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Prefettura, liquidate in Euro 850, oltre accessori.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale la S. ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi.

Ha resistito, con controricorso, l’intimata Amministrazione.

Il primo motivo denuncia insufficiente e/o illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato da una delle parti, nonchè violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 cod. civ. e della L. n. 890 del 1982, art. 3 (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5). Il Tribunale – si sostiene – avrebbe dovuto dichiarare la nullità della pretesa sanziona toria, mancando la prova della notifica del verbale di contestazione, giacchè sulla busta indirizzata alla S. sarebbe stato reperito unicamente un atto denominato relazione di notifica allegata al verbale di contestazione, e non il verbale di contestazione. Essendo stata la relata redatta su foglio separato, non vi sarebbe la prova legale dell’avvenuta notificazione del verbale de quo.

Il motivo è infondato. Il Tribunale si è correttamente attenuto – richiamandosi a Cass., Sez. Un., 19 luglio 1995, n. 7821, e a Cass., Sez. 1^, 13 marzo 1996, n. 2099 – al principio secondo cui non costituisce motivo di nullità della contestazione il fatto che la relazione di notifica, anzichè sull’originale e sulla copia dell’atto, sia stata stesa su foglio separato, allegato al verbale di contestazione (nella specie, verbale (OMISSIS), n. di registro generale 151694).

Il secondo mezzo (insufficiente e/o illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato da una delle parti, nonchè violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2, dell’art. 385 reg. att. C.d.S. e degli artt. 200 e 201 C.d.S.) lamenta l’ingiustificato ricorso alla contestazione non immediata della violazione.

Il motivo è manifestamente infondato, avendo il Tribunale correttamente dato atto che nella specie ricorrevano contemporaneamente tre dei casi, indicati nell’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, nei quali non è necessaria la contestazione immediata, essendo sufficiente che all’interessato gli estremi della violazione siano notificati nei termini di legge.

Il terzo motivo – riguardante l’entità della sanzione – censura insufficiente e/o illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato da una delle parti, nonchè falsa applicazione dell’art. 195 C.d.S..

Il motivo è manifestamente infondato.

Allorchè la legge fissi l’entità della sanzione amministrativa pecuniaria tra un limite minimo ed un limite massimo, la sua determinazione in concreto, in caso di opposizione, è attribuita alla potestà discrezionale del giudice dell’opposizione alla ordinanza-ingiunzione, ove legittimamente investito della questione relativa dall’opponente. L’esercizio di tale potestà, se sorretto da adeguata motivazione in relazione ai criteri dettati dalla L. n. 689 del 1981, art. 11, è incensurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 1^, 10 dicembre 1996, n. 10976).

Nella specie, il giudice del merito ha rilevato che la determinazione della sanzione nella misura del doppio del minimo è congrua in relazione alla gravità della condotta, essendo stata accertata una velocità di 156 Km/h in un tratto di strada in cui il limite di velocità era di 90 Km/h. La motivazione del giudice del merito è appagante ed esente da vizi logici e giuridici.

L’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente al riguardo è manifestamente infondata, muovendo da un erroneo presupposto interpretativo, perchè anche il giudice dell’opposizione a verbale ha, in caso di rigetto, il potere di determinare l’entità della sanzione nei limiti edittali.

Il quarto mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, nonchè insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5), lamentando che – in mancanza di una nota spese – il giudice non abbia applicato il minimo del tariffario forense.

Il motivo è manifestamente infondato, perchè – una volta rispettato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa – la determinazione del quantum delle spese, entro il limite ed il massimo stabilito dalla tariffa professionale, spetta al giudice del merito.

In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., per esservi rigettato”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’Amministrazione controricorrente, che liquida in Euro 500,00 per onorari, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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