Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22456 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25904/2010 proposto da:

MARIMI SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. CALAMATTA 16,

presso lo studio dell’avvocato EMILIANI PESCETELLI Pietropaolo, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARMANDO ZANZI,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS) (OMISSIS) in persona

dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell’avvocato ROMANO GIOVANNI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAZZONI FABIO,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1942/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

23.6.2010, depositata il 30/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LINA MATERA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Pietropaolo Emiliani Pescetelli

che si riporta ai motivi del ricorso, depositando doc. 372 c.p.c.,

notificato;

udito per il controricorrente l’Avvocato Fabio Mazzoni che si riporta

agli scritti e deposita nota spese.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il relatore della sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con atto di citazione notificato il 12-2-2005 la Marimi s.r.l., premesso di essere subentrata alla Same Elevatori s.r.l. a seguito di cessione di azienda, conveniva dinanzi al Tribunale di Milano il Condominio (OMISSIS), per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 15.000,00, oltre IVA, a saldo del corrispettivo dei lavori di adeguamento di due ascensori, effettuati dalla Same s.a.s. (poi ceduta alla Same Elevatori s.r.l.) in forza di contratto di appalto del 15-5-2002.

Il convenuto si costituiva eccependo la carenza di legittimazione attiva e chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori per inadempimento dell’attrice, con conseguente declaratoria che nulla era dovuto all’attrice a titolo di compenso, ovvero, in subordine, con compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla società istante e i danni subiti dal Condominio.

Con sentenza del 2-8-2007 il Tribunale adito condannava il convenuto al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 12.792,00, oltre IVA e interessi.

Avverso tale sentenza proponevano appello principale il Condominio e appello incidentale la società Marimi.

Con sentenza depositata il 30-6-2010 la Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava la risoluzione dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori risolto per inadempimento dell’appaltatore; dichiarava che nulla era dovuto a titolo di compenso dal Condominio alla società Marimi; condannava la convenuta al risarcimento dei danni subiti dal convenuto, liquidati in Euro 13.788,70, oltre interessi.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Marimi s.r.l., sulla base di cinque motivi.

Il Condominio resiste con controricorso.

Rileva in diritto:

1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 75 c.p.c., artt. 1130, 1131 c.c., avendo l’amministratore del Condominio convenuto proposto domanda riconvenzionale senza essere stato autorizzato dall’assemblea condominiale.

Con il secondo motivo la società Marimi denuncia la violazione dell’art. 1662 c.c., non potendosi avvalere di tale norma la parte totalmente inadempiente, soprattutto in presenza di un adempimento anche parziale dell’altra parte.

Con il terzo motivo, articolato in due censure, la ricorrente si duole in primo luogo della insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla gravità dell’inadempimento, avendo la Corte di Appello disatteso le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio senza procedere ad una valutazione critica congruamente e logicamente motivata. Con lo stesso motivo viene altresì dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, art. 6, comma 4, a norma del quale le certificazioni di omologazione dei singoli componenti in corso d’opera devono essere rilasciate dall’installatore dell’impianto in sede di redazione del verbale delle prove relativa all’esame finale.

Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 2697 c.c., avendo la Corte di Appello liquidato una somma non provata, nonchè dell’art. 114 c.p.c., avendo il giudice di merito liquidato il danno in via equitativa, in mancanza di specifica richiesta della controparte.

Con il quinto motivo, infine, viene denunciata la violazione degli artt. 189 e 345 c.p.c., avendo il Condominio rinunciato, nella memoria ex art. 183 c.p.c., alla domanda di risoluzione del contratto di manutenzione ordinaria, e non potendo quindi tale domanda essere riproposta in appello.

2) Il ricorso è improcedibile.

La ricorrente ha espressamente dichiarato, a pagina 1 del ricorso, che la sentenza della Corte d’Appello di Milano le era stata notificata in data 22-7-2010. Essa, tuttavia, si è limitata a produrre copia autentica della sentenza impugnata, non accompagnata dalla relata di notificazione, in violazione di quanto stabilito, a pena d’improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c, comma 2, n. 2.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, dal quale non vi è ragione di discostarsi, la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Pertanto, nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare detta declaratoria soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (Cass. S. U. 16/4/2009 n. 9005; Cass. 10-9-2010 n. 19271; Cass. 10-12-2010 n. 25070).

Di conseguenza, mancando la prova della tempestività dell’impugnazione, il ricorso in esame deve essere dichiarato improcedibile.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380, bis e 375 c.p.c.” La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite.

Il Condominio resistente ha depositato memoria, con la quale, in adesione alla proposta di relazione, ha eccepito rimprocedibilità del ricorso, per non avere la ricorrente depositato nei termini la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notifica.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il Collegio condivide la proposta di decisione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici. Deve solo puntualizzarsi che nessun rilievo può attribuirsi alla nota di deposito di documenti del 23-9-2011, da cui si evince l’avvenuta produzione in Cancelleria, da parte della ricorrente, di copia della sentenza della Corte di Appello di Milano, comprensiva della relata di notifica alla Marimi s.r.l.. Alla luce dei principi di diritto innanzi enunciati, infatti, deve ribadirsi che il ricorrente, ove non abbia depositato la copia notificata della sentenza impugnata unitamente al ricorso, può provvedere a tale deposito in un momento successivo, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, ma sempre entro il termine (venti giorni dall’ultima notificazione) prescritto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 1. Nella specie, al contrario, la copia della sentenza impugnata, completa della relata di notifica, risulta depositata ben oltre il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA