Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22456 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. I, 24/09/2018, (ud. 09/03/2018, dep. 24/09/2018), n.22456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20405/2016 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, e P.G., anche in proprio e nella qualità di

liquidatore limitatamente al quarto motivo di ricorso sulle spese

legali, elettivamente domiciliati in Roma, Via Pietro Paolo Rubens

n. 31, presso lo studio dell’avvocato Bottai Luigi Amerigo, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Pezzano Antonio,

Ratti Massimiliano, Soldaini Mario, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore

Dott. D.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via XX

Settembre n. 3, presso lo studio dell’avvocato Sassani Bruno,

rappresentato e difeso dall’avvocato Luiso Francesco Paolo, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Pool Ecologia S.r.l., Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Firenze, Procuratore Generale della Repubblica presso

la Corte di Appello di Firenze;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1292/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 1.8.2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2018 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per la cessata materia del contendere

dei primi tre motivi per i quali vi è rinuncia accettata;

accoglimento per quanto di ragione del quarto motivo;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Antonio Pezzano che ha chiesto

solo in relazione quarto motivo l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza dell’11 dicembre 2015, il Tribunale di Lucca ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo avanzata da (OMISSIS) Srl in liquidazione e, su istanza di Pool ecologia S.r.l., ne ha dichiarato il fallimento.

Con sentenza del 1 agosto 2016 la Corte d’appello di Firenze ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) Srl in liquidazione, in persona del liquidatore P.G., nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. e di Pool ecologia S.r.l. contro la menzionata sentenza, ponendo altresì le spese del giudizio di reclamo a carico del P. ai sensi dell’art. 94 c.p.c..

In sintesi, la Corte territoriale:

-) ha condiviso le argomentazioni già svolte dal Tribunale in ordine alla opponibilità alla procedura concordataria di sei preliminari aventi ad oggetto l’acquisto di immobili da parte di (OMISSIS) Srl in liquidazione, con il preteso versamento da parte sua, in favore dei promittenti venditori, a titolo di caparra confirmatoria, della complessiva somma di oltre Euro 3.900.000,00;

-) ha ritenuto che la fattibilità giuridica del concordato si fondasse sulla disponibilità, anche solo in parte, delle somme versate da (OMISSIS) Srl in liquidazione a titolo di caparra confirmatoria per l’acquisto di detti immobili, versamento che, in effetti, il Tribunale aveva ritenuto neppure provato;

-) ha condiviso la motivazione adottata dal Tribunale per disattendere la richiesta di autorizzazione allo scioglimento dei menzionati preliminari, motivazione fondata sulla loro già avvenuta risoluzione di diritto, per effetto del decorso di termine essenziale, se non altro con riguardo al preliminare di maggior valore economico;

-) ha aggiunto che, in ogni caso, mancava una seria prospettiva di poter ripetere in sede civile le caparre versate in forza dei preliminari di cui si è detto, allo scopo di poterle porre a disposizione dei creditori concordatari;

-) ha condannato P.G., nella qualità, al pagamento delle spese di lite, sul rilievo che il legale rappresentante della società agisce, in sede di opposizione alla sentenza di fallimento, esclusivamente nel proprio interesse, ritenendo d’altro canto applicabile alla fattispecie la previsione di cui all’art. 94 c.p.c..

2. – Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) Srl in liquidazione, in persona del liquidatore P.G., e quest’ultimo in proprio in relazione alla statuizione sulle spese, hanno proposto ricorso per quattro motivi illustrati da memoria.

Il Fallimento (OMISSIS) Srl in liquidazione ha resistito con controricorso.

Pool ecologia S.r.l. non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso denuncia: 1) violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 169 bis, visto anche l’articolo 72 legge fallimentare, ex art. 360 c.p.c., n. 3; 2) violazione/o falsa applicazione della L. Fall., art. 169, visto pure la L. Fall., art. 72,anche in relazione agli artt. 1453 e 1457 c.c., nonchè all’art. 1458 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3; 3) violazione/o falsa applicazione della L. Fall., artt. 160,161 e 162, in ordine al tema della fattibilità giuridica ed economica, nonchè alla causa concreta del concordato, ex art. 360 c.p.c., n. 3; 4) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91,94 e 96 c.p.c., in relazione alla L. Fall., art. 18, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

2. – E’ intervenuta rinuncia accettata limitatamente ai primi tre motivi.

3. – Il ricorso va dichiarato improcedibile, senza che ciò trovi ostacolo nell’intervenuta parziale rinuncia (v. Cass., Sez. Un., 4 novembre 2002, n. 15438, non potendosi fare applicazione del diverso principio successivamente affermato p. es. da Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2004, n. 23737, ed ulteriori conformi, sia perchè concernente dichiarazione di inammissibilità e non di improcedibilità, sia perchè si versa in ipotesi di rinuncia parziale).

Il ricorso, che appare redatto in formato analogico, giacchè sottoscritto nelle forme tradizionali dal P., nella qualità ed in proprio, nonchè dai difensori Antonio Pezzano e Mario Soldaini, reca nell’ordine spillati, dopo la pagina 42, una stampa della verifica della firma digitale dell’avvocato Pezzano riferita al ricorso per cassazione, il mandato alle liti, una stampa della verifica della firma digitale dell’avvocato Pezzano riferita al mandato alle liti, la richiesta di notificazione all’avvocato Claudio Gattini, all’avvocato Serena Arrighi, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, al procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Firenze, all’avvocato Ornella Da Tofori, all’avvocato Olimpia Poli, una stampa della verifica della firma digitale dell’avvocato Pezzano riferita a “relata notifica (OMISSIS)”, la mail indirizzata dall’avvocato Pezzano all’avvocato Serena Arrighi, all’avvocato Claudio Gattini, alla Procura della Repubblica ed alla Procura generale della Repubblica di Firenze, all’avvocato Da Tofori, all’avvocato Poli, la ricevuta di accettazione della notificazione ai destinatari indicati, la ricevuta di avvenuta consegna alla Procura della Repubblica di Firenze, la ricevuta di avvenuta consegna alla Procura generale della Repubblica di Firenze, la ricevuta di avvenuta consegna all’avvocato Claudio Gattini, la ricevuta di avvenuta consegna all’avvocato Ornella Da Tofori la ricevuta di avvenuta consegna all’avvocato Olimpia Poli, la ricevuta di avvenuta consegna all’avvocato Serena Arrighi.

Null’altro è allegato al ricorso, al quale è quindi spillata la sentenza della Corte d’appello di Firenze.

Trova pertanto applicazione il principio secondo cui: “Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., quando, nel termine di venti giorni dalla notificazione, siano state depositate solo copie analogiche del ricorso, della relazione di notificazione con messaggio p.e.c. e relative ricevute, senza attestarne la conformità, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, comma 1-bis e successive integrazioni, ai documenti informatici da cui sono tratte” (Cass. 22 dicembre 2017, n. 30918).

E’ appena il caso di osservare che la pronuncia chiarisce che non rileva “la mancata contestazione della controparte, in quanto la materia non è nella disponibilità delle parti”, sicchè l’improcedibilità è rilevabile d’ufficio.

Manca dunque l’attestazione di conformità della copia notificata telematicamente del ricorso per cassazione.

4. – Le spese possono compensarsi dal momento che il principio di cui si è fatta applicazione si è consolidato di recente. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità, dichiarando ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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