Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22456 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. II, 09/09/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 09/09/2019), n.22456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALISI Antonino – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10393/2015 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in Rossano, Via

Michelangelo 33, presso lo studio dell’avvocato Domenico Sommario,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ditta A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 929/2014 della Corte d’appello di Catanzaro,

depositata il 17/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/06/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto

del ricorso;

udito l’Avvocato Ethel Lama, con delega, per parte ricorrente che ha

concluso come in atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso proposto da B.D. e ritualmente notificato nei confronti della Ditta A.G. (d’ora in poi A.) avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, indicata in epigrafe, non notificata, che aveva riformato la sentenza di primo grado,emessa dal Tribunale di Rossano e compensato tra le parti le spese di giudizio.

2. Riporta B.D. che in data 03/02/1998 egli aveva acquistato dalla A., concessionaria Ford, un’autovettura modello Ford Ka.

3. Contestualmente all’acquisto il B. sottoscriveva con il venditore un contratto di lunga protezione, della durata di tre anni, che garantiva all’acquirente il perfetto funzionamento del veicolo.

4. La vettura, però, era portatrice di un difetto all’impianto elettrico che, nonostante i vari interventi fatti dalla concessionaria, non si era riusciti ad eliminare.

5. Pertanto il B., in data 02/02/2001, citava la A. innanzi al Tribunale di Rossano, chiedendo la risoluzione del contratto.

6. La ditta convenuta eccepiva la mancata denunzia dei vizi entro i termini di decadenza stabiliti dall’art. 1495 c.p.c., comma 3.

7. Il tribunale adito con sentenza n. 49/2007 accoglieva la domanda del B. e dichiarava risolto il contratto.

8. Avverso detta sentenza la A. proponeva appello, avanti la corte d’appello di Catanzaro, col quale chiedeva la riforma della sentenza impugnata.

9. La Corte d’appello di Catanzaro accoglieva l’appello a domanda dell’appellante e riformava la sentenza di primo grado.

10. La cassazione di detta sentenza è chiesta da B.D. sulla base di tre motivi, illustrati anche da successiva memoria.

11. L’intimata, Ditta A.G., non ha svolto attività difensiva.

12. Il ricorso è chiamato in pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria del 30/12/2016 emessa all’esito di trattazione camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione, falsa o errata applicazione dell’art. 1495 c.c. (termine e condizioni per l’azione) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. Secondo il ricorrente la corte distrettuale avrebbe erroneamente applicato le decadenze di cui all’art. 1495 c.p.c., contrariamente a quanto aveva fatto il tribunale, senza considerare che al momento dell’acquisto della vettura era stato stipulato un contratto di lunga protezione della vettura, della durata di tre anni.

1.2. Il motivo è infondato.

1.3. Questa Corte, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 19702 del 2012 ha chiarito che un’interpretazione che facesse decorrere il termine di prescrizione annuale per la risoluzione, di cui all’art. 1495 c.c., dal momento in cui il compratore viene a conoscenza del vizio o da quello in cui il venditore si adopera per la sua eliminazione, cozzerebbe con il tenore letterale della norma che prevede espressamente che l’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; il termine di prescrizione non è quindi modificabile dalle parti, stante il tenore letterale della norma.

1.4. A ciò si aggiunge. che, come evidenziato dalla corte di merito, nel momento in cui il B. si è recato per la prima volta in officina ed ha denunciato il vizio appena scoperto e cioè il 14/7/1999, il termine annuale di prescrizione decorrente dal 3/2/1998 era già trascorso.

1.5. Non è pertinente il richiamo al contratto di lunga protezione stipulato tra le parti, perchè questo è un autonomo contratto di garanzia, il cui esatto tenore non è, peraltro, nemmeno trascritto nel motivo e che non influisce sulla disciplina legale della vendita contenuta negli artt. 1490 c.c. e segg. (cfr. sulle differenze fra la garanzia prevista dagli artt. 1490 c.c. e segg. e quella di buon funzionamento ex art. 1512 c.c., cfr., Cass. 23060/2009) ed in particolare sull’azione di risoluzione proposta dal B..

1.6. Infatti, in base al contratto di lunga protezione il compratore, che scopra che il suo acquisto è viziato, può chiedere il risarcimento del danno subito o la riparazione della cosa, azioni soggette al termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. S.U. n. 19702 del 2012).

1.7 Nè appare rilevante il richiamo operato nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. all’art. 132 codice del consumo perchè secondo la disposizione richiamata l’azione si prescrive in ogni caso nel termine di 26 mesi, termine ampiamente decorso nel periodo fra l’acquisto intervenuto il 3/2/1998 e l’azione avviata il 2/2/2001.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (disponibilità delle prove in mancanza di motivazione).

2.1. Secondo il ricorrente la corte distrettuale avrebbe omesso di valutare le prove offerte dalle parti, la comparsa di costituzione dell’appellato e la stessa decisione del giudice di primo grado, oltre al contratto di lunga protezione.

2.2. Il motivo di ricorso è inammissibile, non solo perchè manca di autosufficienza, in quanto non indica il contenuto delle prove acquisite, ma anche perchè il ricorrente censura la mancata corrispondenza della ricostruzione dei fatti, operata dalla corte distrettuale, con un più appagante coordinamento dei dati processuali, non tenendo conto che la valutazione delle prove è lasciata al libero apprezzamento del giudice del merito (Cass. 7394/2010)

3. Nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione e per contrasto tra tale motivazione e il dispositivo in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5. Secondo il ricorrente il dispositivo della sentenza impugnata sarebbe in contrasto con la motivazione, posto che in questa si afferma (anche in contrasto con altra parte della motivazione) che la sentenza di primo grado va integralmente confermata, mentre nel dispositivo si legge (…) “accoglie l’appello e rigetta la domanda proposta dall’attore in primo grado”.

3.1. Anche questo motivo è infondato, perchè il contrasto indicato dal ricorrente configura un errore materiale, che non determina l’impossibilità di individuare il concreto comando giuridico.

3.2. Come è stato già affermato da questa Corte in altra occasione, sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina nullità della sentenza solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto (Cass. n. 26074 del 17/10/2018; n. 26077 del 30/12/2015).

4. Conseguentemente a quanto esposto il ricorso dev’essere rigettato.

5. Non occorre provvedere al regolamento delle spese, dato che la Ditta A.G., intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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