Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22456 del 06/08/2021

Cassazione civile sez. I, 06/08/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 06/08/2021), n.22456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. r.g. 21739/2015 proposto da:

P.F., rappresentato e difeso dall’avv. Michele Pedoja,

michelepedoja.pec.ordineavvocatitreviso.it, con domicilio eletto

presso lo studio dell’avv. Maurizio Colarizi,

maurizio.colarizi.pec.it, in Roma, viale Bruno Buozzi n. 87, come da

procura in calce all’atto;

– ricorrente –

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Amadori,

avvmassimoamadori.recapitopec.it, con domicilio eletto presso lo

studio dell’avv. Claudio Colini, Maurizio Colarizi

claudiocolini.ordineavvocatiroma.orq, in Roma, via Albenga n. 45,

come da procura a margine dell’atto;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto Tribunale Trento 10.7.2015, n. cron.

5778, n. 1968/15 rep., in R.G. 1670/14.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.F. impugna il decreto Tribunale Trento 10.7.2015, n. cron. 5778, n. 1968/15 rep., in R.G. 1670/14 che ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo sull’iniziale domanda di insinuazione pari ad Euro 612.264,59 in privilegio, che il giudice delegato del fallimento (OMISSIS) s.r.l. aveva escluso in quanto credito per attività professionale non provata e comunque, nella qualità di direzione lavori, in realtà svolta da un terzo (l’appaltatore Ferrovie dello Stato);

2. il tribunale ha premesso che: a) P. aveva dedotto la nomina a direttore tecnico presso un cantiere ((OMISSIS)) in cui la fallita era capogruppo e mandataria di ATI (costituita con altra società, P. s.r.l.) e le prestazioni di professionista che aveva assistito la fallita in altro cantiere, con attività per entrambi rese quale responsabile tecnico e amministrativo, responsabile della sicurezza e tecnico di supporto al progetto, rielaborato in corso dei lavori; b) la curatela, costituendosi in sede di opposizione, aveva rilevato che le attività dell’opponente erano interne ad un accordo tra le due società P. s.r.l e (OMISSIS) s.r.l, di cui P.F. con il fratello F. erano distinti amministratori (l’opponente per la prima, F. per la fallita), soci ognuno al 50%, con condivisione di risorse e servizi nonostante la separatezza solo formale dei rispettivi incarichi; c) per tale eccezione, la prestazione professionale prospettata per il cantiere di (OMISSIS) era solo formale, perché da ricondurre agli uffici tecnici delle due società, tanto più che P.F. mai aveva fatturato come professionista né avanzato pretese rinvenibili in contabilità verso le due società, laddove la sua prima richiesta (alla P. s.r.l. e poi alla curatela) andava disattesa posto che gli stessi sindaci della prima società l’avevano considerata rientrante nelle mansioni di amministratore (a sua volta retribuito); d) con altra eccezione, la curatela menzionava un credito di restituzione verso P. di oltre 400 mila Euro, per indebiti prelievi;

3. il tribunale ha così ritenuto che: (i) era comprovata la “condivisione di risorse e uomini” fra le due società, mentre l’incarico formale di direttore tecnico che pur P. aveva assunto presso il primo cantiere e le prestazioni per il secondo (a (OMISSIS)) non risultavano da attività di libero professionista, con mezzi propri e propria struttura, mentre erano le due società ad esserne dotate con utilizzo da parte dell’opponente; b) prevaleva nelle prestazioni espletate la qualifica di socio e amministratore, anche per difetto di autonomo accordo con la fallita per retribuzione a parte ovvero comprovate richieste, negli anni, di pagamento per i lavori svolti, anche considerando la perspicua somma richiesta e mai pretesa (tra l’altro, per oltre 200 mila Euro di soli esborsi); c) di fatto, la qualifica professionale di P. (geometra) aveva permesso al medesimo di assumere l’incarico e così evitando all’ATI la relativa spesa con un esterno e al medesimo di riunire le competenze;

Il ricorso è su cinque motivi, cui resiste il fallimento con controricorso; il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis.1 c.p.c., mentre risulta fuori termine quella del fallimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è sollevata la violazione di legge quanto alla L.Fall., artt. 98-99 e artt. 101,112 e 345, avendo erroneamente il tribunale esaminato eccezioni del curatore affatto nuove rispetto alle ragioni reiettive iniziali della domanda, circoscritte alla mancata prova dell’attività e allo svolgimento della direzione lavori in capo alle Ferrovie dello Stato, così non essendosi potuto l’opponente difendere con corrispondenti eccezioni e mezzi di prova;

2. con il secondo motivo, ancora in violazione della L.Fall., artt. 98-99 e artt. 101 e 112 c.p.c., si deduce che, a fronte delle eccezioni nuove della curatela, il tribunale è venuto meno all’obbligo di assicurare, nelle forme compatibili con il rito camerale ed egualmente, il diritto di difesa del reclamante, non concedendogli un termine né fissando altra udienza;

3. il terzo motivo censura il decreto, per violazione del principio della necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunciato, avendo il tribunale circoscritto la disamina della sola prima voce di credito (le attività di direttore tecnico) e nulla statuendo sul credito per il cantiere di (OMISSIS);

4. il quarto motivo solleva, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di omesso esame di fatti decisivi (quanto al cantiere ferroviario) come la differenza fra le mansioni di direttore tecnico e quelle di amministratore, la circostanza che il ricorrente fosse amministratore solo della P. s.r.l. e non della (OMISSIS) s.r.l. che l’aveva nominato direttore tecnico per la relativa ATI, l’irrilevanza della mancanza di struttura di studio per via della ordinarietà dell’appoggio a quella dell’appaltatrice, il preavviso di fattura mandato alla società prima del fallimento e contestato dal socio-amministratore della (OMISSIS) s.r.l. e (quanto al cantiere di (OMISSIS)) la continua presenza al lavoro, la risultanza contabile;

5. il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 2233 e 1709 c.c., avendo il tribunale disatteso il principio della presunzione di onerosità del contratto d’opera professionale, salvo prova contraria nella specie non raggiunta, per le incongruità delle presunzioni applicate;

6. il primo e secondo motivo, da trattare in via congiunta perché connessi, sono inammissibili, nei molteplici profili affacciati; opera nel giudizio di opposizione allo stato passivo il principio per cui “il curatore può introdurre eccezioni di merito nuove, ossia non formulate già in sede di verifica, senza che si determini alcuna preclusione anche se le questioni siano state ugualmente esaminate in precedenza dal giudice delegato” (Cass. 29740/2020); tale canone interpretativo del contraddittorio, per come seguito nel procedimento avanti al tribunale, rende superfluo impegnare questa sede sulla natura nuova (ed infatti negata dal controricorrente) o meno delle ragioni di opposizione all’ammissione del credito quali introdotte eventualmente per la prima volta dal curatore, posto che il temperamento della regola con il diritto di difesa si realizza mediante concessione di termini per repliche e nuovi mezzi conseguenti che lo stesso ricorrente, con grave difetto di specificità dei mezzi, non ha dimostrato di aver a sua volta richiesto al collegio trentino;

7. la menzionata carenza, oltre ad illustrare quale nuova la questione (e dunque inammissibile: Cass. 6089/2018), appare stigmatizzata altresì da quanto riportato dalla difesa del controricorrente, ove si indicano le controdeduzioni a verbale dell’opponente e l’ordinanza istruttoria, sulle reciproche istanze, adottata dal tribunale, mentre sul punto già l’enunciazione sommaria dei fatti di causa appare deficitaria in capo al ricorrente;

8. il terzo, quarto e quinto motivo sono inammissibili, poiché la complessiva motivazione di rigetto dell’opposizione si fonda su una pluralità coordinata di indici logici e storici così assolvendo ad un ampio quadro giustificativo che ha situato l’intera attività di P. in una vicenda prestazionale ricondotta alla sua veste di amministratore e socio, in via reciproca rispetto al fratello, delle due società e comunque di sostanziale condivisa non onerosità della funzione pur formalmente assunta; gli elementi illustrati dal tribunale, corretta la mansione della parte in direttore tecnico (e non dei lavori), hanno invero messo in luce che mai il ricorrente aveva operato come libero professionista, il suo credito non era stato contabilizzato o inserito tra le poste di bilancio dalle due società (salvo una solo finale richiesta, dopo anni dall’ultimazione dei lavori e respinta), ben 200 mila Euro circa (su 600 mila Euro insinuati) erano costituiti da rimborso spese (credito sfornito di prova e di pezze di appoggio ed irragionevolmente mai oggetto di alcuna richiesta per anni), le sue opere risultavano svolte senza impegno di alcuna struttura propria e di studio, per lunghi anni la cooperazione tra i soci-fratelli si era estrinsecata mediante un impiego reciproco delle due società paritariamente partecipate e gestite (rispetto alle quali, quanto al P. ricorrente, vi era autonomo e testimoniato omnicomprensivo compenso); si tratta di motivazione che, nel suo complesso, non ha omesso alcuno dei fatti asseritamente decisivi e trascurati, ma solo giungendo a conclusioni non condivise nel merito dalla parte e come tali insuscettibili di rivisitazione in questa sede (Cass. s.u. 8053/2014);

9. va altresì aggiunto che, per un verso, al professionista è consentita la prestazione gratuita della sua attività professionale “per i motivi più vari che possono consistere nelraffectio”, nella “benevolentia”, o in considerazioni di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio” (Cass. 16966/2005, 21251/2007) e, dall’altro, le disposizioni degli artt. 2229 c.c. e s., relative al contratto di prestazione d’opera, “non escludono la possibilità di accordi di prestazione gratuita, né determinano una presunzione, anche “iuris tantum”, di onerosità dell’opera intellettuale” (Cass.5472/1999, 2769/2014); anche a voler seguire un diverso canone di onerosità meglio tipizzante più in generale ogni ipotesi di lavoro autonomo (Cass. 23893/2016), non si tratta comunque di elemento essenziale “sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell’incarico e l’adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l’eventuale accordo sulla gratuità della prestazione”, circostanza oggetto di raggiunta dimostrazione per iniziativa del curatore che ha offerto prove, valorizzate dal tribunale, per situare la ragione economica delle mansioni e di siffatto impegno non retribuito in altro genere d’interesse al loro svolgimento;

il ricorso va dunque rigettato, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e specifica liquidazione come meglio in dispositivo, riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 10.000, oltre a 200 Euro per esborsi, nonché al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021

 

 

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