Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22455 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 15/05/2019, dep. 16/10/2020), n.22455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso iscritto al n. 13480/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

MONIER SPA (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARIO BATTISTELLA e

ANTONIO GRECO, elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in

Roma, Via Piemonte, 39;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Basilicata n. 4/11/2014 depositata il 24 marzo 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio

2019 dal consigliere Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Commissione Tributaria della Basilicata, sezione staccata di Potenza, con sentenza del 24.3.2016, ha accolto parzialmente l’appello proposto da Monier s.p.a. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, che aveva invece respinto, per difetto di legittimazione della società, il ricorso da questa avanzato avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla sua richiesta di rimborso delle accise e delle addizionali provinciali versate nel periodo 1.6.07/31.12.2010 per l’acquisto di energia elettrica, fornitale da ACEA Electrabel ed impiegata nel suo stabilimento di Salandra (MT), di produzione di laterizi.

La CTR ha rilevato: che il diritto al rimborso scaturiva dalla circostanza oggettiva che le accise non erano dovute, ai sensi dell’art. 21 TUA, comma 13 e dell’art. 52 TUA, comma 2, lett. e) ed f), come modificato dal D.Lgs. n. 26/07, sull’energia elettrica utilizzata per la fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi; che il diritto di Monier di godere dell’esenzione non era stato contestato dall’Agenzia ed era comprovato dal fatto che il 22.12.2010 le era stata concessa la licenza per l’esercizio di officina d’acquisto; che l’istanza del 17.4.2009 presentata dalla società per ottenere la licenza, essendo relativa anche agli anni precedenti, aveva impedito la decadenza ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, ex art. 14; che, tenuto conto che l’energia acquistata era in parte utilizzata per altri usi, il rimborso, sulla scorta della ctp prodotta dall’appellante, poteva essere riconosciuto in via equitativa nella misura del 90% dell’importo richiesto.

L’Agenzia delle Dogane propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a sei motivi; Monier s.p.a. resiste con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente, deve essere respinta l’istanza di differimento dell’udienza, avanzata da Monier nella memoria ex art. 378 c.p.c. depositata, avendo la società ricevuto regolare comunicazione della fissazione dell’adunanza camerale di cui all’art. 380 bis 1 c.p.c. prima della scadenza del termine di quaranta giorni indicato dalla norma, che l’ha posta in grado di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

L’Agenzia, con il primo motivo denuncia l’error in procedendo in cui è incorsa la CTR per aver omesso di pronunciare sull’eccezione, da essa avanzata sin dal primo grado del giudizio e riproposta in appello, di inammissibilità della domanda di rimborso, in quanto Monier non aveva adempiuto all’obbligo di trasmissione dell’istanza all’Agenzia delle Entrate previsto dalla L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 4.

Col secondo motivo lamenta che la CTR non abbia rilevato che la predetta circostanza non era mai stata contestata dalla contribuente.

Con il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA), art. 2, art. 56, comma 1, art. 14, comma 2, art. 52, comma 2, lett. f) e dell’art. 2033 c.c., per avere la CTR ritenuto che la società fosse legittimata a richiedere il rimborso, che spetta invece al solo fornitore dell’energia e non al consumatore finale.

Con il quarto motivo, deducendo violazione dell’art. 56, comma 6, dell’art. 14 TUA, comma 2 e degli artt. 1362,1366,1370 e 2966 c.c., si duole del rigetto dell’eccezione di decadenza di Monier dal diritto al rimborso.

Con il quinto motivo lamenta la falsa applicazione del principio di non contestazione, avendo la CTR erroneamente affermato che essa non aveva contestato l’astratta spettanza del diritto della contribuente al rimborso.

Con il sesto motivo lamenta infine che il giudice d’appello abbia quantificato la pretesa in via equitativa, laddove gli artt. 1226 e 2056 c.c. consentono la liquidazione equitativa solo del danno.

In ordine logico, va data precedenza all’esame del terzo e del quinto motivo di ricorso, che devono essere accolti.

La CTR ha palesemente errato nel ritenere che il diritto di Monier ad ottenere il rimborso delle accise (che non va confuso col diritto a godere dell’esenzione dal pagamento dell’imposta) fosse stato contestato dall’Agenzia solo nel quantum, posto che le eccezioni di difetto di legittimazione della società e di decadenza della stessa da tale diritto avanzate in giudizio dall’odierna ricorrente (la prima delle quali, fra l’altro, accolta dalla CTP) attenevano indubbiamente all’an della pretesa.

Ciò premesso, va data continuità al più recente orientamento di questa Corte, secondo cui le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, conv. dalla L. n. 20 del 1989, alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell’energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l’unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest’ultimo l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l’eccessiva onerosità di tale azione, può chiedere direttamente il rimborso all’Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela (Cass. nn. 14200/2019, 2018/2019, 27099/2019).

Come già rilevato nelle citate sentenze, dal complesso delle disposizioni che regolano il versamento e il rimborso delle accise (D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 2, commi 1 e 4, art. 14 – TUA, della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma) emerge chiaramente che il titolare, dal lato passivo, dell’obbligazione tributaria di corrispondere l’accisa è, sempre e comunque, il fabbricante ovvero l’intermediario che immette i beni al consumo nel territorio dello Stato.

E’ dunque costui a dover pagare l’imposta; e, in esito al pagamento, egli può riversarne l’onere mediante rivalsa sul cessionario/consumatore finale (art. 16 TUA, comma 3). E non potrebbe essere diversamente, giacchè la caratterizzazione tipologica delle accise postula, per poter risultare efficace e garantire un gettito costante all’erario, la concentrazione del controllo su pochi soggetti, ossia i produttori o gli importatori dei prodotti (così, in motivazione, Cass. n. 17627 del 06/08/2014; si veda, altresì, Cass. 19 giugno 2008, n. 16612).

Per costoro, in sostanza, l’accisa è un costo sostenuto prima della cessione del bene, tale da farlo rientrare, ad esempio, nella base imponibile dell’IVA (Cass. n. 24015 del 03/10/2018) che può, e non deve, come per l’IVA, essere traslato sul consumatore finale quale componente del prezzo del bene ceduto.

Per altro verso, “la configurabilità della rivalsa come oggetto di un diritto e non come elemento connaturale ed ineludibile della fisionomia del tributo esclude la configurabilità del rapporto di sostituzione d’imposta e, per conseguenza, l’autonoma rilevanza del sostituito, ossia del consumatore finale” (così Cass. n. 9567 del 19/04/2013 con riferimento alla energia elettrica; l’affermazione è ripetuta da Cass. 17627 del 2014, cit., anche con riferimento al gas naturale).

Il rapporto di imposta, pertanto, rimane in capo al fornitore quale unico obbligato al versamento della stessa, e ad esso si affianca il diverso rapporto tra fornitore e consumatore, che non ha rilievo tributario, bensì rilievo civilistico (cfr. Cass. n. 9567/013 cit.).

All’accoglimento dei motivi in esame consegue la cassazione della sentenza impugnata, con assorbimento degli ulteriori motivi.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito e rigettare il ricorso della contribuente.

Il solo recente consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte sulla questione dibattuta giustifica la compensazione integrale far le parti delle spese del doppio grado di merito e di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso di Monier s.p.a.; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del doppio grado di merito e di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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